Cos'è un aiuto di Stato

 

Si definisce “aiuto di Stato” ogni possibile vantaggio economicamente apprezzabile, concesso tramite risorse pubbliche, di cui sia beneficiaria un soggetto che svolgono attività economica su un determinato mercato.

Con il termine “aiuto” non ci si riferisce soltanto a un’erogazione di danaro, ma a qualsiasi misura che, direttamente o indirettamente, produca un beneficio economico all’impresa, come, ad esempio, una riduzione di un canone di affitto o di un prezzo di vendita rispetto al prezzo di mercato, un mutuo a tasso agevolato, uno sgravio o un’esenzione fiscale.

La disciplina degli aiuti di Stato è di derivazione europea. In linea generale, si può affermare che essa nasce per evitare che un membro dell’Unione Europea, con una mirata politica di agevolazioni, anche fiscali, concesse alle imprese nazionali possa alterare la concorrenza tra i soggetti economici comunitari operanti nello stesso settore. La fonte principale si rinviene negli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 I requisiti che devono sussistere affinché una determinata misura di aiuto sia considerata aiuto di Stato, sono i seguenti:

  1. origine statale dell’aiuto: occorre che l’aiuto sia concesso dallo Stato o, comunque, tramite risorse pubbliche.
  2. presenza di vantaggio selettivo: si configura in tutti i casi in cui si mettono a disposizione dell’impresa delle risorse che un investitore privato, nell’applicazione di criteri di mercato ordinari, non avrebbe fornito. Il vantaggio può essere diretto o indiretto. Il soggetto beneficiario deve essere un’impresa. Per impresa, ai fini degli aiuti di Stato, si intende qualsiasi soggetto che eserciti un’attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato, a prescindere dalla sua forma giuridica. Il vantaggio deve essere “selettivo”, vale a dire che deve favorire solo alcune imprese e non la totalità delle imprese nazionali (es.: soltanto le imprese di una determinata zona oppure soltanto le imprese di un determinato settore).
  3. distorsione della concorrenza
  4. incidenza sugli scambi

In assenza di anche uno soltanto dei suddetti requisiti, la misura non sarà considerata aiuto di Stato e sarà quindi sottratta alla relativa disciplina.

Il principio attorno al quale ruota tutta la normativa in materia di aiuti di Stato è molto semplice: gli aiuti di Stato sono vietati. Questo rigoroso divieto si fonda sulla constatazione che gli aiuti sono potenzialmente in grado di turbare la concorrenza nell’ambito del mercato interno europeo, in quanto porrebbero l’impresa beneficiaria in una posizione di vantaggio rispetto alle altre imprese. Inoltre, gli aiuti possono favorire forme di assistenzialismo che danneggiano le imprese sane a favore di concorrenti che non sono spinti a ristrutturarsi.

Ma l’Unione europea non è tenuta soltanto a garantire che, all’interno del mercato comune, la concorrenza non sia falsata. Essa ha altresì il compito di “promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell’insieme della Comunità”. Da ciò discendono le deroghe a temperamento del divieto generale di concedere aiuti di Stato, contemplate al secondo e terzo comma dell’art. 107 del Trattato.

La Commissione europea ha pubblicato, nel maggio del 2016, una Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato, al fine di dotare gli Stati membri di uno strumento pratico per l’individuazione degli aiuti di Stato. Obiettivo della Comunicazione è chiarire, in linea con la giurisprudenza dei tribunali dell'Unione europea, il significato di ognuno dei requisiti sopra esposti, al contempo chiarendo alcune questioni interpretative che erano sorte nell'applicazione pratica delle norme.  

 



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