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Valle d'Aosta PORTALE IMPRESE

La società cooperativa

Nell'ordinamento giuridico vigente le cooperative sono società, caratterizzate dallo scopo mutualistico e da un particolare tipo di organizzazione, che, per la loro funzione sociale, godono di agevolazioni di varia natura e sono assoggettate a specifici controlli annuali o biennali, effettuati da revisori iscritti nel relativo elenco regionale. Capisaldi del sistema cooperativo sono i principi di mutualità, solidarietà, democrazia.

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La costituzione di una società cooperativa, ai sensi dell'art. 2521 c.c., avviene per atto pubblico; l'atto costitutivo deve essere depositato, entro 20 giorni, per l'iscrizione al Registro delle Imprese e contestualmente la cooperativa è tenuta ad iscriversi al Registro Regionale degli Enti Cooperativi, che si compone di due sezioni, cooperative a mutualità prevalente e quelle diverse da mutualità prevalente. In particolare, le cooperative a mutualità prevalente devono possedere una delle seguenti caratteristiche:

  • svolgere la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
  • avvalersi prevalentemente, nello svolgimento delle loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
  • avvalersi prevalentemente, nello svolgimento delle loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le cooperative sociali sono considerate di diritto a mutualità prevalente.

Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno tre (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6).

Il capitale sociale nelle cooperative è variabile. La legge non prevede per le società cooperative un tetto minimo di capitale sociale da sottoscrivere all'atto della costituzione. Per esse esiste un tetto minimo del valore nominale della quota o dell’azione pari a 25 euro e un tetto massimo per azione pari a 500 euro (art. 2525 c.c.).

Vige il principio “una testa un voto”, per cui ogni socio ordinario ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni detenute.

Allegati

Leggi di più

Legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 – Testo unico in materia di cooperazione

Articolo 45 della Costituzione della Repubblica Italiana

Libro V, titolo VI, capo I, sez. I, dall'art. 2511 all'art. 2545 octiesdecies del Codice Civile. L'intero titolo VI è stato sostituito dall'art. 8 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366

Decreto legislativo C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 – Provvedimenti per la cooperazione, modificato più volte e in particolare dalla legge 17 febbraio 1971, n. 127 e più di recente dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 e la legge 8 novembre 1991, n. 381

Legge del 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali

Legge 31 gennaio 1992, n. 59 - Nuove norme in materia di società cooperative

Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 – Norme in materia di riordino della vigilanza sugli Enti Cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.”

Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366

Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155

Contatti

Nome Descrizione
Responsabile Spalla Alessandra
Personale Bossi Veronica
Pedà Isabella
Indirizzo P.zza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta

Orari di apertura al pubblico: si riceve solo su appuntamento dal lunedì al venerdì
Telefono 0165 274534 o 331 1493745
0165 274591 o 334 6291014
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