Partiti, gruppi e movimenti

PAGINA IN AGGIORNAMENTO
La pagina contiene tutte le informazioni ed i modelli necessari a partiti, movimenti e gruppi politici per la presentazione delle candidature ed il rispetto della disciplina della propaganda elettorale.

presentazione delle candidature 

Elettorato passivo

Sono eleggibili alla carica di membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.

Sono, inoltre, eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell’Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall’ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine.

 

Deposito del contrassegno

Le modalità e i termini per depositare il contrassegno di lista da parte dei partiti o gruppi politici organizzati, che intendano presentare liste di candidati per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, sono disciplinati dall’articolo 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, che rinvia espressamente agli articoli 14, 15 e 16 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

In proposito la citata normativa prevede che è obbligatorio il deposito del contrassegno di lista da parte di tutti i partiti o gruppi politici i quali intendano partecipare alla competizione elettorale.

Il deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell’Interno dev’essere effettuato dalle ore 8 del 49º giorno alle ore 16 del 48º giorno precedente quello della votazione. 

 

Presentazione delle candidature 

La presentazione delle liste di candidati, cioè la loro consegna all’Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d’appello del capoluogo della circoscrizione (Milano per la circoscrizione Italia nord-occidentale), è regolata dall’articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e, per quanto non espressamente previsto, dagli articoli 20 e 21 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

La presentazione dev’essere effettuata da una delle persone che siano state appositamente designate al Ministero dell’Interno all’atto della presentazione del contrassegno.

Le liste dei candidati debbono essere presentate presso l’Ufficio elettorale circoscrizionale dalle ore 8 del 40º giorno alle ore 20 del 39º giorno antecedente la data della votazione.

 

Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature e requisiti di validità della documentazione da produrre in sede di presentazione delle liste dei candidati.

Per quanto attiene all’autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste, l’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come da ultimo modificato dall’art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120, attribuisce ai pubblici ufficiali, ivi espressamente individuati, la competenza ad eseguire l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e dei gruppi di candidati.

In riferimento alla potestà autenticatoria degli organi “politici” degli enti locali elencati nell’articolo 14 della legge n. 53 del 1990, con particolare riguardo a consiglieri e assessori comunali e provinciali, sono intervenute, di recente, alcune pronunce della magistratura amministrativa, non sempre univoche.

In generale, con riferimento a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell’art. 14 citato, la giurisprudenza e, in particolare, lo stesso Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con sentenza n. 22/2013 del 9 ottobre 2013, ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni termini si era espresso anche il Ministero della Giustizia.

I segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia svolgono le loro prestazioni all’interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

Tuttavia, si ritiene che i comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, possano autorizzare l’espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all’esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all’interno del territorio comunale.

Nell’espletamento delle suddette funzioni dovrà essere assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell’elettorato passivo costituzionalmente tutelato.        

Le modalità di autenticazione sono contenute nell’art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa

Secondo l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, con parere n. 283/00 - Sezione prima – del 13 dicembre 2000, recentemente ribadito in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato – Sezione quinta – n. 2178 del 16 aprile 2012), per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa, da ultimo, con legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012). 

comunicazione politica e propaganda elettorale

Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Con riferimento alle elezioni europee, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

In particolare, l’espressione “pubbliche amministrazioni” deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che a tal fine non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo del divieto, si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l’efficacia giuridica degli atti amministrativi. Si ritiene inoltre che siano da ritenere lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l’assolvimento delle funzioni proprie dell’organo e, in ogni caso, si ravvisa l’opportunità di far affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

 

Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda 

Le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, devono stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le giunte comunali provvedono all’assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione della comunicazione, trasmessa dall'Ufficio regionale competente, delle liste che risultino definitivamente ammesse e dei relativi contrassegni e numeri d’ordine.

In merito, la legge di stabilità 2014 ha recentemente apportato alcune modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212. Dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l’eliminazione della propaganda indiretta, tali modifiche hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta.

 

Inizio della propaganda elettorale. Divieto di alcune forme di propaganda 

Ai sensi dell' articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, dal 30° giorno antecedente quello della votazione sono vietati il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti, e la propaganda luminosa mobile. Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

 

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel medesimo periodo,  l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

In forza dell’art. 59. comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

 

Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con determinate ricorrenze

Le manifestazioni indette per le ricorrenze ricadenti nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alle ricorrenze medesime, non costituiscono forma di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.

 

Uso di locali comunali

Ai sensi degli articoli 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

 

Agevolazioni postali e fiscali

Come previsto dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in occasione delle consultazioni elettorali sono accordate agevolazioni postali e fiscali.

In particolare, nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale. Al riguardo, sul sito www.poste.it, potranno essere consultate le istruzioni diramate dalle Poste Italiane S.p.A. ai propri uffici territoriali e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

 

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Trattamento dei dati presso i partiti politici ed esonero dall’informativa per fini di propaganda elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l’arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d’informazione e di comunicazione politica.

 

Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia 

L’articolo 14 legge 6 luglio 2012, n. 96 ha introdotto limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

 

Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, l’attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all’uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, è opportuno che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi senza interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

 

Inizio del divieto di propaganda

Come previsto dall’articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, dal giorno antecedente quello della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

 



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