Comunicazione del 19/09/2001:

Regione Autonoma Valle d'Aosta - Presidenza

Dipartimento enti locali,
servizi di prefettura e protezione civile.
Direzione enti locali.

1, Place Deffeyes - 11100 Aoste -
Tél. 0165/273111
Télécopie/fax 0165/273326

Prot. n. 33001/2E/EELL
Vs./Rif.


All. 1

Aoste,
Aosta, 19/9/2001

Ai Sindaci
dei Comuni della Valle d'Aosta
Loro Sedi

Ai Presidenti delle Comunità Montane
della Valle d'Aosta
Loro Sedi

Al Presidente del BIM
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA

Ai Presidenti dei Consorzi o Associazioni
Loro sedi

Al Presidente del Consiglio permanente
degli enti locali
C/O BIM
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA

e,p.c. Al Presidente della Regione
Sede

OGGETTO: Legge regionale n. 22 del 4 settembre 2001 "Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale), da ultimo modificata dalla legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.".


Con la presente si comunica che il 12 settembre 2001 è entrata in vigore la legge regionale, citata in oggetto, pubblicata nel B.U.R. n. 40 dell'11 settembre 2001.

La legge regionale contiene essenzialmente modificazioni agli articoli 9, 15 e 16 della l.r. 4/1995, disciplinanti le cause di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di sindaco, vicesindaco, consigliere comunale e circoscrizionale, oltre che una modifica all'art. 55 e agli artt. 57 e 58 nelle parti disciplinanti l'assegnazione dei seggi tra le liste e gruppi di liste collegate di minoranza, nei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti.

La motivazione principale dell'intervento modificativo è costituita dalla decisione del tribunale di Aosta di sollevare la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 9, comma 1, lett. d), della l.r. n. 4/95, nell'ambito di un giudizio di ineleggibilità promosso contro un amministratore di un Comune della Regione, in quanto discendente, entro il secondo grado, di un soggetto che ricopre nell'amministrazione comunale il ruolo di appaltatore di lavori.

Tale decisione è da vedersi in relazione alla recente sentenza della Corte Costituzionale, n. 450/2000, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del D.P.R. n. 570/1960, con estensione all'art. 61 n. 2 del D.Lgs n. 267/2000, nella parte in cui sancisce l'ineleggibilità e non l'incompatibilità alla carica di sindaco e vicesindaco di coloro che si trovino ad avere ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al secondo grado che coprano nell'amministrazione del Comune il ruolo di appaltatori di lavori o servizi comunali.

Considerato che la succitata norma regionale ha contenuto identico a quelle nazionali censurate - a parte l'estensione al vice sindaco, eletto direttamente, delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per il sindaco - e che, pertanto, il giudizio della Corte appare pressoché scontato, il legislatore regionale ha ritenuto opportuno rimuovere il vizio di incostituzionalità, convertendo la causa di ineleggibilità in causa di incompatibilità.

Si illustrano di seguito le modificazioni più significative introdotte con la legge regionale in esame.

Art. 1 - Sostituzione dell'art. 9, ora rubricato "Cause di ineleggibilità e incompatibilità relative alle cariche di sindaco e vicesindaco".

· E' stata soppressa, come sopra accennato, la causa di ineleggibilità per il sindaco e vicesindaco consistente nella circostanza di avere una relazione di parentela o affinità entro il secondo grado con persone che rivestono il ruolo di appaltatori di lavori o servizi comunali o in qualunque modo loro fidejussori e, contestualmente, al comma 2 dell'art. 9, è stata inserita una nuova causa di incompatibilità, derivante dalla diversa configurazione giuridica della causa di ineleggibilità sopra citata;

· in virtù del nuovo assetto delle competenze degli organi politici e gestionali, non è stata più prevista quale causa di ineleggibilità la circostanza di non aver reso il conto di una precedente gestione o di risultare debitore dopo aver reso il conto (causa precedentemente prevista al comma 1, lett. b);

· la causa di ineleggibilità di cui all'art. 9, c. 1, lettera e), già in contrasto con la l. n. 55/1990, è stata eliminata, in quanto incompatibile con l'art. 58 del D.Lgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), disciplinante le cause ostative alle candidature ed applicabile anche agli enti locali della Valle d'Aosta.

Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 15, ora rubricato "Ineleggibilità".

· Comma 1, lettera d): in linea con il D.Lgs n. 267/2000, è stata soppressa la causa di ineleggibilità derivante dal fatto di ricoprire la carica di Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto questo organo non esercita un controllo sulle amministrazioni locali.

· Comma 1, lettera f): allo scopo di rimuovere dubbi interpretativi il ruolo di segretario comunale è stato incluso tra le cause di ineleggibilità, come previsto per i dipendenti del Comune.

· Comma 1, lettera g): è stata estesa, in linea con il Testo Unico degli enti locali, l'ineleggibilità a tutti i dirigenti delle Aziende sanitarie operanti sul territorio nazionale.

· Comma 2: è stato introdotto un rinvio alla normativa regionale in materia di difesa civica, per quanto concerne le cause di ineleggibilità alle cariche comunali ivi previste, connesse alla carica di difensore civico regionale.

· Comma 5: è stato esteso ai dirigenti dell'Azienda sanitaria regionale il regime previsto dalla normativa nazionale per gli altri dirigenti sanitari; in particolare, per quanto concerne i termini per la presentazione delle dimissioni e il divieto di esercitare, per un periodo di 5 anni, le funzioni di dirigente asl, nel caso in cui il dirigente non abbia rassegnato le dimissioni nei termini previsti, si sia candidato e non sia stato eletto.

Art. 3- Modificazioni all'articolo 16

· Abrogazione del comma 1, lettera g): la norma è stata abrogata in relazione al nuovo assetto delle competenze degli organi di governo e degli organi di gestione.

Art. 5 - Modificazioni all'articolo 55

· Al comma 5 è stata introdotta una deroga, disciplinata dai successivi articoli 57 e 58, al sistema per cui l'indicazione di voto apposta sui nominativi dei candidati alla carica di sindaco e vicesindaco vale solo come voto per i candidati stessi, esclusa ogni attribuzione di voto di lista.

Artt. 6 e 7 - Modificazioni agli articoli 57 e 58

· Le modificazioni apportate riguardano l'elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ed, in particolare, le modalità di assegnazione dei seggi alle liste e gruppi di liste collegate di minoranza. La nuova legge prevede che la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate venga aumentata dei voti eventualmente assegnati esclusivamente ai rispettivi candidati alla carica di Sindaco e vicesindaco.
Nulla, invece, è stato cambiato per quanto concerne l'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate sia di maggioranza che di minoranza.

II Direttore

(Nadia BENNANI)

NB/cr


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