Rimborsi

E' ammesso il rimborso della tassa automobilistica versata e non dovuta nel caso di:

a) doppio versamento effettuato dal medesimo soggetto in relazione allo stesso veicolo: in questo caso il rimborso viene effettuato tramite correzione della scadenza ed il versamento viene attribuito all'anno d'imposta successivo (vai alla pagina degli "Errati pagamenti e variazioni archivio");
b) versamento effettuato in misura eccedente rispetto a quella dovuta;
c) versamento non dovuto da parte del soggetto che richiede il rimborso;
d) (per i periodi di imposta con scadenza di pagamento successiva al 1° gennaio 2018)  per il periodo per il quale non si è goduto del possesso del veicolo, purché questo sia pari ad almeno un quadrimestre, in caso di rottamazione trascritta nei termini di legge al Pra.


La Giunta regionale, con deliberazione n. 948 del 26 giugno 2015, ha aggiornato le modalità di rimborso della tassa automobilistica.

 

 

Conseguentemente, i cittadini che effettuano versamenti eccedenti, doppi o non dovuti del bollo, riferibili alle annualità 2010 e seguenti, possono chiederne il rimborso all'Ufficio tributi regionali e tasse automobilistiche utilizzando il seguente modello:

 

 

L'istanza di rimborso, redatta in carta libera, deve essere inoltrata, a mezzo lettera o pec, al seguente indirizzo:
Regione Autonoma Valle D'Aosta
Direzione finanze e tributi
Ufficio tributi e tasse automobilistiche
Via Carrel, 39 - 11100 Aosta

Pec: bilancio@pec.regione.vda.it preferibilmente con apposizione di firma digitale. In assenza di firma digitale, l'istanza può essere recepita solo se trasmessa tramite file in un formato non modificabile e allegando copia di un documento di risconoscimento.

 

 

Si rammenta, inoltre, che la tassa di circolazione è dovuta in misura fissa per anno solare e che non è ammesso il rimborso della tassa di circolazione.

 


Riferimenti normativi

  • art. 56 e 63 legge regionale 15 aprile 2008 n.9
 



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