Rateizzazione dei debiti tributari accertati

Con l’art. 43-bis della legge regionale n. 30 del 2009 è stata disciplinata la possibilità di rateizzare i debiti tributari a seguito di accertamento sui tributi gestiti in proprio dalla Regione, le cui modalità di attuazione sono state aggiornate con la deliberazione n. 647 del 24 luglio 2020.

Il contribuente può richiedere al dirigente della Struttura finanze e tributi l’autorizzazione al pagamento in forma rateale se l’importo del debito tributario è pari, o superiore, a € 270,00. 

La rateizzazione è concessa, in deroga al limite di € 270,00 sopraindicato, quando il richiedente versi in una situazione di difficoltà economica documentata da un I.S.E.E. in corso di validità non eccedente l’importo di € 15.000,00.

N.B. solo per il bollo auto è possibile cumulare più atti di accertamento tributario riferiti ad una stessa persona/ditta e relativi alla stessa annualità impositiva per raggiungere gli importi sopra riportati.

 

Il numero delle rate mensili è fissato in base all’entità del debito:

  • per importi da € 150,00 a € 270,00 – da 5 a 9 rate
  • per importi da € 270,01 a € 500,00 – da 9 a 12 rate
  • per importi da € 500,01 a € 900,00 – da 12 a 15 rate
  • per importi da € 900,01 a € 1.500,00 – da 15 a 20 rate
  • per importi da € 1.500,01 a € 2.400,00 - da 20 a 24 rate
  • per importi da € 2.400,01 a € 5.000,00 - da 24 a 30 rate
  • per importi superiori a € 5.000,00 - da 30 a 36 rate 

 


L’importo della singola rata non può essere inferiore a 30,01 euro.
La scadenza delle rate è fissata l'ultimo giorno di ciascun mese.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi legali nella misura vigente al momento della presentazione dell’istanza ed il ristoro delle spese di notifica sostenute dall'Amministrazione regionale.

La richiesta di autorizzazione alla rateizzazione del debito deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’accertamento tributario utilizzando i modelli sottostanti

 

 

 

La richiesta deve essere indirizzata al dirigente della Struttura finanze e tributi e deve essere presentata all’ufficio tributi e tasse automobilistiche:

  • direttamente, con consegna a mano, nella sede di via Carrel n. 39 ad Aosta;
  • per posta, con raccomandata A/R all’indirizzo dell’ufficio tributi e tasse automobilistiche, via Carrel n. 39 - 11100 Aosta. In tal caso deve essere allegata una copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
  • via pec, all’indirizzo bilancio@pec.regione.vda.it tale modalitàè consentita solo se l’invio avviene da una casella di posta elettronica certificata. In tal caso l’istanza dovrà essere firmata digitalmente;


N.B. Dal momento della presentazione della richiesta, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento della comunicazione di accoglimento o rifiuto della richiesta stessa da parte del dirigente della Struttura finanze e tributi. La comunicazione di autorizzazione al pagamento rateale contiene il piano dettagliato di rimborso delle somme da parte del debitore.

 

 

Modalità di pagamento delle somme dovute:

Il versamento delle somme dilazionate può essere effettuato esclusivamente tramtie gli avvisi di pagamento pagoPA trasmessi dall'Amministrazione regionale.

Nel caso di omesso pagamento di una rata il contribuente decade dalla rateazione e la somma ancora dovuta deve essere versata alla Regione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non pagata. In caso di mancato pagamento del debito residuo, le somme ancora dovute sono iscritte a ruolo per il recupero coattivo.

 

 


 

Riferimenti normativi:

 



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