Informazioni generali

Ai sensi dell’articolo 42, della legge regionale 30/2009, la Regione non procede alla riscossione, al recupero, all’iscrizione a ruolo dei crediti relativi a tributi di propria competenza, compresivi di sanzioni o interessi, ovvero costituiti solo da sanzioni o interessi, qualora l’importo dovuto da ciascun debitore e per ciascun periodo d’imposta non sia superiore a euro 30.

La Regione procede al rimborso dei tributi di sua competenza, versati in eccesso, per importi superiori a euro 15.

Le disposizioni sopradescritte non si applicano alla tassa di concessione per l’esercizio della pesca.

 



Torna su