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ZOOTECNIA

ANAGRAFE DEL BESTIAME

La tracciabilità degli animali e dei prodotti è una condizione indispensabile per garantire la sicurezza della catena alimentare

di Franco CONTOZ
(Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootecnico)
Da alcuni anni a questa parte si sta assistendo ad una proliferazione delle anagrafi del bestiame; quella bovina ormai è attuata e funzionante ed ha avuto come impulso per la sua completa realizzazione la crisi del settore carne bovina del 2000 con la “mucca pazza”, che ha spinto a ricercare la tracciabilità completa del prodotto, cioè a garantire al consumatore, e comunque a tutti gli operatori, la provenienza degli animali e del prodotto finale.

La Valle d'Aosta in questo senso aveva anticipato i tempi, tanto che già nel 1993 il Consiglio regionale approvava una legge (L.R. 17/1993) che istituiva l'anagrafe del bestiame e delle aziende di allevamento.

Al momento attuale l'identificazione, la registrazione dei bovini ed il rispetto delle regole è assolutamente obbligatoria ed è anche un requisito essenziale nell'ambito della condizionalità per beneficiare degli incentivi previsti nel settore (aiuti previsti dal Piano di sviluppo rurale, premio unico ecc.).

Il regolamento specifico riguardante l'identificazione e la registrazione dei bovini istituisce, da una parte, un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini nella fase di produzione e crea, dall'altra, un sistema di etichettatura comunitario specifico per il settore delle carni bovine.

I due sistemi sono interdipendenti; la tracciabilità dei bovini grazie al sistema predetto è una premessa per garantire la sicurezza della catena alimentare.

Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini ha i suoi elementi chiave nei sistemi di marcatura (marche auricolari, transponder elettronici), nei documenti di accompagnamento degli animali, i cosiddetti passaporti, e nelle banche dati ove vengono registrate tutte le informazioni relative agli animali ed agli allevamenti e deve permettere di conoscere, in ogni momento, i numeri di identificazione degli animali presenti in un allevamento e l'insieme delle movimentazioni.

 
SITUAZIONE DELLA VALLE D'AOSTA E ALTRE ANAGRIFI

Al momento attuale la regione Valle d'Aosta ha in funzione l'anagrafe dei bovini e degli ovicaprini, con la registrazione di tutti gli animali di dette specie e degli allevamenti nei quali sono detenuti.

L'anagrafe equina invece inizierà a partire dal 2007, infatti con deliberazione n. 1163 del 4 maggio 2007 la Giunta regionale ha disposto l'attivazione dell'anagrafe regionale delle aziende, degli allevamenti e degli equidi allevati sul territorio della Valle d'Aosta e della costituzione della banca dati regionale.

Saranno pertanto interessati a questa operazione tutti gli equini, siano essi utilizzati a scopi agricoli oppure per sport o altri usi, e tutte le aziende detentrici degli animali di detta specie.
L'identificazione viene affidata all'AREV che già opera per la marcatura dei bovini e degli ovicaprini e sarà realizzata con l'impianto di microchip elettronico.

L'anagrafe dei suini, anch'essa obbligatoria ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia, è però limitata all'iscrizione degli allevamenti e delle loro caratteristiche con il relativo numero totale di capi; ne sono esonerati quelli che detengono un solo animale e classificati come “produzione per autoconsumo”.

Tutti gli allevamenti con più di un suino devono provvedere ad iscriversi, nel caso in cui non sia già stato fatto, e fornire alcune altre informazioni quale l'indirizzo della struttura, la capacità della stessa, i capi detenuti al momento dell’iscrizione, l'orientamento produttivo (ingrasso, riproduzione, autoconsumo, ecc.) e le modalità di allevamento (brado, semibrado, stabulare ecc.).

 
ADEMPIMENTI DEI TITOLARI

I titolari degli allevamenti degli animali delle specie per cui l'anagrafe è resa obbligatoria hanno quindi, nell'ambito della gestione del sistema, compiti ben precisi che si possono sinteticamente riassumere:
• iscrizione degli allevamenti e dei capi detenuti;
• segnalazione delle macellazioni effettuate in stabilimenti fuori Valle (nel territorio regionale i macellatori hanno loro stessi l'obbligo di segnalare i capi abbattuti);
• segnalazione delle vendite fuori Valle;
• segnalazione degli animali acquistati;
• segnalazione delle morti, smarrimenti, furti;
• conservazione della documentazione relativa agli animali quali i passaporti o i modelli di trasporto;
• verifica della corretta identificazione degli animali (quindi in caso di perdita o smarrimento dei sistemi di identificazione gli allevatori devono informarne l'AREV);
• richiesta di marcatura dei giovani nati in stalla, ricordando che un capo non identificato non può lasciare l'allevamento.
 
Per tutti gli adempimenti sopra riportati gli allevatori, e comunque i responsabili degli animali, hanno 7 giorni di tempo per la segnalazione all'ufficio servizi zootecnici dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali di Saint-Christophe (località Grande Charrière n. 66) o agli sportelli periferici di Pont-Saint-Martin, Châtillon e Morgex.
 
Si rileva che eventuali inadempimenti sono sanzionati sia in termini di applicazione di una multa che con l'applicazione delle penalizzazioni nei pagamenti delle misure previste dal PSR o relativamente al premio unico. Nei casi più gravi è persino prevista la possibilità di bloccare la movimentazione degli animali dell'allevamento.
 
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