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Meccanica Agraria

MACCHINA AGRICOLE

Regole da rispettare nell’utilizzo delle macchine agricole semoventi o trainate

di Franco Contoz
Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootecnico
Ai sensi dell’articolo 57 del Codice della strada, le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.


Classificazione
Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

Semoventi:
 
1. trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli o sostanze di uso agrario, nonché per azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
 
2. macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;
 
3. macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente.
 
Trainate:

sono macchine, per l’esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto, trainate da macchine agricole semoventi tra le quali comprendiamo gli aratri, le seminatrici, gli erpici ed in particolare i rimorchi.

Si riportano di seguito alcune regole da rispettare nell’utilizzo delle macchine agricole, in modo particolare per la circolazione su strada pubblica, per non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della strada.

Targa e immatricolazione
(artt. 113 e 110 CdS)

Le macchine agricole classificate come:
• trattrici agricole;
• macchine operatrici a due o più assi;
• rimorchi agricoli con massa a pieno carico superiore a 15 quintali,

sono soggette ad immatricolazione e quindi devono essere dotate di carta di circolazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile riportante tutte le caratteristiche tecniche della macchina e gli estremi identificativi di riconoscimento del mezzo, nonché le generalità del proprietario.

 
Non è invece prevista l’immatricolazione per:
• le macchine agricole semoventi con massa complessiva a pieno carico inferiore a 15 quintali;
• i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 15 quintali.

Per questi ultimi necessita, per la circolazione, il certificato di idoneità tecnica riportante, anche in questo caso, gli estremi identificativi del mezzo.
 
Le macchine agricole semoventi per circolare su strada devono essere dotate, nella parte posteriore, di targa così come i rimorchi agricoli di massa superiore a 15 quintali che devono avere una propria targa di immatricolazione.

I rimorchi devono anche riportare la targa ripetitrice della trattrice con il simbolo “R”.

 

 
Revisione

La revisione delle macchine agricole è prevista espressamente dal Codice della strada, tuttavia non sono ancora state attivate le procedure; infatti dovrà essere adottato apposito decreto di concerto fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per definire le modalità e le procedure.

Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile possono comunque, in qualsiasi momento, ordinare la revisione parziale o totale di singole macchine agricole, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza della circolazione.


Assicurazione
(Art. 193 Cds)

L’assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli, da non confondere con la copertura assicurativa per i rischi d’azienda, è obbligatoria per le macchine agricole semoventi a 2 assi, quando queste circolino su strada, ossia su “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” (art. 2 del CdS).

Per le macchine agricole trainanti rimorchi di massa complessiva inferiore a 15 quintali, essendo considerato parte integrante della trattrice, è sufficiente l’assicurazione della macchina agricola semovente.

Se le macchine agricole trainano rimorchi di massa complessiva superiore a 15 quintali è obbligatoria la stipula di altra polizza derivante dal rischio statico, cioè per l’eventuale indennizzo dei danni provocati dal rimorchio.


Il sequestro obbligatorio

Tutti i veicoli a motore, senza guida di rotaie, compresi i rimorchi, per poter circolare su strada devono essere dotati di copertura assicurativa verso la responsabilità civile nei confronti dei terzi derivante dalla circolazione di veicoli, quale definita dall’art. 2054 del Codice Civile.

Il veicolo a motore che circola o sosta su strada sprovvisto dell’assicurazione è soggetto a sequestro: “E’ sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall’assicurazione obbligatoria” (art. 13, comma 3, L. 698/01).


Documenti per la circolazione

Per la circolazione su strada, il conducente deve disporre della seguente documentazione:

• patente di guida;
• carta di circolazione della trattrice
; • certificato di idoneità tecnica del rimorchio se di massa complessiva superiore ai 15 quintali;
• contrassegni di assicurazione della trattrice e del rimorchio se di massa complessiva superiore a 15 quintali.

 
La patente di guida di categoria A permette la conduzione di macchine agricole di lunghezza di m 4, di larghezza di m 1,60, di altezza di m 2,50, con la velocità massima permessa di 40 km/ora e di massa complessiva fino a 25 quintali e senza alcun passeggero a bordo.
 
La patente di guida di categoria B, permette la conduzione di macchine agricole in generale anche con funzione di traino e con passeggeri a bordo.

Non sono previste abilitazioni alla guida per la conduzione di motocoltivatori, con il conducente a terra, di peso inferiore a 5 quintali.


Trasporto di persone

Le macchine agricole semoventi possono essere attrezzate per il trasporto di persone e l’idoneità per il trasporto deve essere accertata dalla Motorizzazione civile ed annotata sulla carta di circolazione che deve comprendere anche il numero massimo di persone trasportabile. Non è comunque ammesso il trasporto di persone in piedi.


Uffici UMA

Gli uffici regionali UMA (Utenti motori agricoli) non svolgono più compiti relativi alla immatricolazione delle macchine agricole o di rilascio di targhe che, invece, sono di competenza della Motorizzazione civile.

L’iscrizione all’ufficio UMA è tuttavia necessaria per beneficiare dell’assegnazione del carburante agevolato spettante agli imprenditori agricoli ed alle cooperative agricole
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