2 - 2010

CONDIZIONALITA

di David CANTORE
Ufficio programmazione e monitoraggio Programma
di sviluppo rurale
Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari

• RECEPIMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE 22 DICEMBRE 2009, N. 30125

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONDIZIONALITÀ IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2010 SUL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

ELENCHI “A”, “B” E “C” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI
DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL’ALLEGATO II
DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09


ELENCO “A” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI
AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL’ALLEGATO II
DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09


CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

Atto A1 - Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente
la conservazione degli uccelli selvatici
 
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI
Rispetto delle misure di conservazione approvate con DGR n. 1087 del 18 aprile 2008 da parte delle aziende agricole con superfici ricadenti in aree Natura 2000 (ZPS).



Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente
la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose (art. 4 e 5)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI
Gli obblighi di condizionalità derivanti dall’applicazione dell’Atto A2 sono riferiti a:

♦ obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste;
 
♦ obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell’autorizzazione.
 
Si definiscono acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
Si definisce scarico qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.



Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente
la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi
di depurazione in agricoltura (art. 3)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI
Il presente Atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell’azienda o di terzi. L’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92. In caso di utilizzazione dei fanghi le aziende sono tenute a rivolgersi all’autorità di gestione (R.A.V.A. Assessorato Agricoltura e Risorse naturali).



Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa
alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole (art. 4 e 5)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI
Per i terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:
A. obblighi amministrativi;
B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
D. divieti relativi all’utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).
 
Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, queste sono classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell’allevamento. Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l’organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).



Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
(art. 6 e art. 13 paragrafo 1, lettera a)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI
Tutti gli interventi, non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000, sono sottoposti alla procedura di Valutazione d’Incidenza ai sensi della DGR n. 1815 del 6 luglio 2007. La conduzione dell’azienda agricola con superfici aziendali ricadenti in aree ZPS ai sensi della direttiva 79/409/CEE o SIC secondo la direttiva 92/43/CEE deve avvenire nel rispetto dei provvedimenti vigenti nell’area.

In attesa della designazione delle ZPS e nelle more dell’emanazione degli ulteriori piani di gestione e/o delle misure di conservazione regionali, si applicano, ove pertinenti, le misure di cui alla DGR n. 1087 del 18 aprile 2008 “… classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) …”.





CAMPO DI CONDIZIONALITÀ:
SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI


Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa
alla identificazione e alla registrazione dei suini (art. 3, 4 e 5)


 
Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce

un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 (art. 4 e 7)



Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003
che istituisce
un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e
le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8)


IMPEGNI GENERALI E SPECIFICI PER GLI ATTI A6, A7 E A8 APPLICABILI A LIVELLO DELL’AZIENDA AGRICOLA

Identificazione e registrazione degli animali della specie bovina, ovina e caprina, stabiliti dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia.
Nello specifico, gli impegni sono:

registrazione dell’azienda presso l’Ufficio servizi zootecnici competente, con richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività o comunque in caso di variazione della sede operativa;

► comunicazioni all’Ufficio servizi zootecnici competente dei dati anagrafici e fiscali relativi al detentore e al proprietario dei capi e successiva comunicazione di eventuali loro variazioni;

doppia identificazione di tutti i capi presenti in azienda mediante marca auricolare trasponder inserito in bolo ruminale;

► gestione indiretta dei mezzi identificativi da parte dell’Association Régionale des Éleveurs Valdôtains (AREV) che ha il compito di applicarli agli animali in tutti gli allevamenti della regione e di gestire eventuali residui o rimarcature;

► effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita o comunque prima che lasci l’allevamento da parte dell’Associazione allevatori in base ad un programma operativo mensile, basato sulle previsioni di parto e comunque su richiesta e segnalazione e richiesta dell’allevatore;

aggiornamento del Registro di Stalla informatizzato tenuto presso l’Ufficio servizi zootecnici da effettuarsi entro i sette giorni dall’avvenuta variazione del patrimonio zootecnico dell’azienda. Aggiornamento che potrà essere effettuato direttamente dal singolo detentore/proprietario o tramite l’Associazione allevatori, responsabili di macelli o responsabili di centri di raccolta, conduttori d’alpeggio, altri detentori o altre associazioni o enti riconosciuti;

► aggiornamento indiretto del registro di stalla che comporta sempre l’obbligo da parte dell’allevatore di un controllo periodico del registro aziendale informatizzato per il quale è ritenuto comunque l’unico responsabile;

► tenuta regolare dei passaporti inviati direttamente all’allevatore che dovrà riconsegnarli all’autorità competente in caso di blocco sanitario, morte, macellazione, decesso, smarrimento del capo o al nuovo acquirente in caso di compravendita;

segnalazione di spostamento di animali in salita ed in discesa dall’alpeggio.
 
 
IMPEGNI SPECIFICI PER L’ATTO A8
Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti ovi-caprini.

A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’USL E IN BDN (BANCA DATI NAZIONALE)

A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività.
A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
• direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
• tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato.
A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

 
B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN

B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN.
B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell’animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
Le informazioni relative al censimento annuale ed alle movimentazioni sono registrate entro 7 giorni dall’evento in BDN. I soggetti delegati assicurano la registrazione in BDN entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.

 
C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale.
C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti.
C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l’allevamento prima.

 



 
CAMPO DI CONDIZIONALITÀ:
SANITA’ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

TARATURA ATOMIZZATORI

Per quanto riguarda l’entrata in vigore dell’obbligo di verifica delle attrezzature per l’irrorazione, in base a quanto specificato dal MiPAAF con nota 3811 del 12 febbraio 2009, la data entro la quale l’obbligo deve essere assolto è:
  • il 30 giugno 2010 per tutte le aziende che hanno attivato l’impegno relativo alla Misura 214 negli anni 2007, 2008 e 2009;
  • il 31 dicembre dell’anno in cui viene attivato l’impegno per le aziende che attivano l’impegno relativo alla misura 214 negli anni successivi.

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente
l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (art. 3)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI
Per le aziende i cui titolari siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.
In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

• Obblighi validi per tutte le aziende:

• disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
• rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato;
• presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
• presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell’ambiente (es. armadietto);
• documentazione d’acquisto costituita da:
- fatture o documenti equivalenti intestati all’azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità (N.B.: lo scontrino senza indicazione del prodotto acquistato, quantità, riferimenti aziendali non è sufficiente);
- nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti;
• disporre e conservare le fatture d’acquisto dei prodotti.
 
• Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):

• disponibilità e validità dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti (patentino);
• moduli di acquisto i quali, oltre alle informazioni sul prodotto acquistato, contengano il riferimento al nominativo del titolare dell’autorizzazione all’acquisto e del relativo numero di patentino.
 
Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:
  • elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
  • prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
  • superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
  • avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
  • registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.
IL REGISTRO DEVE ESSERE AGGIORNATO ENTRO TRENTA GIORNI DALL’ESECUZIONE DI OGNI TRATTAMENTO.

Inoltre si sottolinea che:
  1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme pur essendo un impegno diretto solo per l’Atto B11 è considerata condizione necessaria per il rispetto del presente Atto; pertanto, l’inosservanza di questo impegno viene sanzionata esclusivamente per l’Atto B11.
  2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
a) dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
b) all’Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell’ambiente di sostanze pericolose;
c) all’Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.
 

 
 Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente
il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive
81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (art. 3 lettere a), b), d), ed e), e art. 4, 5 e 7)
 
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI
Gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d’allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

• divieto di somministrazione agli animali d’azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, sotto prescrizione medico-veterinaria, con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
 
•  divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.
 

 
Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare
(art. 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI
Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.
A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:
 
  1. produzioni animali;
  2. produzioni vegetali;
  3. produzione di latte crudo;
  4. produzione di uova;
  5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

1. Produzioni animali - Impegni a carico dell’azienda
 
1.a. Curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
1.b. prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
1.d. tenere opportuna registrazione di:
 
  i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;

1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l’alimentazione animale;
1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.
 
2. Produzioni vegetali - Impegni a carico dell’azienda
 
2.a. Curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
2.c. tenere opportuna registrazione1 di:
   i. ogni uso di prodotti fitosanitari2;
  ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
 

1 Per “opportuna registrazione” si intende l’insieme delle informazioni che caratterizza l’evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..
2 Tranne che per l’uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all’autoconsumo.



3. Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell’azienda
 
3.a. Assicurare che il latte provenga da animali:
  i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
  ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
  iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell’autorizzazione dell’autorità competente.
3.b. Assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
  i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
  ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
  v. l’attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo.
3.c. Assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
  i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati.
3.d. Assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
  i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
  ii. per i produttori di latte crudo: l’identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.
 
 
4. Produzione di uova - Impegni a carico dell’azienda
4.a. Assicurare che, all’interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall’esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.
4.b. Identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

 
5. Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell’azienda
5.a. Registrazione dell’operatore all’autorità regionale competente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l’attività.
5.b. Curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi.
5.c. Tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi.
5.d. Tenere opportuna registrazione3 di:
   i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
  ii. l’uso di semente geneticamente modificata;
 iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

 

3 Per “opportuna registrazione” si intende l’insieme delle informazioni che caratterizza l’evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..


Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.d.i deve contenere le seguenti informazioni:
Il titolare dell’attività è responsabile dell’archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte, che deve essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.
Per quanto attiene all’evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell’eventuale riduzione, alcuni elementi d’impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.
 
In particolare gli impegni:
1.b prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell’ambito dell’Atto B12;
1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma - viene controllato anche per l’Atto B10;
2.b assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell’ambito dell’Atto B9;
3.a. ii ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato nell’ambito dell’Atto B10.
 


Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune
encefalopatie spongiformi trasmissibili (art. 7, 11, 12, 13 e 15)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI
È vietata la somministrazione agli erbivori di proteine animali trasformate.
Per qualsiasi caso sospetto di TSE presente in allevamento, l’agricoltore è tenuto alla denuncia presso gli organi competenti (Sindaco/ufficiale veterinario competente per territorio) ed al rispetto dei conseguenti vincoli imposti anche in tema di riproduzione animale.
 

 
Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente
misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica. Articolo 3.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI
L’agricoltore è tenuto alla denuncia presso gli organi competenti (Sindaco/ufficiale veterinario competente per territorio) di qualsiasi caso sospetto presente nel suo allevamento ed al rispetto dei conseguenti vincoli imposti.
 


Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente

l’introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (art. 3)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI
Le aziende devono rispettare l’obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:
  • Peste bovina;
  • Peste dei piccoli ruminanti;
  • Malattia vescicolare dei suini;
  • Febbre catarrale maligna degli ovini;
  • Malattia emorragica epizootica dei cervi;
  • Vaiolo degli ovicaprini;
  • Stomatite vescicolare;
  • Peste suina africana;
  • Dermatite nodulare contagiosa;
  • Febbre della Rift Valley.


Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce

disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione
della febbre catarrale degli ovini (art. 3)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI
Le aziende devono rispettare l’obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

L’agricoltore è tenuto alla denuncia presso gli organi competenti (Sindaco/ufficiale veterinario competente per territorio) di qualsiasi caso sospetto presente nel suo allevamento ed al rispetto dei conseguenti vincoli imposti.


 


 

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ:

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI - BENESSERE DEGLI ANIMALI
 

Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce
le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
Articoli 3 e 4.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI
La Regione Valle d’Aosta vigila affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2007, tutte le aziende con impianti, comprese quelle di nuova costruzione o ricostruite e/o messe in funzione per la prima volta dopo tale data, anche quelle con meno di 6 vitelli soddisfino almeno i requisiti seguenti:
  • i vitelli stabulati in gruppo devono disporre di uno spazio libero sufficiente per permettere loro di voltarsi e sdraiarsi senza alcun impedimento (almeno 1,5 mq per ogni capo inferiore a 150 kg di peso vivo, 1,7 mq per ogni vitello di peso vivo compreso tra 150 Kg e 220 ed almeno 1,8 mq per vitelli di peso vivo superiore a 220 Kg).
  • è possibile legare i vitelli, metterli in box singoli oltre 8 settimane per motivi occasionali come effettuazione di terapie (certificato del veterinario) o periodo del pasto.
  • se i vitelli sono stabulati in recinti individuali o vincolati alla posta, i recinti o le poste devono avere pareti perforate e la loro larghezza non deve essere inferiore a 90 cm più o meno 10 %, oppure a 0,80 volte l'altezza del garrese.
Condizioni particolari possono essere applicate:
  • ai vitelli il cui stato di salute o comportamento esige che siano isolati dal gruppo al fine di essere sottoposti ad un trattamento appropriato;
  • ai bovini riproduttori di razza pura di cui alla direttiva 77/504/CEE (1);
  • ai vitelli che restano con la madre ai fini del loro allattamento;
  • ai vitelli tenuti in stabulazione libera. 
     
La durata di utilizzazione degli impianti costruiti durante il periodo transitorio, conformemente al paragrafo 1, in nessun caso supera la data del 31 dicembre 2007, salvo se i medesimi si conformano a tale data ai requisiti della direttiva citata.



Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce
le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (art. 3 e art. 4)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI
Superficie libera per ogni suinetto o suino all’ingrasso allevato in gruppo pari a:
 
  • 0,15 mq per i suini di peso medio pari o inferiori a 10 kg,
  • 0,20 mq per i suini di peso medio compreso tra 10 e 20 kg,
  • 0,30 mq per i suini di peso medio compreso tra 20 e 30 kg,
  • 0,40 mq per i suini di peso medio compreso tra 30 e 50 kg,
  • 0,55 mq per i suini di peso medio compreso tra 50 e 85 kg,
  • 0,65 mq per i suini di peso medio compreso tra 85 e 110 kg,
  • 1,00 mq per i suini di peso medio superiore a 110 kg.

 
Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante
la protezione degli animali negli allevamenti (art. 4)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Le condizioni d’allevamento o di custodia degli animali (diversi dai pesci, i rettili e gli anfibi), tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, devono essere conformi alle disposizioni della Direttiva 98/58CE.




 

ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL’ARTICOLO 6 E ALL’ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

 

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

 
OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee


NORMA 1: Misure per la protezione del suolo
 
Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche
 
 AMBITO DI APPLICAZIONE
  • per l’impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo;
  • per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole che beneficiano dei pagamenti comunitari.
DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI
Al fine di favorire la protezione del suolo dall’erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati:
a) la realizzazione di solchi acquai temporanei. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni;
b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
c) la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, al fine di garantirne l’efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.
 
Sono esenti dall’impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l’intera annata agraria.
Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l’applicazione del suddetto standard, la condizionalità è da ritenersi rispettata.
 
RECEPIMENTO REGIONALE
I solchi, per l’impegno di cui alla lettera a), devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al punto successivo, in considerazione dell’elevata acclività, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell’erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell’operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60. Impegno b), si stabilisce il divieto di effettuare livellamenti del terreno diversi da quelli di preparazione del letto di semina, se non precedentemente concordati e documentati con l’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali. Impegno c), per tutte le superfici agricole si dispone l’obbligo di pulizia da fogliame o altro materiale ingombrante della rete di canali di sgrondo delle acque, siano essi naturali (es.: ruscelli, fossi) che artificiali (es.: canaletti in cemento).

DEROGHE
In relazione all’impegno di cui alla lettera a), sono ammesse deroghe laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.
In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall’erosione.

In riferimento all’impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.
In relazione all’impegno previsto alla lettera c):
1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. È obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

 
Standard 1.2: Copertura minima del suolo

AMBITO DI APPLICAZIONE
  • per l’impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo ritirate dalla produzione;
  • per l’impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole che beneficiano dei pagamenti comunitari.
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI E INTERVENTO DELLA REGIONE
A livello regionale sono definiti i seguenti impegni:
 
a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno;
b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 • assicurare la copertura vegetale dal 15 novembre al 15 febbraio;
 • in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo, quali la discissura, la ripuntatura, lasciare i residui colturali, ecc.).
 
In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

DEROGHE
Per l’impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:
 
1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell’annata agraria precedente all’entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell’annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.
 
Per l’impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all’esecuzione dell’intervento.


Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti
 
AMBITO DI APPLICAZIONE
Tutte le superfici agricole che beneficiano dei pagamenti comunitari.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD DEGLI IMPEGNI E INTERVENTO DELLA REGIONE
A livello regionale vige il divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione (DGR n. 1087 del 18 aprile 2008).

DEROGHE
In riferimento all’impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

 

 
 
OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO:
Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche
 
NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo
 
Standard 2.1: Gestione delle stoppie

AMBITO DI APPLICAZIONE
Superfici a seminativo.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI
Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell’habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.
È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

INTERVENTO DELLA REGIONE
A livello regionale sono previsti i seguenti impegni:
- divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica;
- il divieto interessa anche le ZPS e i SIC così come disciplinato dalla DGR n. 1087 del 18 aprile 2008.
 
DEROGHE
La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:
- nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’Autorità competente;
- in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa per le aree ZPS e SIC salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

 
Standard 2.2.: avvicendamento delle colture

AMBITO DI APPLICAZIONE
Superfici a seminativo.
 
DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI
Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l’avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

INTERVENTO DELLA REGIONE
A livello regionale si stabilisce una durata massima della monosuccessione del mais e del sorgo pari a cinque anni. Per gli altri cereali non potrà avere una durata superiore a tre anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

DEROGHE
Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:
1. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga”. Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
2. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l’avvicendamento, limitatamente alle zone montane.
 
 


 
OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO:
Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1:
Uso adeguato delle macchine

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici agricole che beneficiano dei pagamenti comunitari.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI
Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.
E’ quindi prevista l’esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di “tempera”) e con modalità d’uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

DISPOSIZIONI VIGENTI IN ASSENZA DELL’INTERVENTO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Il presente standard prescrive l’esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di “tempera”) e con modalità d’uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.
Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

 


 
OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO:
Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat
 
NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat
 
 
Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente

AMBITO DI APPLICAZIONE
Superfici a pascolo permanente.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:
 
a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) in fase di pubblicazione che modifica il reg. (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all’interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.
 
DEROGHE
In ordine ai precedenti impegni a) e c), sono previste deroghe nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti da specifiche disposizioni comunitarie o nazionali.

 
Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

AMBITO DI APPLICAZIONE
Tutte le superfici agricole che beneficiano dei pagamenti comunitari ad esclusione degli oliveti e dei vigneti, nonché del pascolo permanente.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI
Al fine di evitare l’abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all’attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.
 
INTERVENTO DELLA REGIONE
A livello regionale si stabilisce un numero di sfalci o di altri interventi ammessi (trinciatura) pari ad almeno uno l’anno.
Per le aree ZPS e SIC, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno ed è relativo a superfici non più utilizzate a fini produttivi, come previsto dal documento tecnico approvato con DGR 1087 n. 18 aprile 2008.
Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.
È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

DEROGHE
Rispetto agli impegni di cui sopra, sono oggetto di deroga:
1. le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. le operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E’ comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.
La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell’autorità di gestione dell’area.

 
Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

 
AMBITO DI APPLICAZIONE
Superfici a ulivo e vigneti.
 
DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l’abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell’impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.
 
INTERVENTO DELLA REGIONE
A livello regionale si stabilisce:
per gli oliveti: la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi:
- l’eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante;
- la spollonatura degli olivi;
 
per i vigneti: l’esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l’eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante.

DEROGHE
Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:
- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali.

 
Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

AMBITO DI APPLICAZIONE
Tutte le superfici agricole che beneficiano dei pagamenti comunitari.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull’intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compreso la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.
 
INTERVENTO DELLA REGIONE
A livello regionale la norma prevede il divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione (DGR n. 1087 del 18 aprile 2008).

DEROGHE
Rispetto agli impegni di cui sopra, sono previste deroghe nei seguenti casi:
- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
- Elementi caratteristici del paesaggio realizzati attraverso specifiche programmazioni regionali di settore;
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia,…) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

 
Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

AMBITO DI APPLICAZIONE
Tutte le superfici agricole che beneficiano dei pagamenti comunitari.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI E INTERVENTO DELLA REGIONE
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo.

DEROGHE
La deroga all’impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall’autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale 475 del 1945, o da specifiche leggi regionali vigenti.

 
Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

AMBITO DI APPLICAZIONE
Pascolo permanente.
 
DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell’habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.
 
INTERVENTO DELLA REGIONE
In ordine all’impegno specificato al punto precedente si dispone che per i pascoli il carico minimo non può essere inferiore a:
- 0,5 UBA/Ha per un periodo di pascolamento non inferiore 50 giorni continuativi
- 0,3 UBA/Ha per un periodo di pascolamento non inferiore a 3 mesi continuativi
- 0,2 UBA/Ha per un periodo di pascolamento non inferiore a 5 mesi continuativi.
 
Per le Misure 211 (Indennità compensativa per le zone di montagna) e 214 (Pagamenti agroambientali), Azione 2 “Alpicoltura”, i limiti di carico sono quelli concordati con la Commissione europea ed approvati dalla stessa con decisione C (2008) 734 del 18/02/08 (approvazione del PSR 07-13 della Valle d’Aosta): il limite di carico massimo per il pascolo è fissato, rispettivamente, a 0,8 UBA*/ha per la Misura 211 e a 0,5 UBA/ha per la Misura 214; il limite minimo per entrambe le Misure è fissato a 0,10 UBA*/ha.
 
DEROGHE
Rispetto a quanto già indicato al precedente paragrafo ‘Intervento della Regione’, sono previste ulteriori deroghe nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) in fase di pubblicazione che modifica il reg. (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni.

 


 
OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE:
Proteggere le acque dall’inquinamento e dal ruscellamento e gestire l’utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque
 
Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

AMBITO DI APPLICAZIONE
Tutte le superfici agricole.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD E DEGLI IMPEGNI
Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

 
Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua
 
Lo standard sarà applicato dal 1° gennaio 2012.

 
PREVENZIONE E VIGILANZA NEL SETTORE DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA

INTRODUZIONE
L’attività agricola e forestale rimane, pur in un quadro di tendenziale riduzione dei valori assoluti, una delle attività a maggior rischio di infortunio.
Il “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro” (D.P.C.M. 17/12/2007) prevede la “programmazione di azioni su tutto il territorio nazionale in particolare nel comparto dell’agricoltura-selvicoltura”.
E’ appunto in fase di approvazione il Piano nazionale di prevenzione in agricoltura e, fra gli obiettivi, vi è anche quello di una implementazione quanti-qualitativa dell’attività di vigilanza.
 
OBIETTIVO GENERALE E SPECIFICO
L’intenzione è quella di diffondere le misure di prevenzione sia riguardo alle attrezzature utilizzate sia alla manipolazione e all’uso di sostanze chimiche tossiche o nocive nelle aziende agricole regionali attraverso una campagna di sensibilizzazione degli agricoltori, per esempio, per la messa a norma dei trattori ecc., così da ottenere la riduzione degli infortuni gravi e mortali in particolar modo quelli correlati all’uso della attrezzature di lavoro.
 
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