6 - 2010

MIGLIORAMENTI FONDIARI

Giovanni VAUTERIN
Ufficio miglioramenti fondiari e opere irrigue
Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari

• Contributi a favore di aziende agricole e di proprietari non conduttori

NOVITÀ NEL SETTORE
DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI

Con deliberazione del 22 ottobre 2010, n. 2834, la Giunta regionale ha ridefinito i criteri di applicazione della legge regionale del 12 dicembre 2007, n. 32, Titolo III, Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. È stata, pertanto, abrogata la precedente deliberazione 7 novembre 2008, n. 3190.
Si evidenziano, di seguito, gli aspetti normativi di rilievo, rimandando il lettore alla versione integrale della deliberazione disponibile all'indirizzo www.regione.vda.it, percorso Agricoltura/Imprese e agricoltori/Consorzi di miglioramento fondiario/Normativa.
Gli uffici della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari restano a disposizione per qualsiasi ulteriore precisazione in merito. I nuovi modelli per la presentazione delle domande saranno disponibili a partire dal mese di gennaio 2011.
 

Ru Neuf - Gignod

TIPOLOGIE DI INTERVENTI FINANZIABILI

Sono finanziabili ai sensi degli artt. 50 (Investimenti nelle aziende agricole) e 51 (Conservazione di paesaggi e fabbricati rurali tradizionali) le seguenti tipologie di interventi:
 
a) costruzione e sistemazione di acquedotti rurali;
b) costruzione e sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione, con le limitazioni di cui all’art. 50, comma 4, lettera c), della l.r. 32/2007;
c) costruzione e sistemazione di strade e piste rurali che consentano la viabilità aziendale e/o pluriaziendale;
d) costruzione e sistemazione di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo che sostituiscono la viabilità rurale;
e) miglioramento e sistemazione di terreni agrari e di pascoli;
f) dotazione di attrezzature e macchinari fissi a servizio di impianti irrigui, di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo.
 
Gli interventi di miglioramento fondiario a servizio di aziende di fondovalle o mayens sono finanziati ai sensi dell’art. 50 della l. r. 32/2007, mentre gli interventi a servizio di alpeggi sono finanziati ai sensi dell’art. 51 della l.r. 32/2007.
 
 
Plan de Verraz - Ayas

BENEFICIARI

Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla citata legge regionale:
 
a) i titolari delle aziende agricole regolarmente iscritte all’Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17 – Istituzione e gestione del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell’Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane;
b) i proprietari non conduttori delle strutture o dei terreni destinati all’attività agricola, oggetto di richiesta di finanziamento, regolarmente iscritti, ai fini esclusivamente anagrafici, all’Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla citata legge.
 
Le forniture di attrezzature e macchinari non sono finanziabili ai proprietari di immobili destinati ad attività agricola, non titolari o conduttori di azienda agricola.


INTENSITÀ DELL’AIUTO

Per gli interventi realizzati nel fondovalle e nei mayens sono concessi contributi in conto capitale, nelle seguenti percentuali:
 
a) 50 per cento della spesa ammissibile;
b) 60 per cento della spesa ammissibile, per gli investimenti sottoscritti da “giovani agricoltori” entro cinque anni dall’insediamento.
 
Per gli interventi realizzati negli alpeggi sono concessi contributi in conto capitale, nelle seguenti percentuali:
 
a) 75 per cento della spesa ammessa per gli interventi di infrastrutturazione dei fabbricati d’alpe mediante costruzione, sistemazione o ammodernamento di acquedotti rurali, strade e piste d’accesso ai fabbricati rurali, costruzione e sistemazione di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo che sostituiscono la viabilità rurale, nonché per le spese e gli oneri di progettazione ad essi inerenti, purché si tratti di interventi che non comportino aumento della capacità produttiva aziendale.

b) 50 per cento della spesa ammessa per gli interventi che comportano aumento della capacità produttiva aziendale e per le spese e gli oneri di progettazione ad essi inerenti; detto limite è incrementato di ulteriori 10 punti percentuali se l’iniziativa è effettuata da “giovani agricoltori” entro cinque anni dall’insediamento, che non abbiano superato i 40 anni di età al momento della sottoscrizione della domanda di determinazione della spesa ammessa a contributo.
 
I requisiti per l’ottenimento della maggiorazione prevista per i “giovani agricoltori”, cioè per coloro che rispettano i criteri previsti dall’art. 22 del regolamento CE n. 1698/2005, devono essere dimostrati all’atto della presentazione della domanda di determinazione della spesa ammissibile a contributo.
 
Possono quindi beneficiare della maggiorazione prevista gli agricoltori:
 
a) di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di titolare dell’azienda;
b) che realizzano un investimento entro i cinque anni dall’insediamento;
c) che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate;
d) che presentano un Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola;
e) che rispondono a tutti gli altri requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 792 del 26 marzo 2010.
 
La qualifica di “giovane agricoltore” si estende anche alla società agricola costituita da un giovane agricoltore, con le limitazioni contenute nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 792/2010.
 

Frutteti a Saint-Pierre


REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Possono beneficiare dei contributi le aziende agricole che possiedono i seguenti requisiti:
 
  • essere titolari di partita IVA con classificazione delle attività economiche “01”;
  • essere iscritte all’Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17;
  • operare in Valle d’Aosta con proprie unità aziendali, intendendo con esse fondi e strutture, anche articolate su più immobili, finalizzate allo svolgimento dell’attività agricola;
  • soddisfare i parametri di redditività agricola e dimensione aziendale minima come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2128 del 6 agosto 2010;
  • avere la titolarità dei beni immobili sui quali si effettuano i miglioramenti fondiari oggetto di contributo.
Possono altresì beneficiare dei contributi i “proprietari non conduttori” e i “piccoli proprietari coltivatori” che possiedono i seguenti requisiti:
  • essere iscritti, ai fini esclusivamente anagrafici, all’Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla l.r. 17/2003;
  • avere la titolarità dei beni immobili sui quali si effettuano i miglioramenti fondiari oggetto di contributo.
Le informazioni e i dati contenuti nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17, sono utilizzati dalla struttura regionale competente ai fini dell’istruttoria dei procedimenti amministrativi di competenza relativi ai soggetti iscritti.
Il richiedente titolare di azienda agricola deve essere conduttore unico di tutti i terreni oggetto della richiesta e il proprietario, non conduttore agricolo, deve avere la piena disponibilità dei terreni oggetto di intervento. In entrambe le ipotesi, nel caso di realizzazione di bonifiche agrarie o di impianti di irrigazione possono essere ammessi a finanziamento anche interventi su superfici gestite da altra azienda agricola, previo consenso di quest’ultima, qualora la loro esclusione dal comprensorio di bonifica comprometta la razionalità e l’organicità dell’intervento stesso e qualora la superficie in argomento risulti inferiore rispetto a quella direttamente coltivata dal richiedente.

Dopo il provvedimento di concessione dell’aiuto (impegno di spesa) non saranno ammessi subentri al titolare della domanda di contributo, salvo cause di forza maggiore e altri gravi motivi. La richiesta, debitamente motivata, deve essere inoltrata alla struttura competente prima della liquidazione di qualsiasi contributo e le condizioni di subentro saranno stabilite dalla Giunta regionale su proposta del dirigente della struttura competente.

Gli interventi sono ammissibili a finanziamento qualora non siano stati realizzati prima dell’approvazione del contributo da parte della Giunta regionale, salvo il caso di iniziative intraprese per ragioni d’urgenza al fine di garantire la prosecuzione dell’attività agricola o di prevenire danni a persone, animali o cose, le quali possono essere avviate a seguito di specifica autorizzazione secondo le procedure previste dall’art. 14, allegato 1, della DGR 2834/2010.
 

Ru Herbal - Challand-Saint-Anselme


LIMITAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Non sono ammesse a contributo domande il cui importo degli investimenti risulti inferiore a cinquemila euro, IVA e spese accessorie escluse.
Tale importo minimo è ridotto a duemilacinquecento euro nel caso di opere necessarie al ripristino dei danni causati da gravi eventi atmosferici e/o naturali – con esclusione di qualsiasi onere relativo al mancato guadagno in seguito a perdite di produzione – e nel caso di impianti di irrigazione a goccia effettuati su colture specializzate non annuali.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale. Ai fini della loro verificabilità e controllabilità, queste devono corrispondere a “pagamenti effettivamente effettuati”, comprovati da fatture esibite in originale e dai relativi giustificativi di pagamento (bonifico bancario, ricevuta bancaria, vaglia o bollettino postale, assegno non trasferibile con la copia della traenza) ai sensi della vigente normativa fiscale.
Non sono ammessi a finanziamento singoli interventi che comportino un aiuto pubblico superiore a 250 mila euro per singolo beneficiario, né spese per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Ai sensi della normativa comunitaria vigente e ai sensi dell’art. 50, comma 4, lettera c) della l.r. 32/2007, è vietata la concessione di aiuti per la realizzazione di drenaggi, impianti e opere per l’irrigazione, a meno che tali interventi consentano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo di acqua. Per precedente consumo d’acqua si deve intendere la media dei consumi idrici calcolati sulla base di un numero significativo di anni, in relazione al tipo di coltura praticato.

Sono tuttavia ammessi a finanziamento anche gli impianti irrigui da realizzarsi su terreni incolti con le limitazioni di cui all’art. 21, comma 1, lett. g) della DGR 2834/2010, allegato 1.
 

Ru d'Arlaz - tratto di canale tra Challand-Saint-Anselme e Montjovet


PRESTAZIONI DI MANODOPERA E DI MACCHINARI AZIENDALI
 
Le opere in economia – intese come prestazioni volontarie di manodopera e di macchinari aziendali effettuate direttamente dal beneficiario o dai suoi collaboratori – possono essere ammesse ad agevolazione, qualora siano riconducibili alla normale attività svolta dall’imprenditore agricolo. Per normale attività si intende quella che l’imprenditore agricolo è in grado di porre in essere, disponendo di attrezzature e professionalità sufficienti, con il lavoro proprio, della sua famiglia e dei suoi dipendenti, secondo le vigenti disposizioni di legge.
Il materiale necessario per l’esecuzione delle opere in economia deve essere documentato da fatture quietanzate oppure da scontrini parlanti che dovranno essere allegati alla contabilità dei lavori eseguiti.
In sede di presentazione della domanda di determinazione della spesa ammissibile a contributo, le prestazioni di manodopera e di macchinari aziendali in economia devono essere distinte dai lavori affidati ad altre imprese, che saranno invece oggetto di contabilità e di fatturazione separata.
La mancata distinzione o dichiarazione che individua, in origine, le categorie d’opera dei lavori che il richiedente intende realizzare per proprio conto e con i propri mezzi, preclude il diritto di beneficiare dell’agevolazione prevista per detti lavori.
Le prestazioni complessivamente effettuate in economia, nell’ambito degli investimenti aziendali finanziabili ai sensi della l.r. 32/2007, sono ammissibili nel limite massimo di 50 mila euro annui.
I documenti abilitativi, previsti dalla vigente normativa urbanistica e di pianificazione territoriale, dovranno riportare, tra gli esecutori delle opere ammissibili a finanziamento, anche il nominativo del beneficiario del contributo.
 
 
Arvier - vigneti a picco sulla Dora Baltea 

 
SCADENZE E VINCOLO DI DESTINAZIONE

Le domande preventive di ammissibilità a contributo possono essere presentate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ogni anno.
I soggetti beneficiari e i proprietari dei beni agevolati non possono mutare la destinazione e l’uso dichiarati, prima che siano decorsi:
 
a) cinque anni dalla data di acquisto, nel caso di attrezzature e macchinari;
b) quindici anni dalla data di ultimazione dei lavori, nel caso di interventi di miglioramento fondiario e di realizzazione di infrastrutture aziendali.
 
I proprietari dei beni agevolati dovranno utilizzare per finalità agricole, direttamente o tramite terzi, le superfici oggetto di finanziamento per tutta la durata del vincolo di destinazione previsto.
 
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