Qui peut devenir juge de paix

L’art. 2, commi 3 e 7 della legge n. 57/2016 di riforma della magistratura onoraria, modifica in parte i requisiti e il procedimento di nomina a giudice onorario di pace nonché la sua durata prevedendo:

  • un’età compresa tra i 27 anni e 60 anni;
  • il solo possesso della laurea in giurisprudenza di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
  • preclusione all’incarico per i soggetti collocati in quiescenza;
  • procedimenti di nomina in capo alla sezione autonoma della magistratura onoraria;
  • 4 anni di durata dell’incarico, rinnovabile per una sola volta.

 

Requisiti per la nomina.


I requisiti necessari per la nomina a Giudice di pace previsti dall’articolo 5 legge 21 novembre 1991, n. 374“Istituzione del Giudice di pace”, come modificato dall’articolo 3 della legge 24 novembre 1999, n. 468, e, in ultimo, dagli artt. 42, comma 6, e 73, comma 16, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 sono i seguenti:

  1. laurea in giurisprudenza;
  2. età non inferiore a 30 e non superiore a 70 anni;
  3. superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense. Tale requisito non è richiesto per coloro che hanno:
    1. esercitato funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
    2. esercitato funzioni notarili;
    3. esercitato insegnamento di materie giuridiche nelle università;
    4. esercitato funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie;
    5. svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari.
  4. cittadinanza italiana;
  5. esercizio dei diritti civili e politici;
  6. non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
  7. avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell’assunzione delle funzioni di giudice di pace, l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata;
  8. capacità di assolvere degnamente per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata le funzioni di magistrato onorario;
  9. conoscenza della lingua francese accertata dall’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta.

Procedimento.

  • Il Presidente della Corte d’Appello di Torino provvede alla pubblicazione dei posti vacanti;
  • entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati devono presentare domanda di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice di pace al Presidente della Corte di Appello;
  • il Presidente della Corte d’Appello comunica la lista dei nominativi degli istanti al Presidente della Regione;
  • il Presidente della Regione provvede all’acquisizione del titolo di conoscenza della lingua francese, e ne comunica l’esito al Presidente della Corte d’Appello, che trasmette le domande degli idonei al Consiglio Giudiziario (integrato da cinque rappresentanti designati, d’intesa tra loro, dai Consigli dell’Ordine degli avvocati del distretto di Corte di Appello);
  • il Consiglio giudiziario integrato formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti;
  • il Presidente della Corte d’Appello trasmette le proposte del Consiglio Giudiziario integrato al Presidente della Regione per la formulazione definitiva delle proposte e per la loro trasmissione al Consiglio superiore della Magistratura, che delibera l’ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari al triplo dei posti da coprire, qualora il numero delle domande lo consenta;
  • il tirocinio per la nomina a Giudice di Pace ha durata di mesi sei e viene svolto nell’ambito del tribunale di Aosta;
  • al termine del periodo di tirocinio, il Consiglio Giudiziario formula un giudizio sull’idoneità di ciascun tirocinante e forma una graduatoria degli idonei alla nomina;
  • il Presidente della Corte d’Appello trasmette le proposte del Consiglio Giudiziario integrato al Presidente della Regione;
  • il Presidente della Regione formula e trasmette le proposte di nomina al Consiglio Superiore della Magistratura;
  • il Consiglio Superiore della Magistratura delibera le nomine;
  • il Presidente della Repubblica, con DPR, nomina i Giudici di Pace.

 

Per maggiori informazioni consultare i siti www.giustizia.it e www.csm.it

 

PROCEDURA CONCORSUALE 2009

Per effetto dell’art. 6-ter della legge n. 271/04 di conversione del D.L. 241/04, entrata in vigore il 14 novembre 2004, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine, anche in corso di definizione, sono state sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche degli uffici del giudice di pace. Ciò ha comportato la sospensione della procedura concorsuale avviata con il decreto del Presidente della Corte di Appello di Torino del 7 luglio 2003 (pubblicato in GU, 4° Serie speciale, n. 57 del 22 luglio 2003).

A seguito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie operata dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è necessario che il Ministero della Giustizia provveda alla rideterminazione delle piante organiche, condizione essenziale per il riavvio delle procedure concorsuali sospese nel 2004.

 

 

 



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