Cooperative edilizie

Le cooperative edilizie a proprietà individuale, regolarmente costituite ed iscritte al Registro Prefettizio della Regione, che intendono realizzare interventi di nuova costruzione o di recupero per acquisire la proprietà di un'abitazione, possono usufruire dei finanziamenti previsti dalla Legge Regionale n° 56 del 28 aprile 1986 e dalle successive modificazioni ed integrazioni (contributi statali in conto interessi e contributi regionali integrativi - art. 2; contributi regionali in conto interessi - art. 2 bis; fondi di rotazione - art. 3). Attualmente sono attivi solo i finanziamenti erogati tramite i fondi di rotazione.  



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