Points et classement

Legge Regionale 4 settembre 1995, n. 39:

Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

PUNTEGGI E GRADUATORIE (ARTT. 15 e 16)

Art. 15 Punteggi di selezione della domanda.

1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi attribuiti, in dipendenza dalle condizioni soggettive e oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare, come segue:

a) condizioni soggettive:

1) reddito complessivo del nucleo familiare inferiore al cinquanta per cento del reddito stabilito per l'assegnazione di cui all'allegato A : punti 1;

2) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre: punti 1;

3) richiedenti singoli con minori conviventi da almeno due anni: punti 1;

4) presenza nel nucleo familiare di invalidi, da certificare da parte degli organi competenti, affetti da menomazioni che comportino una diminuzione della capacità lavorativa:

4.1. dal sessantasette per cento all'ottanta per cento: punti 1;

4.2. oltre l'ottanta per cento: punti 2;

5) nuclei familiari emigrati, rientrati in Italia prima della pubblicazione del bando e comunque da non più di due anni per stabilirvi la loro residenza: punti 1;

6) richiedenti con anzianità di residenza in Valle d'Aosta:

6.1. fino a cinque anni: punti 0;

6.2. per ogni anno successivo fino ad un massimo di anni venti: punti 0,1;

7) richiedenti con anzianità di residenza nel comune sede dell'intervento superiore a cinque anni: punti 0,5;

b) condizioni oggettive:

1) abitazione, da almeno due anni alla data del bando, in locale adibito impropriamente ad alloggio: punti 4;

2) nucleo familiare o singola persona che, a seguito di esecuzione di sentenza di rilascio di abitazione o di sentenza di separazione personale tra coniugi, coabita da almeno due anni alla data del bando in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, comunque formati da non meno di due unità: punti 2,5;

3) abitazione, da almeno due anni alla data del bando, in alloggio antigienico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b):

3.1. per una fattispecie: punti 2;

3.2. per due o più fattispecie: punti 3;

4) situazione di disagio abitativo, esistente da almeno due anni alla data del bando, in alloggio sovraffollato:

4.1. da oltre due a tre persone a vano utile: punti 0,5;

4.2. da oltre tre a quattro persone a vano utile: punti 1;

4.3. da oltre quattro persone a vano utile: punti 1,5;

5) richiedenti che alla data del bando:

5.1. a seguito di esecuzione della sentenza o dell'ordinanza di rilascio dell'abitazione, fruiscano di sistemazione alloggiativa precaria, anche in struttura alberghiera o similare: punti 5;

5.2. abitino in alloggio che debba essere rilasciato nei tempi previsti all'art. 8, comma 1, lett. d), a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, oppure a seguito di verbale di conciliazione giudiziaria, oppure a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente: punti 4;

5.3. abitino in alloggio che debba essere rilasciato per effetto di sentenza di separazione personale fra coniugi: punti 4;

5.4. abitino in alloggio di servizio che debba essere rilasciato a seguito di collocamento a riposo o trasferimento del richiedente: punti 4.

2. Le condizioni di cui al comma 1, lett. b), n. 1) e 3), non sono cumulabili tra loro, così come quelle di cui al comma 1, lett. b), n. 2) e 4).

3. La condizione di cui al comma 1, lett. b), n. 5), non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.

4. Ai richiedenti che ricadano nelle condizioni di cui al comma 1, lett. b), n. 5), nel periodo intercorrente tra la data del bando e quella di approvazione della graduatoria provvisoria, è riconosciuto, su domanda documentata, il relativo punteggio; parimenti è riconosciuto il punteggio di cui al comma 1, lett. a), n. 2), ai richiedenti il cui nucleo familiare raggiunga, nello stesso periodo, le cinque unità a seguito della nascita di figli.

Art. 16 Formazione delle graduatorie.

1. La commissione, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, forma le graduatorie provvisorie, distinte in relazione alle categorie di appartenenza indicate agli artt. 8, 24 e 25.

1-bis. Per la predisposizione della graduatoria delle categorie di utenza di cui all'art. 8, i requisiti sono riferiti per quanto attiene all'art. 8, comma 1, lett. a), c), d) ed e), al richiedente, mentre, per quanto concerne la lett. b), sono riferiti, oltre che al richiedente, anche ai componenti del suo nucleo familiare [1] .

2. Entro quindici giorni dalla loro formazione, le graduatorie, con indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per proporre opposizione, sono pubblicate nell'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. Il Comune segue le stesse forme di pubblicità

previste per il bando.

3. Ai concorrenti emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorie a mezzo raccomandata.

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie nell'Albo pretorio o, per i concorrenti emigrati all'estero, dall'invio a mezzo raccomandata della comunicazione di cui al comma 3, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla commissione, sulla quale la stessa decide entro trenta

giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione di detto ricorso.

5. Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione formula le graduatorie definitive.

6. In caso di parità di punteggio è preferito il richiedente più anziano di età.

7. In caso di persistente parità è preferito il richiedente con maggiore anzianità di residenza in Valle d'Aosta. In caso di ulteriore parità, la commissione procede al sorteggio in presenza degli interessati.

8. L'ordine conseguito da ciascun concorrente nelle graduatorie definitive dà titolo all'assegnazione dell'alloggio fino ad esaurimento delle disponibilità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20.

9. La commissione, sulla base delle domande utilmente collocate nelle graduatorie, stabilisce proporzionalmente le quote di alloggi da assegnare alle categorie di cui all'art. 8, tenuto conto delle quote di riserva di cui agli artt. 23, 24 e 25. Qualora un soggetto appartenga a più di una delle categorie di cui all'art. 8, è collocato nella graduatoria della categoria a lui più favorevole.

10. Le graduatorie definitive sono pubblicate con le stesse modalità stabilite per le graduatorie provvisorie.

11. Gli alloggi sono assegnati in relazione alla composizione del nucleo familiare del concorrente e secondo l'ordine stabilito nelle graduatorie definitive, che, a tali effetti, conservano efficacia per due anni e comunque fino a quando non vengano aggiornate nei modi previsti dalla presente legge.

12. Le graduatorie definitive, distinte in relazione alla composizione del nucleo familiare di ogni concorrente, sono valide per l'assegnazione di qualsiasi alloggio di edilizia residenziale pubblica.


[1] Comma aggiunto dall'art. 8, L.R. 26 maggio 1998, n. 35

 



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