FoSPI

FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO (FoSPI)
Legge regionale 20 novembre 1995, n.48 e successive modificazioni

Dipartimento Infrastrutture, Viabilità ed Edilizia residenziale pubblica
Assessorato Opere pubbliche, Territorio ed Edilizia residenziale pubblica
Via Promis n. 2/A, Aosta.

Tel. 0165-272884/272620/272330
Fax. 0165-272658


ISTRUZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO E LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTUALE.

Di seguito è possibile scaricare la documentazione utile ai fini della formulazione della richiesta di finanziamento a valere sul FoSPI.

• ISTRUZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO E LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTUALE

 

Accedi all'area riservata del sito dei Procedimenti del FoSPI


 

 

Il Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) è utilizzato per il finanziamento delle tipologie di interventi pubblici di interesse locale di seguito indicati, qualora non risulti possibile l'inserimento dei medesimi in specifici programmi di settore.Nello specifico possono essere finanziati attraverso l'utilizzo del FoSPI le seguenti tipologie di opere:

  1. opere e infrastrutture destinate a servizi o a funzioni pubbliche locali;
  2. recupero a servizi o funzioni pubbliche locali di fabbricati, di proprietà di enti locali, che presentino interesse storico, artistico o documentario, intendendosi come tali;
  3. opere di ripristino e di riqualificazione ambientale.
 

Il FoSPI non può essere utilizzato per il finanziamento degli interventi afferenti al settore del servizio idrico integrato, salvo che si tratti di interventi complementari, ma non prevalenti, rispetto all'opera o all'infrastruttura da realizzare.Gli interventi FoSPI sono realizzati mediante programmi triennali scorrevoli, formati attraverso la selezione di richieste all'uopo formulate dai Comuni, dalle Comunità montane e dalle Associazioni dei Comuni. Per ogni programma triennale, ciascun ente locale può formulare una sola richiesta riferita ad un solo intervento.Tali richieste devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche entro il 31 ottobre di ogni anno e rispondere ai seguenti requisiti di ammissibilità:

  1. riguardare la realizzazione di progetti organici di investimento ovvero stralci funzionali dei progetti medesimi;
  2. comportare una spesa di investimento non inferiore a euro 250.000;
  3. riferirsi ad opere per la cui realizzazione sia dimostrata la disponibilità degli immobili interessati ovvero sia assunto l'impegno formale ad avviare le procedure per ottenerne la disponibilità, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo;
  4. riguardare progetti coerenti con gli strumenti urbanistici e di programmazione vigenti e comportanti tempi tecnici di attuazione non superiori a tre anni.

 

 I Comuni e le Comunità montane, quale ulteriore requisito di ammissibilità delle richieste, devono avere ottenuto, al 31 ottobre di ogni anno, l'approvazione, da parte della Regione, della relazione previsionale e programmatica riferita al triennio che decorre dall'anno della richiesta.

 Le richieste devono essere redatte in base al modello tipo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, con l'ausilio del Nuvvop (Nucelo regionale delle opere pubbliche). Nelle richieste sono ricompresi lo studio di fattibilità e di convenienza economica e il progetto preliminare dell'opera, nonché l'impegno formale del proponente a coprire con risorse proprie la quota di investimento posta a carico dell'ente locale, con conseguente previsione della relativa spesa nel bilancio triennale.

I progetti sono inseriti nel programma triennale previa verifica dell'osservanza dei requisiti nonché dell'idoneità tecnica ed economica dei progetti stessi. Qualora l'importo complessivo dei progetti idonei risulti superiore alle risorse finanziarie disponibili, l'inserimento avviene sulla base di una graduatoria approvata dalla Giunta regionale tenuto conto dei seguenti criteri:

  1. capacità di spesa e rispetto dei tempi di esecuzione delle opere da parte degli enti proponenti nei programmi approvati in precedenza;
  2. tipologia delle opere e loro tendenziale equidistribuzione territoriale e finanziaria;
  3. qualità tecnica delle soluzioni progettuali;
  4. minori effetti generati dall'investimento sulla spesa corrente dell'ente proponente;
  5. più favorevole rapporto tra risultati attesi e capitale investito.

 


 

Legge regionale n. 48 del 20 novembre 1995 recante "Interventi regionali in materia di finanza locale"

 

 

 

• SCHEDA INFORMAZIONI GENERALI

 

 

• MODELLI DELLE SCHEDE PROGETTUALI

       a. OPERE E INFRASTRUTTURE DESTINATE A SERVIZI O A FUNZIONI PUBBLICHE LOCALI

 

 

       b. RECUPERO A SERVIZI O FUNZIONI PUBBLICHE LOCALI DI FABBRICATI CHE PRESENTINO INTERESSE STORICO, ARTISTICO O DOCUMENTARIO

 

 

       c. OPERE DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

 

 

PROCEDURE DI REALIZZAZIONE

       d. D.G.R. n. 3290 DEL 14 NOVEMBRE 2008

 

 

      D.G.R. n. 1685 DEL 15 LUGLIO 2011

 

 

NOTA ESPLICATIVA

 



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