Armi

Divieto detenzione armi
• Domanda: Il provvedimento con il quale il Prefetto vieta la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 del R.D. 18.06.1931, n. 773, è mirato ad un solo fatto ed esaurisce i suoi effetti nel caso specifico o ha efficacia permanente? Affinché perda la sua efficacia occorre chiederne la revoca?
Risposta: il divieto detenzione armi previsto dall’art. 39 TULPS è un provvedimento amministrativo rientrante nella categoria degli ordini di polizia, ossia tra gli atti con i quali l’Autorità di pubblica sicurezza impone una prestazione ad un soggetto con lo scopo di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.
Nello specifico, l’ordine previsto dall’art. 39 TULPS è volto a vietare la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e, di conseguenza, il porto e l’utilizzo degli stessi alle persone ritenute capaci di abusarne.
Nella valutazione della capacità di abuso il Prefetto gode di un’ampia discrezionalità e può fondare il suo giudizio su qualsiasi fatto, anche non dotato di rilevanza penale, idoneo a far vacillare l’affidabilità totale che deve esservi nei confronti del soggetto detentore di armi da fuoco. Infatti, visto che il provvedimento di divieto detenzione armi rientra tra le misure preventive, per la sua adozione non è necessario che il soggetto detentore abbia abusato delle armi, ma è sufficiente che il Prefetto pensi che possa abusarne. Ovviamente il convincimento dell’Autorità di pubblica sicurezza non può essere estemporaneo, ma deve comunque trovare fondamento in fatti compiuti, comportamenti del soggetto o nella situazione sociale e familiare propria del detentore.
Quanto, infine, all’efficacia nel tempo, il divieto detenzione armi è un provvedimento ad efficacia durevole che continua a produrre i suoi effetti fintantoché non viene rimosso d’ufficio o su richiesta di parte. Perciò, sebbene sia possibile che l’Amministrazione agisca autonomamente intervenendo su una situazione precedentemente definita, per ottenere la rimozione del divieto è consigliabile rivolgere istanza di revoca/annullamento all’Autorità che lo ha emesso.
Resta inteso che il Prefetto non rimuoverà l’atto se il rischio di abuso permane, se le condizioni che avevano indotto ad adottare il divieto non sono mutate o se non è nel frattempo intervenuto nessun nuovo elemento idoneo a fondare un diverso convincimento in ordine all’affidabilità.

 

 



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