Ingresso in Italia per motivi di lavoro

DOMANDE FREQUENTI NULLA OSTA ALL’INGRESSO IN ITALIA PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO

• Le procedure di ingresso per motivi di lavoro previste dal Testo Unico in materia di immigrazione riguardano soltanto i cittadini stranieri extracomunitari o anche quelli comunitari?
Riguardano soltanto i cittadini extracomunitari. Per i cittadini comunitari sono previste le stesse modalità di assunzione previste per i cittadini italiani e non è prevista alcuna autorizzazione all’ingresso in Italia.
• Sono un datore di lavoro e avrei intenzione di assumere un lavoratore straniero residente all’estero, ma so che al momento non è stato emanato dal Governo un decreto flussi. E’ possibile trovare una strada alternativa per assumerlo?
No. in mancanza del decreto flussi non sono possibili ingressi in Italia per motivi di lavoro subordinato. Tuttavia, se il lavoratore rientra in una delle categorie di lavoratori (altamente specializzati) previste dall’articolo 27 del Testo Unico in materia di immigrazione (Ingresso per lavoro in casi particolari) è possibile assumere il lavoratore stesso al di fuori delle quote di ingresso previste nei decreti flussi e alle condizioni previste nello stesso articolo 27, presentando apposita istanza allo Sportello Unico per l’Immigrazione sempre in modalità telematica.
• Sono un datore di lavoro e avrei intenzione di assumere un lavoratore straniero residente all’estero, cittadino di un Paese che non rientra tra quelli previsti dal decreto flussi emanato dal Governo. E’ comunque possibile presentare l’istanza?
No, la domanda può essere presentata soltanto per i cittadini appartenenti ai Paesi esplicitamente individuati nel Decreto Flussi. L’assunzione in tal caso potrebbe essere possibile soltanto qualora il decreto flussi preveda delle quote di ingresso libere, senza indicazione del Paese di provenienza.
• Sono un datore di lavoro e sarei interessato ad assumere un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante in Italia. Devo comunque effettuare la procedura di nulla osta al lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione?
No, in questo caso può assumere direttamente il lavoratore.
• Sono un datore di lavoro e avrei intenzione di assumere un lavoratore extracomunitario residente all’estero. Risiedo a Torino, ma la sede della mia azienda presso la quale presterà servizio il lavoratore si trova ad Aosta. A quale Sportello Unico devo presentare la domanda, a quello di Torino o a quello di Aosta?
Il Testo Unico in materia di immigrazione prevede che la domanda debba essere presentata presso lo Sportello della provincia di residenza del datore di lavoro oppure presso quello della provincia ove ha sede legale l’impresa, oppure, ancora, presso quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa. Nel caso da Lei prospettato, pertanto, può presentare la domanda indifferentemente allo Sportello di Aosta o a quello di Torino.
• Sono un lavoratore straniero entrato in Italia attraverso un nulla osta all’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato. Ora ho perso il mio lavoro. Questo significa che perdo il permesso di soggiorno?
No. L’articolo 22, comma 11, del Testo Unico in materia di immigrazione prevede che la perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni, non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e ai suoi familiari regolarmente soggiornanti. In tal caso lei può iscriversi nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.
• Sono un datore di lavoro, vorrei assumere un cittadino straniero extracomunitario residente all’estero. In passato ho avuto problemi con la giustizia. Posso comunque ottenere il nulla osta?
Il nulla osta non può essere rilasciato se i reati per i quali è stato condannato negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai senti dell’articolo 444 del codice di procedura penale, riguardano:
  • il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
  • l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale;
  • I reati previsti dall’articolo 12 del testo Unico in materia di immigrazione.
• Il lavoratore straniero extracomunitario che intendo assumere è stato espulso dall’Italia un paio di anni fa in quanto clandestino. E’ possibile comunque assumerlo?
Il decreto di espulsione prevede il divieto di reingresso in Italia per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. In questo lasso di tempo non è possibile rientrare in Italia, a meno di non ottenere una speciale autorizzazione da parte del Ministro dell’Interno. In mancanza di tale autorizzazione la pratica di nulla osta verrà rigettata.
• Vorrei assumere un lavoratore straniero extracomunitario di cui ho conoscenza, ma ho effettuato la verifica presso il centro per l’impiego sull’indisponibilità di un lavoratore già regolarmente soggiornante in Italia. Un lavoratore già soggiornante sarebbe disponibile. Posso comunque procedere ad assumere il lavoratore residente all’estero o devo per forza assumere quello segnalato dal centro per l’impiego?
La normativa, su questo punto, è appena stata modificata, per cui non si è ancora presentato un caso concreto, né il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro hanno emanato le disposizioni applicative relative all’articolo 22, comma 22, come modificato dal decreto legge 76/2013. La lettura della norma, tuttavia, sembrerebbe confermare che qualora la verifica presso il centro per l’impiego dia esito positivo non sia possibile procedere con la pratica presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione e qualora Lei voglia coprire quel posto di lavoro debba assumere il lavoratore segnalato dal centro per l’impiego.
• Che cos’è il contratto di soggiorno?
Il contratto di soggiorno è lo strumento che regola nel complesso i rapporti tra il datore di lavoro e il lavoratore straniero extracomunitario che entra per la prima volta in Italia. Il datore di lavoro sottoscrive il contratto di soggiorno all'atto del ritiro della comunicazione del rilascio del nulla osta al lavoro. Il lavoratore lo sottoscrive invece all'atto dell'ingresso in Italia recandosi presso lo Sportello unico per l'immigrazione contestualmente alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Sostanzialmente si tratta di un contratto di lavoro con il quale il datore di lavoro si impegna a garantire una idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore e si impegna, altresì, a farsi carico delle spese di ritorno in patria del lavoratore straniero. Non è invece richiesta la sottoscrizione del contratto di soggiorno per i rapporti di lavoro successivi al primo in quanto le due clausole, sistemazione alloggiativa e spese per il ritorno in patria, sono inserite nella comunicazione obbligatoria che deve essere effettuata al Centro per l'impiego o all'INPS.
• Sono obbligato alla sottoscrizione delle clausole aggiuntive del contratto di soggiorno relative alla garanzia dell’alloggio e alle spese di ritorno in patria?
Si, senza la sottoscrizione di tali clausole non è possibile rilasciare il nulla osta al lavoro.
• Ho intenzione di presentare la domanda di nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore extracomunitario residente all’estero. In quale ufficio mi devo recare?
La domanda deve essere presentata per via telematica utilizzando l'apposita procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell'Interno. Per la presentazione delle domande è possibile in ogni caso avvalersi dell’assistenza di un patronato autorizzato ad accedere al sistema. (Visualizza i patronati convenzionati).
• Ho presentato domanda di nulla osta al lavoro per un lavoratore extracomunitario residente all’estero. Oggi mi è stato rilasciato il nulla osta. Devo provvedere a comunicarlo al lavoratore o lo stesso verrà automaticamente convocato dall’Autorità consolare per il rilascio del visto?
No, lei dovrà inviare al lavoratore l'originale dalla comunicazione di rilascio del nulla osta. Quando il lavoratore l’avrà ricevuta si recherà presso l’autorità consolare italiana nel suo paese per richiedere il visto di ingresso in Italia.
• Il lavoratore per il quale ho presentato la domanda è entrato oggi in Italia e nei prossimi 8 giorni ci recheremo presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per le procedure di ingresso. Purtroppo la sistemazione alloggiativa del lavoratore che avevo indicato nell’istanza non è più disponibile. Devo trovargli un’altra sistemazione?
Certamente, al momento dell’ingresso verrà richiesta la sistemazione alloggiativa. Qualora quella a suo tempo indicata nella domanda non sia disponibile, sarà necessario indicarne un’altra che soddisfi comunque i requisiti di idoneità previsti dalla normativa e dalle linee guida emanate dal CELVA.
• Il lavoratore per il quale ho presentato la domanda e per il quale è stato rilasciato il nulla osta ha rinunciato all’ingresso in Italia e al posto di lavoro. Posso procedere ad assumere un altro lavoratore extracomunitario residente all’estero?
No, in questo caso la quota che si è liberata verrà messa a disposizione del datore di lavoro che risulta primo escluso nella graduatorie delle domande presentate.
• Ho provveduto ad assumere il lavoratore per il quale avevo presentato la domanda. Mi sono accorto che la sua prestazione lavorativa non è conforme alle mie aspettative. Posso licenziarlo o devo comunque continuare a tenerlo in servizio per un determinato periodo di tempo? E se lo licenzio, lui rischia di perdere il permesso di soggiorno e deve rientrare nel suo Paese?
No, lei non è obbligato a mantenere il lavoratore alle sue dipendenze. Tuttavia, con la presentazione della domanda Lei si è impegnato a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro, pertanto dovrà provvedere a effettuare la dovuta comunicazione del licenziamento al centro per l’impiego competente. Con il licenziamento, il lavoratore non perde il permesso di soggiorno e per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno può iscriversi nelle liste di collocamento.
 



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