Addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo

DOMANDE FREQUENTI

•  Quali sono le norme che regolano l’attività dei “buttafuori”?
La figura del “personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti”, comunemente detti “buttafuori”, è stata istituita dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 che dedica loro i commi dal 7 al 13 dell’art. 3. I requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e le modalità di impiego degli addetti sono disciplinati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 6 ottobre 2009.
•  Quali sono i requisiti per fare il “buttafuori”?
I requisiti per fare il “buttafuori” sono indicati dal 4° comma dell’art. 1 del D.M. 6 ottobre 2009. Oltre all’assenza di precedenti penali ed al possesso della buona condotta, il buttafuori deve avere compiuto 18 anni e sottoporsi a visita medica preassuntiva presso il medico competente o il Dipartimento di prevenzione della A.S.L.. che attesteranno il possesso dell’idoneità psico-fisica ai servizi da svolgere e l’assenza dell’uso di alcol e stupefacenti. Occorre inoltre che l’aspirante “buttafuori” sia in possesso del diploma di scuola media inferiore, abbia superato il corso di formazione organizzato a cura delle Regioni e sia in possesso di contratto di lavoro con il gestore del locale o del pubblico esercizio nel quale si svolgono le attività di intrattenimento e spettacolo oppure con il titolare di un istituto di vigilanza privata o di investigazioni private autorizzato dalla Prefettura a svolgere questa specifica attività.
•  In cosa consiste il corso di formazione per buttafuori?
Il superamento del corso di formazione è un requisito necessario per poter essere iscritti nell’elenco del personale addetto i servizi di controllo. Il percorso formativo, regolamentato con l’accordo tra il Ministero dell’Interno e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, ha ad oggetto un’area tematica di carattere giuridico (materie attinenti all’ordine e sicurezza pubblica e disciplina delle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo), un’area tecnica (disposizioni in materia di prevenzione incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro) ed infine un‘area psicologico-sociale (capacità di concentrazione, autocontrollo e contatto con il pubblico).
•  Ho superato il corso di formazione nella Regione Puglia. Posso iscrivermi nell’elenco prefettizio tenuto in Valle d’Aosta?
Si. Possono essere iscritti nell’elenco prefettizio i soggetti che dimostrano di aver frequentato e superato un corso di formazione anche se ciòè avvenuto in una Regione diversa da quella della provincia nella quale si chiede l’iscrizione.
•  Sono in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per fare il “buttafuori”. Posso presentare domanda per iscrivermi autonomamente nell’elenco prefettizio?
No. Il D.M. 6 ottobre 2009 prevede che l’iscrizione nell’elenco prefettizio possa essere richiesta, per l’aspirante “buttafuori”, unicamente dal datore di lavoro. Quest’ultimo può essere sia il gestore del locale o del pubblico esercizio nel quale si svolgono le attività di intrattenimento e spettacolo, sia il titolare di un istituto di vigilanza privata o di investigazioni private autorizzato dalla Prefettura a svolgere questa specifica attività.
•  Sono un cittadino straniero. Posso iscrivermi nell’elenco prefettizio?
I cittadini stranieri possono essere iscritti nell’elenco prefettizio purché siano in regola con la legislazione vigente in materia di permesso di soggiorno. Tuttavia, quando gli studi sono stati compiuti all’estero, è necessario allegare alla domanda di iscrizione una “Dichiarazione di valore” che attesti il valore del titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello italiano. Essa è redatta in lingua italiana e rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana all’estero (Ambasciata o Consolato) competente per zona, vale a dire più vicina alla città in cui si trova l’istituzione che ha rilasciato il titolo di studio straniero.
•  Sono iscritto nell’elenco prefettizio dei “buttafuori” della Prefettura di Firenze. Posso lavorare anche in altre province o devo prima iscrivermi nell’elenco tenuto dalle Prefetture nel cui territorio andrò a lavorare?
L’art. 1 del D.M. 6 ottobre 2009 stabilisce che l’iscrizione nell’elenco istituto presso una Prefettura autorizza ad operare in tutto il territorio nazionale. Tuttavia il datore di lavoro (gestore delle attività di intrattenimento e spettacolo o titolare di istituto di vigilanza o investigazioni autorizzato) deve darne preventiva comunicazione alle Prefetture e Questure delle altre province in cui gli addetti devono operare.
•  Quali sono i compiti principali del “buttafuori”?
I compiti del buttafuori sono analiticamente indicati nell’art. 5 del DM. 6 ottobre 2009 e consistono, in estrema sintesi, un’attività di controllo preliminare dei luoghi per accertarsi che non via siano sostanze illecite od oggetti proibiti e che le vie di fuga siano libere, un’attività di controllo all’atto dell’accesso del pubblico per regolarne l’afflusso e verificare il possesso dell’eventuale biglietto ed infine un’attività di controllo all’interno del locale per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati e dalla legge.
•  Quando sono in servizio come “buttafuori” sono incaricato di pubblico servizio o pubblico ufficiale?
L’espletamento dei compiti dell’addetto ai servizi di controllo non comporta l’attribuzione di pubbliche qualifiche. Durante il servizio, inoltre, il “buttafuori”, pur se titolare di licenza di porto d’armi, non può portare l’arma né oggetti atti ad offendere ed è altresì vietato qualunque altro strumento di coazione fisica.
•  In caso di emergenza come devo comportarmi?
In qualunque caso in cui siano rinvenute sostanze illecite o oggetti proibiti oppure materiale che possa essere utilizzato impropriamente mettendo a rischio l’incolumità o la salute delle persone o, ancora, si verifichino situazioni pericolose o condotte violente, il “buttafuori” deve immediatamente avvertire le Forze di Polizia o le altre Autorità competenti cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.
•  L’iscrizione nell’elenco prefettizio deve essere rinnovata periodicamente?
Si. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 6 ottobre 2009 il Prefetto provvede ogni due anni alla revisione dell’elenco al fine di verificare che i soggetti iscritti conservino i requisiti di legge. A tal fine, almeno un mese prima di tale scadenza, i datori di lavoro (gestori delle attività di intrattenimento e spettacolo o titolari di licenza di vigilanza o investigazioni) devono depositare in Prefettura la documentazione necessaria a comprovare che l’addetto possegga ancora i requisiti di legge. Il mancato deposito della documentazione nel termine suddetto comporta la cancellazione dell’iscrizione del personale dall’elenco ed il divieto di svolgimento di tale attività.
•  Posso essere cancellato dall’elenco prefettizio anche prima della scadenza dei due anni di validità dell’iscrizione?
Certamente. Quando un “buttafuori” perde uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione dall’art. 1 del D.M. 6 ottobre 2009 oppure quando lo stesso non svolga il servizio in conformità con quanto previsto dal D.M. stesso o dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 (art. 3, commi da 7 a 13), il Prefetto dispone la cancellazione dall’elenco ed il divieto di impiego dell’interessato nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi.
•  Quando sono “in servizio” devo essere riconoscibile?
Si. L’art. 7 del D.M. 6 ottobre 2009 prevede che durante il servizio il “buttafuori” sia munito di un documento di identità e tenga esposto un tesserino di riconoscimento di colore giallo, con le caratteristiche di cui all’Allegato A del D.M., recante la dicitura “Assistenza”.
•  Sono previste delle sanzioni per chi non svolge il servizio in conformità con la legge 94/2009 ed il D.M. 06/10/2009?
Sì. Il comma 13 dell’art. 3 della legge 94/2009 punisce con la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 5.000,00, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolga i servizi in difformità con quanto disposto dalla legge stessa all’art. 3 commi da 7 a 12 o in contrasto con quanto disposto dal D.M. 06/10/2009. La stessa pena è comminata anche ai datori di lavoro che impieghino soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco prefettizio od omettano la preventiva comunicazione di impiego alla Prefettura. Il Prefetto, inoltre, dispone la cancellazione dall’elenco di quei “buttafuori” che svolgano il servizio in contrasto con le norme sopra richiamate.
 



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