Conferenza Unificata

Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in attuazione della delega conferita dall’articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha “unificato” la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, - istituita con DPCM 2 luglio 1996 - e la Conferenza Stato-Regioni per le materie e i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

Pertanto, la Conferenza Unificata è composta, oltre che dai membri della Conferenza Stato-Regioni, da rappresentanti dell’ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani), dell’UPI (Unione delle Province d’Italia) e dell’UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani).
Le deliberazioni – ferma restando la necessità dell’assenso del Governo - sono assunte con il consenso distinto di Regioni e Province autonome, da un lato, ed Enti locali dall’altro, espresso dalla maggioranza dei membri di ognuno dei due gruppi. 
Per la Corte Costituzionale si tratta pertanto di un modus operandi congiunto delle due Conferenze (Stato-Regioni e Stato-Città) e non di un terzo organo distinto dai due che lo compongono.

Le categorie di atti della Conferenza Unificata corrispondono a quelle della Stato-Regioni. Nella prassi, a partire dalla riforma del Titolo V della Costituzione, è emersa una tendenza all’espansione dell’ambito materiale dell’azione della Conferenza Unificata a scapito della Stato-Regioni, in considerazione del coinvolgimento degli enti locali anche in ambiti da cui erano precedentemente esclusi, con particolare riferimento all’attività normativa.

 



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