Accreditamento

L'accreditamento, è il procedimento amministrativo mediante il quale viene attribuito – alle strutture pubbliche e private già autorizzate che ne facciano richiesta e ne possiedano i requisiti – lo stato giuridico di soggetto idoneo ad erogare prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN) e per conto degli Enti locali e dell’Amministrazione regionale comprese quelle rientranti nei fondi integrativi previsti dall'art. 9 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Accreditamento in ambito sanitario e socio-sanitario

Si tratta di un processo che va oltre la verifica della rispondenza a requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e gestionali previsti per l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie o di strutture socio-sanitarie. Esso implica l'accertamento della capacità di soddisfare determinati livelli di assistenza, la garanzia della qualità dell'offerta e dell'appropriatezza dell'uso delle risorse, delle modalità di accesso di strutture e di professionisti nell'organizzazione del servizio sanitario pubblico, nonché la sicurezza del permanere nel tempo, dei presupposti di cui trattasi.

Gli obiettivi dell'accreditamento istituzionale consistono sostanzialmente nell'assicurare i livelli essenziali ed uniformi di qualità dell'assistenza avvalendosi di soggetti accreditati dal Servizio Sanitario Regionale (SSR), nonché nel potenziare l'erogazione di trattamenti e di prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza avvalendosi di soggetti terzi accreditati.

Accreditamento in ambito sociale

Con l’istituto dell’accreditamento in ambito sociale si innova il sistema regionale del Welfare e ci si propone di assicurare una maggiore coerenza con il sistema di regolamentazione e programmazione del sistema integrato di servizi sociali e sanitari di cui all’art. 36 della L.r. n. 5 del 2000.

Le modalità ed i termini per l'accreditamento delle strutture e delle attività in ambito sanitario e sociale svolte sul territorio regionale da soggetti pubblici e privati, sono stabiliti – con decorrenza 1° gennaio 2019 - dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1671, in data 27 novembre 2017, modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 167, in data 15 febbraio 2019, attraverso l’applicazione delle schede dei manuali di accreditamento approvati con Provvedimento dirigenziale n. 7676, in data 21 dicembre 2018.

Ai sensi della normativa regionale in vigore, il rilascio dell'accreditamento compete al Dirigente della Struttura Finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari, con apposito provvedimento, previa acquisizione del parere tecnico dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.) sui requisiti strutturali, tecnologici, igienico-sanitari e organizzativi minimi generali e specifici previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia, in relazione alla natura della struttura e all’attività svolta, nonché alla tipologia di utenza servita.

L’Organismo Tecnicamente Accreditante, istituito con legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12, presso l’Arpa Valle d’Aosta, opera in stretta collaborazione con l’Assessorato sanità, salute e politiche sociali (prevalentemente Ufficio qualità), secondo quanto previsto dal regolamento per il suo funzionamento ed è composto da una figura con competenze mediche, affiancata da 3 figure con profili amministrativo – tecnico – sanitario. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito dell’Arpa Valle d’Aosta, nella sezione dedicata all’OTA, raggiungibile al seguente indirizzo http://www.arpa.vda.it/it/ota.

Il rilascio dell'accreditamento non costituisce, tuttavia, vincolo per le pubbliche amministrazioni e per le aziende sanitarie locali a stipulare accordi contrattuali.

 

STRUTTURA DEI MANUALI DI ACCREDITAMENTO
I manuali approvati con PD 7676/2018, PD 3063/2022 e con PD 4028/2023 sono 6:

  1. Manuale per strutture ospedaliere pubbliche e private;
  2. Manuale per strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di medicina di laboratorio;
  3. Manuale per strutture pubbliche e private che erogano prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale;
  4. Manuale per strutture che erogano assistenza territoriale extraospedaliera;
  5. Manuale per strutture socio-educative;
  6. Manuale per le cure domiciliari di base, di I, II e III livello.

Tali manuali contemplano i fattori/criteri di qualità previsti a livello nazionale e, per ciascuno di essi, individuano una serie di requisiti, ripartiti a loro volta in 4 fasi temporali, per consentirne un’applicazione graduale e per verificare:

  • la presenza di uno o più documenti che evidenzino il rispetto del requisito;
  • l’attuazione dei documenti e la loro eventuale implementazione;
  • il controllo e la raccolta degli esiti derivanti dall’attuazione dei documenti;
  • l’adozione di azioni correttive con relativa verifica.

LE FASI DELLA VERIFICA DEI REQUISITI
La Fase 1 richiede, di solito al primo accreditamento o, comunque, alla prima verifica dopo l’approvazione del nuovo manuale, la presenza e i contenuti dei documenti di indirizzo e pianificazione, quali ad esempio: la missione, le politiche, i piani, le linee guida, le istruzioni, le check-list, ecc.

Le Fasi 2, 3 e 4 riguardano rispettivamente l’applicazione dei documenti predisposti, l’autovalutazione/verifica della corretta applicazione con produzione di report e, infine, l’adozione di azioni correttive eventualmente necessarie. Più in particolare:

  • Fase 2 – La valutazione del soddisfacimento dei requisiti di questa fase viene effettuata tramite l’osservazione sul campo, interviste o valutazione delle cartelle sanitarie (cliniche) dei pazienti, dei dati e di altri documenti. Questa fase richiede la conoscenza, la consapevolezza e l’implementazione di quanto pianificato, sia da parte della Direzione sia da parte del personale;
  • Fase 3 – Questa fase richiede di documentare i risultati dell’implementazione delle evidenze della fasi precedenti;
  • Fase 4 – Questa fase presuppone che i dati raccolti in base alle evidenze definite nella fase precedente siano analizzati e valutati e che, sulla base di questi, vengano definite le priorità e pianificate azioni di miglioramento della sicurezza e della qualità delle strutture, dei processi e degli esiti.

PRECISAZIONI
Il manuale 4 è diviso in una prima sezione dedicata ai requisiti “comuni” e una seconda sezione che dettaglia i “requisiti specifici” per alcune tipologie di utenti non autosufficienti, secondo le indicazioni fornite a livello nazionale da Agenas.

Il manuale 4 approvato con PD 7676/2018 ha preso in considerazione le seguenti tipologie di utenti, predisponendo le relative schede di requisiti specifici: anziani, disabili, minori, persone con patologie psichiatriche e persone con dipendenze patologiche.

Tutte le strutture che erogano assistenza territoriale extra-ospedaliera devono rispettare i requisiti comuni e i requisiti specifici. Le strutture per cui non è presente, nel manuale 4, una scheda di requisiti specifici, invece, dovranno rispettare solo i requisiti comuni.

 

Sanità e Salute



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