Sangue ed emocomponenti

 

 

 

In virtù della Legge regionale 23 novembre 2009, n. 41, della Legge 21 ottobre 2005, n. 219 e del Decreto legislativo 19 agosto 2007, n. 261, l'Amministrazione regionale ha la funzione di programmazione, finanziamento e controllo delle attività in materia di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati gestite dall'Azienda USL della Valle d'Aosta ed in dettaglio: 

1. promuovere la donazione volontaria, periodica e non remunerata del sangue e degli emocomponenti, favorendo lo sviluppo sul territorio delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue, anche corrispondendo annualmente contributi determinati dalla Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti, a titolo di sostegno nelle spese di gestione e di funzionamento dell'attività e sostenendo l'informazione e la sensibilizzazione del cittadino; 

2. raccordare il sistema informativo regionale con quello nazionale di cui il registro sangue; 

3. definire il programma di autosufficienza regionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, le modalità di compensazione interregionale, stipulando apposite convenzioni, ed i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari; 

4. attuare gli interventi per la partecipazione della nostra Regione all'Accordo Interregionale per l'attività di lavorazione del plasma e la produzione di emoderivati (A.I.P.);  

5. effettuare controlli ispettivi della struttura trasfusionale in relazione alle normative e procedure definite in ambito regionale ed ai disposti di cui alla citata Legge 21 ottobre 2005, n. 219;

6. determinare il prezzo unitario del sangue e degli emocomponenti negli scambi interregionali tra i servizi sanitari pubblici e l'ammontare dei contributi da corrispondere per ciascuna donazione effettuata nell'ambito dei rapporti convenzionali tra l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e le Associazioni e le Federazioni di donatori volontari di sangue. 

 

 



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