FAMIGLIA: art. 14 - legge regionale 23/2010

Art. 14 - Contributi straordinari 

1. La struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia eroga contributi a carattere straordinario a favore delle famiglie, con particolare riferimento ad esigenze di tutela dei minori:

a) residenti nel territorio regionale che hanno sostenuto o devono sostenere spese, regolarmente documentate, che causano un disagio di particolare rilevanza sulla situazione economica del nucleo familiare;

b) temporaneamente presenti nel territorio regionale, allorché si trovino in situazione di bisogno tale da esigere interventi non differibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, lettera a), le famiglie il cui valore della situazione economica di cui all'articolo 4, detratta la spesa straordinaria sostenuta o da sostenere, non superi l'importo stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

 



a) residenti nel territorio regionale che hanno sostenuto o devono sostenere spese, regolarmente documentate, che causano un disagio di particolare rilevanza sulla situazione economica del nucleo familiare;
b) i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, fermo restando quanto stabilito dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641);
c) temporaneamente presenti nel territorio regionale, allorché si trovino in situazione di bisogno tale da esigere interventi non differibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La Domanda deve essere redatta da su apposito modulo disponibile presso le assistenti sociali competenti per territorio corredata da:

attestazione ISEE in corso di validità del nucleo richiedente,attestante l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05 maggio 2013, n.159

- piano assistenziale individualizzato a cura dell’assistente sociale competente per territorio;
- fotocopia della documentazione attestante le spese per le quali viene richiesto il contributo;

SCADENZA 

Non esiste un termine. La domanda può essere presentata in qualunque periodo dell'anno..

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA E LA DOCUMENTAZIONE

- assistenti sociali regionali competenti per territorio
- assistenti sociali del comune di Aosta per le persone ivi residenti di età superiore ai 65 anni 

RICHIESTA INFORMAZIONI

Assessorato sanità, salute e politiche sociali

Dipartimento politiche sociali

Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati

Ufficio assistenza economica

Loc. La Maladière, 12 - 11020 Saint-Christophe AO

Telefono : 0165/527103 Fax: 0165/527100

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì  al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00

 Referente Signora Franzini Milena  e-mail: m.franzini@regione.vda.it 

 


 

 



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