MINORI: Art. 9 – assegno anticipazione e mantenimento ex 17/84 art. 8

Art. 9 - Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori (ex l.r. 17/84)

La struttura regionale competente in materia di tutela dei minori eroga anticipatamente al genitore affidatario o ad altro soggetto cui è affidato il minore, l'assegno di mantenimento a tutela del medesimo, qualora non sia corrisposto dall'obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dai competenti organi giudiziari.

Ai fini dell'anticipazione dell'assegno di mantenimento, sono ammessi i seguenti provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:
- verbale di omologazione di separazione consensuale;
- decreto presidenziale del Tribunale Ordinario (provvedimenti provvisori ed urgenti);
- sentenza di separazione giudiziale;
- sentenza di cessazione /scioglimento effetti civili del matrimonio (divorzio);
- decreto del Tribunale per i Minorenni in merito all?affidamento ed al mantenimento del minore di genitori non coniugati;
- decreto del Tribunale Ordinario ex art. 148 c.c.;
- sentenza del Tribunale per i Minorenni di dichiarazione di paternità o maternità (ex art. 261 c.c.; nell'ambito della suddetta sentenza può essere attribuito l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore);
- pronuncia della Corte d'Appello, ex art. 67 legge n. 218/1995, nel caso di sentenze di stati stranieri.

REQUISITI

Destinatari dell'anticipazione dell'assegno di mantenimento sono i minori, cittadini italiani e non, residenti in Valle d'Aosta, titolari dell'assegno di mantenimento a carico del genitore obbligato da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
Al fine di poter richiedere l'anticipazione dell'assegno di mantenimento, il genitore affidatario, in via esclusiva o in modo condiviso con l'altro genitore, ovvero altro soggetto cui è legalmente affidato il minore, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- avere la residenza in Valle d'Aosta da almeno due anni;
- non convivere con il genitore obbligato al pagamento dell'assegno di mantenimento;
- vantare un provvedimento dell'Autorità giudiziaria avente valore di titolo esecutivo, da cui risulti l'ammontare dell'assegno di mantenimento in favore del minore dovuto al genitore con cui lo stesso convive prevalentemente ovvero ad altro soggetto cui lo stesso è affidato legalmente.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La domanda, su apposito modulo deve essere corredata da:
- copia del provvedimento dell'Autorità giudiziaria, avente valore di esistenza di un titolo esecutivo, che stabilisca le modalità e l'importo di contribuzione da parte del genitore obbligato al mantenimento del minore;
- copia dell'atto di precetto ritualmente notificato al genitore obbligato alla corresponsione dell?assegno di mantenimento, non ottemperato nel termine di dieci giorni, o copia della sentenza dichiarativa di fallimento del genitore obbligato all'assegno di mantenimento;
- copia del verbale di pignoramento negativo, mobiliare, immobiliare o c/o terzi;
- atto di surrogazione nei confronti dell'Amministrazione regionale per volontà del creditore, ex art. 1201 c.c., con relativa notifica alla parte debitrice mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità del nucleo in cui vive il minore.

SCADENZA 

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA E LA DOCUMENTAZIONE   

La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati del Dipartimento politiche sociali in Località Maladière,12 - Saint-Christophe.

 

DOMANDA DI RINNOVO

Si ricorda che la domanda di rinnovo per l'anno successivo deve essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre. 


RICHIESTA INFORMAZIONI

Loc. Maladière, 12 - 11020 Saint-Christophe

Telefono : 0165527125 cell: 3346681960

Referente : MAMONE SOLANGE: e mail: s.mamone@regione.vda.it

 

 

 

NORMATIVA

 

 

 

 

 

 

MODULISTICA

 



Torna su