Normativa

Requisiti e provvidenze economiche


Il riconoscimento dell'invalidità civile può dare diritto a:

PENSIONE D'INABILTA'. 

Riferimenti legislativi: legge regionale 7 giugno 1999, n.11: "Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti" e successive modificazioni.

Requisiti:

Totale inabilità lavorativa (100%) riconosciuta dalla Commissione Medica; età compresa tra i 18 e 65 anni; residenza nella regione; limite di reddito fissato annualmente con riferimento ai redditi della persona disabile e non di tutto il nucleo familiare; essere cittadino italiano o dell'UE oppure cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Decorrenza: dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. 

Importi per il 2024

Importo: € 333,33

Limite di reddito personale fissato: € 19.461,12

La pensione viene erogata per 13 mensilità. 

Nota:

Hanno diritto all'intero importo della pensione anche le persone invalide ricoverate in istituto. 

ASSEGNO MENSILE: 

Riferimenti legislativi: legge regionale 11/1999.

Requisiti:

Riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%; età compresa tra i 18 e i 65 anni; dimostrare attraverso una dichiarazione di responsabilità di svolgere attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto (art. 13 della legge 118/1971, d.l. 663/1979, l. 33/1980), residenza nella regione, limite di reddito fissato annualmente con riferimento ai redditi della persona disabile e non di tutto il nucleo familiare; non usufruire di altre pensioni di invalidità dirette erogate dall'INPS o altri enti allo stesso titolo; essere cittadino italiano o dell'UE oppure cittadini extracomunitari in possesso  di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno; decorrenza: dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. 

Importi per il 2024

Importo: € 333,331 limite di reddito fissato: € 5.725,46

Nota:

L'assegno mensile viene erogato per 13 mensilità. 

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO 

Riferimenti legislativi: legge regionale 11/1999.

Requisiti:

Totale inabilità a causa di minorazioni fisiche o psichiche; impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua; gravi difficoltà o totale impossibilità a deambulare autonomamente; residenza nella regione; essere cittadino italiano o dell'UE oppure cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno; decorrenza: dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. L'indennità di accompagnamento può essere corrisposta fin dai primi mesi di vita del bambino. Questo tipo di indennità viene corrisposta senza limite di reddito.

Importi per il 2024

Importo: € 531,76

Incompatibilità: non hanno diritto all'indennità di accompagnamento coloro che: 

sono ricoverati gratuitamente in istituti;

percepiscono una analoga indennità per cause di guerra, lavoro o servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Nota:

L'indennità di accompagnamento viene corrisposta per 12 mensilità

INDENNITA' MENSILE DI FREQUENZA 

Riferimenti legislativi: legge regionale 11/1999.

Requisiti

Essere riconosciuto non deambulante o con persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età; età inferiore ai 18 anni; frequenza continua o periodica di: scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado a partire dall'asilo nido, di centri ambulatoriali o centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, sia pubblici che privati (operanti in regime di convenzione, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap), centri di formazione o addestramento professionale, finalizzati al reinserimento sociale; limite di reddito fissato annualmente con riferimento ai redditi della persona disabile e non di tutto il nucleo familiare; residenza nella regione; essere cittadino italiano o dell'UE oppure cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

Modalità ai sensi della DGR 1754/2015 – art. 12

1. La concessione dell’indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, ovvero del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale, sempre che l’interessato abbia già ottenuto il riconoscimento dei prescritti requisiti sanitari da parte della competente Commissione Medica. L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e, comunque, non prima dell’inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti.

2. La corresponsione del beneficio è limitata alla effettiva durata del trattamento o del corso e ha termine con l’inizio del mese successivo a quello di cessazione della frequenza, stante l’effettiva frequenza degli stessi. Qualora dagli accertamenti esperiti risulti che detta condizione non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

3. L’indennità di frequenza è concessa a invalidi minori, in presenza dei requisiti sanitari e reddituali, per la partecipazione continua o periodica, almeno settimanale, a sedute terapeutiche, di riabilitazione o di recupero e decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al trattamento stesso ed ha termine con l’inizio del mese successivo a quello di cessazione della frequenza. Tale richiesta di ripristino deve essere presentata, corredata da certificazione rilasciata da medico professionista riportante le date delle sedute effettivamente effettuate, entro il mese successivo al termine delle sedute stesse, pena la preclusione della possibilità di beneficiare della provvidenza economica della quale si tratta.

4. L’indennitàè concessa altresì, in presenza dei requisiti sanitari e reddituali, per la frequenza di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado nella Regione, a partire dall’asilo-nido, e decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso stesso ed ha termine con l’inizio del mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

5. E’ ammessa la frequenza di scuole fuori del territorio regionale solo se correlata al temporaneo domicilio fuori Regione (ma in Italia) del nucleo familiare o in caso di istituti specializzati di educazione o riabilitazione.

6. In caso di cessazione dell’erogazione del beneficio per interruzione dei corsi (ad esempio scolastici), la richiesta di ripristino dell’assegno di frequenza deve essere presentata entro l’anno in cui il corso è ripreso. Nel caso in cui la richiesta di ripristino pervenga in data successiva, il beneficio avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

7. L’erogazione dell’indennità di frequenza cessa comunque dal giorno del compimento della maggiore età.

8. Negli anni ricompresi nell’obbligo formativo (dai 6 ai 16 anni) l’indennità di frequenza viene sospesa nel mese di giugno e ripristinata d’ufficio, dalla struttura competente, nel mese di ottobre fino al compimento del sedicesimo anno d’età, stante la presentazione da parte dei rappresentanti legali dei minori della prima richiesta di ripristino all’inizio del primo anno della scuola dell’obbligo e la comunicazione di qualsiasi variazione inerente l’istituzione scolastica frequentata. La comunicazione della variazione di istituzione scolastica deve pervenire alla Struttura competente entro il mese di ripresa del nuovo corso scolastico, in caso contrario l’indennità di frequenza viene sospesa e verràripristinata, senza la corresponsione di alcun arretrato, dalla data di presentazione del documento di cui si tratta.

9. Negli anni non ricompresi nell’obbligo formativo e, più nello specifico, dal compimento del terzo anno di età e fino al compimento del sesto anno di età e dal compimento del sedicesimo anno di età e, comunque, non oltre il compimento del diciottesimo anno d’età, i rappresentanti legali dei minori dovranno presentare annualmente la richiesta di ripristino delle provvidenze economiche. La mancata presentazione di tale richiesta preclude la possibilità di beneficiare della provvidenza economica della quale si tratta e nessun arretrato sarà dovuto negli anni successivi.

10. Negli anni non ricompresi nell’obbligo formativo e, più nello specifico, fino al compimento del terzo anno di età, l’indennità di frequenza spetta per l’intero anno solare (per un totale complessivo di mesi n. 12) e senza interruzioni fino all’inizio della scuola materna, stante la presentazione annuale, da parte dei rappresentanti legali dei minori, di un’autodichiarazione sulla prosecuzione della frequenza stessa all’asilo nido del quale si tratta. In mancanza di presentazione di tale autodichiarazione entro il mese di settembre, l’indennità di frequenza viene sospesa e verrà ripristinata, senza la corresponsione di alcun arretrato, dalla data di presentazione del documento di cui si tratta.

11. Ai minori, già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare domanda entro i sei mesi precedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute, in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno d’età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni, fino alla visita della commissione collegiale.

12. Ai minori titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile o cecità, o di comunicazione per sordità ed ai soggetti affetti da menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, al compimento del diciottesimo anno d’età, previa presentazione della domanda nei sei mesi precedenti, sono attribuite le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalle norme vigenti.

Documentazione:

Domanda in carta semplice elaborata dal legale rappresentate del minore (genitore) e deve contenere i seguenti allegati: 

certificato medico corredato dalla diagnosi della malattia invalidante; documentazione relativa all'iscrizione o alla frequenza a trattamenti riabilitativi e terapeutici, a corsi scolastici, centri di formazione o di addestramento professionale. Qualora il corso o il trattamento riabilitativo (condizione essenziale per l'ottenimento dell'indennità) siano terminati, il beneficio viene revocato e possono venire richieste le somme indebitamente ricevute. Incompatibilità: con l'indennità di accompagnamento, con la speciale indennità per i ciechi parziali o l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali. Resta salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole. Essa, inoltre, non viene erogata nei periodi in cui il minore è ricoverato in modo continuativo e permanente, a titolo gratuito. Al compimento del 18° anno di età l'utente può presentare domanda, presso gli uffici competenti, al fine di ottenere l'accertamento sanitario per il riconoscimento dell'invalidità e la concessione dei benefici economici, eventualmente spettanti, il relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciuta.

Importi 2024

Importo: € 333,33

Limite di reddito fissato: € 5.725,46

 

CIECHI CIVILI

Riferimenti legislativi: legge regionale 11/1999.

Le categorie riconosciute sono: 

Ciechi assoluti: con residuo visivo 00 in entrambi gli occhi con eventuali correzioni;

Ciechi parziali: con residuo visivo inferiore ad 1/20, in entrambi gli occhi con eventuale correzione. 

Ciechi assoluti non ricoverati

Il riconoscimento della cecità può dare diritto a: 

pensione;

indennità di accompagnamento 

PENSIONE

Riferimenti legislativi: legge regionale 11/1999.

Requisiti:

Spetta a decorrere dal 18° anno di età; certificazione attestante lo stato di cecità assoluta; residenza nella regione; limite di reddito fissato annualmente con riferimento ai redditi della persona disabile e non di tutto il nucleo familiare; essere cittadino italiano o dell'UE oppure cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno; decorrenza: dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Importi 2024

Importo: € 360,48

Limite di reddito fissato: € 19.461,12

La pensione viene corrisposta per 13 mensilità 

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

Riferimenti legislativi: legge regionale 11/1999.

Requisiti:

Spetta a decorrere dal 18° anno di età; certificazione attestante lo stato di cecità assoluta; residenza nella regione; essere cittadino italiano o dell'UE oppure cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno; decorrenza: dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. E' incompatibile con analoghe prestazioni concesse per causa di guerra o per servizio (è possibile optare per il trattamento più favorevole) mentre è compatibile con una attività lavorativa. Questo tipo di indennità viene corrisposta senza limite di reddito.

Importi 2024

Importo:€ 978,50

L'indennità di accompagnamento viene corrisposta per 12 mensilità 

PENSIONE PER I CIECHI PARZIALI (VENTESIMISTI)

Riferimenti legislativi: legge regionale 11/1999.

Requisiti:

Certificazione che attesti un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione; residenza nella regione; essere cittadino italiano o dell'UE oppure cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno; decorrenza: dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. 

Importi 2024

Importo: € 333,33

Limite di reddito fissato: € 19.461,12

La pensione viene corrisposta per 13 mensilità 

SPECIALE INDENNITA' NON REVERSIBILE

Riferimenti legislativi: legge regionale 11/1999.

Requisiti:

Certificazione che attesti un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione; residenza nella regione; essere cittadino italiano o dell'UE oppure cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno; decorrenza: dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. 

Importi 2024

Importo: € 221,20

Nota:

La speciale indennità non reversibile viene corrisposta per 12 mensilità e spetta, anche se la persona è ricoverata in istituto.

PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI MINORATI AUDITIVI

Riferimenti legislativi: legge regionale 11/1999.

Il riconoscimento della condizione di sordo da diritto a:

Pensione;

Indennità di comunicazione; 

PENSIONE

Riferimenti legislativi: legge regionale 11/1999.

Requisiti:

Certificazione che attesti lo stato di sordo;Età compresa tra i 18 e i 65 anni; residenza nella regione; essere cittadino italiano o dell'UE oppure cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno; decorrenza: dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Limite di reddito fissato annualmente con riferimento ai redditi della persona disabile e non di tutto il nucleo familiare.

Importi 2024

Importo: € 333,33

Limite di reddito fissato: € 19.461,12

La pensione viene corrisposta per 13 mensilità. 

Nota:

al compimento dei 65 anni la pensione viene commutata in pensione sociale ed erogata dall'INPS. 

INDENNITA' DI COMUNICAZIONE

Riferimenti legislativi: legge regionale 11/1999.

Requisiti:

Certificazione che attesti lo stato di sordo; residenza nella regione; essere cittadino italiano o dell'UE oppure cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno; decorrenza: dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. 

Importi 2024

Importo: € 263,19

L'indennità di comunicazione viene corrisposta per 12 mensilità 

Nota:

Questo tipo di indennità viene mantenuta anche in caso di ricovero in istituto.

In caso di età inferiore ai 12 anni l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore.

 



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