Autorizzazione_ordinaria

Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006

I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla struttura regionale competente, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente (l.r. 12/2009), alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini del procedimento restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

L'istruttoria si conclude entro 150 (centocinquanta) giorni dalla presentazione della domanda con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L'autorizzazione è concessa per un periodo di 10 (dieci) anni ed è rinnovabile.

 

Modifica dell’autorizzazione unica per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006

I soggetti che intendono apportare modifiche all’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006, devono presentare apposita domanda alla alla struttura regionale competente, secondo la procedura ordinaria stabilita dal medesimo articolo.

 

Rinnovo dell’autorizzazione unica per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006

L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006, concessa per un periodo di dieci anni, è rinnovabile, presentando, almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, apposita domanda alla struttura regionale competente che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

 



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