Deliberazione di Consiglio Regionale n° 2451 del 6 febbraio 2002

PROVVEDIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI ONEROSITÀ DELLE CONCESSIONI
EDILIZIE AI SENSI DEL CAPO III DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11.
COSTO DI COSTRUZIONE.

IL CONSIGLIO


[omissis]


DELIBERA

1) di determinare il costo di costruzione per i nuovi edifici e per gli interventi sugli edifici esistenti a destinazione residenziale in misura pari a:

    A) costo massimo ammissibile per i nuovi edifici: Euro 600,00 (1) per ogni metro quadrato di superficie complessiva.
    (1) pari a lire 1.161.762
    B) costo massimo ammissibile per gli interventi su edifici esistenti: Euro 550,00 (2) per ogni metro quadrato di superficie complessiva.
    (2) pari a lire 1.064.949;
2) di ripartire in quattro classi i Comuni della Regione in rapporto all'effetto turistico, come di seguito riportato e come risultante dall'allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione:

 

effetto turistico
IRRILEVANTE
effetto turistico
BASSO
effetto turistico
MEDIO
effetto turistico
FORTE
Aymavilles
Sarre
Brissogne
Charvensod
Fénis
Jovençan
Nus
Pollein
Quart
Saint-Christophe
Chambave
Châtillon
Pontey
Arnad
Champdepraz
Issogne
Montjovet
Verrès
Donnas
Hône
Aosta
La Salle
Morgex
Arvier
Avise
Introd
Rhêmes-Saint-Georges
Saint-Pierre
Villeneuve
Allein
Bionaz
Doues
Gignod
Oyace
Roisan
Valpelline
Gressan (1)
Saint-Marcel
Emarèse
Saint-Denis
Verrayes
Challand-Saint-Victor
Bard
Fontainemore
Lillianes
Perloz
Pontboset
Pont-Saint-Martin
Issime
Rhêmes-Notre-Dame
Saint-Nicolas
Valgrisenche
Valsavarenche
Etroubles
Ollomont
Saint-Oyen
Saint-Rhémy-en-Bosses
Antey-Saint-André
Chamois
La Magdeleine
Torgnon
Brusson
Challand-Saint-Anselme
Champorcher
Gaby
Courmayeur
La Thuile
Pré-Saint-Didier
Cogne
Gressan (2)
Saint-Vincent
Valtournenche
Ayas
Gressoney-La-Trinité
Gressoney-Saint-Jean
(1) nella parte di territorio situata a quota inferiore a 1200 mt. s.l.m.
(2) nella parte di territorio situata a quota superiore a 1200 mt. s.l.m.

3) di approvare le seguenti percentuali per la determinazione della quota di contributo, afferente alle concessioni, relativa al costo di costruzione degli edifici con destinazione abitativa:

 
COMUNI A EFFETTO TURISTICO
 
irrilevante
basso
medio
forte
Interventi su edifici esistenti
2,1%
2,3%
2,5%
2,7%
Nuovi edifici aventi non più di 3 piani fuori terra e non più di 450 mq di superficie complessiva
2,6%
3,4%
4,2%
5,0%
Nuovi edifici aventi più di 3 piani fuori terra e/o più di 450 mq di superficie complessiva
4,5%
5,3%
6,5%
7,6%

4) di definire, come di seguito indicato, le superfici alle quali, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato:

Superficie complessiva (Sc)
La superficie complessiva, alla quale, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato, è costituita dalla somma della superficie utile abitabile, come di seguito definita, e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (Sc=Su+60%Snr).

Superficie utile abitabile (Su)
Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di muratura, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

Superficie non residenziale destinata a servizi ed accessori (Snr)
La superficie non residenziale destinata a servizi ed accessori riguarda:

    a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
    b) autorimesse singole o collettive;
    c) androni di ingresso e porticati liberi;
    d) logge e balconi.
I porticati di cui al punto c) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l'uso pubblico.

5) di identificare, come di seguito indicato, le classi di edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali vanno determinate maggiorazioni del costo unitario di costruzione in misura non superiore del 50%.

Edifici con caratteristiche tipologiche superiori
Ai fini della identificazione degli edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali vanno determinate maggiorazioni del costo unitario di costruzione non superiori al 50%, si fa riferimento agli incrementi percentuali di detto costo stabiliti nei punti successivi per ciascuno dei seguenti elementi:

    a) superficie utile abitabile (Su);
    b) superficie netta non residenziale di servizi e accessori (Snr);
    c) caratteristiche specifiche.

Incremento relativo alla superficie utile abitabile (i1)
L'incremento percentuale in funzione della superficie è stabilito in rapporto alle seguenti classi di superficie utile abitabile:

1) oltre 95 metri quadrati e fino a 110 metri quadrati inclusi: 5%;
2) oltre 110 metri quadrati e fino a 130 metri quadrati inclusi: 15%;
3) oltre 130 metri quadrati e fino a 160 metri quadrati inclusi: 30%;
4) oltre 160 metri quadrati: 50%.


Per ciascun fabbricato l'incremento percentuale relativo alla superficie utile abitabile, è dato dalla somma dei valori ottenuti moltiplicando gli incrementi percentuali di cui sopra per i rapporti tra la superficie utile abitabile degli alloggi compresi nelle rispettive classi e la superficie utile abitabile dell'intero edificio.

Incremento relativo alla superficie non residenziale (i2)
L'incremento percentuale in funzione della superficie per servizi ed accessori relativi all'intero edificio è stabilito come appresso, con riferimento alla percentuale di incidenza della superficie netta totale di servizi e accessori (Snr) rispetto alla superficie utile abitabile per edificio (Su):

1) oltre il 50 e fino al 75% compreso: 10%;
2) tra il 75 e il 100% compreso: 20%;
3) oltre il 100%: 30%.


Incremento relativo a caratteristiche particolari (i3)
Per ciascuna delle caratteristiche appresso riportate l'incremento è pari al 10%:
1) più di un ascensore per ogni scala se questa serve meno di sei piani sopraelevati;
2) scala di servizio non prescritta da leggi o regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni o di incendi;
3) altezza libera netta di piano superiore a quella minima prescritta da norme regolamentari. Per ambienti con altezze diverse si fa riferimento all'altezza media ponderale;
4) piscina coperta o scoperta quando sia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari;
5) alloggi di custodia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.

Classi di edifici e relative maggiorazioni
Gli incrementi afferenti a ciascuno degli elementi considerati si sommano ai fini della determinazione delle classi di edifici.
Le classi di edifici e le relative maggiorazioni di costo di cui al comma 2 dell'articolo 66 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, sono individuate dal seguente prospetto:

1) classe I: percentuale di incremento fino a 5 inclusa: nessuna maggiorazione
2) classe II: percentuale di incremento da 5 a 10 inclusa: maggiorazione del 5%;
3) classe III: percentuale di incremento da 10 a 15 inclusa: maggiorazione del 10%;
4) classe IV: percentuale di incremento da 15 a 20 inclusa: maggiorazione del 15%;
5) classe V: percentuale di incremento da 20 a 25 inclusa: maggiorazione del 20%;
6) classe VI: percentuale di incremento da 25 a 30 inclusa: maggiorazione del 25%;
7) classe VII: percentuale di incremento da 30 a 35 inclusa: maggiorazione del 30%;
8) classe VIII: percentuale di incremento da 35 a 40 inclusa: maggiorazione del 35%;
9) classe IX: percentuale di incremento da 40 a 45 inclusa: maggiorazione del 40%;
10) classe X: percentuale di incremento da 45 a 50 inclusa: maggiorazione del 45%;
11) classe XI: oltre il 50% inclusa: maggiorazione del 50%.

Superficie per attività turistiche, commerciali e direzionali (St)
Alle parti di edifici residenziali nelle quali siano previsti ambienti per attività turistiche, commerciali e direzionali si applica il costo di costruzione maggiorato ai sensi del prospetto soprariportato, qualora la superficie netta (Sn) di detti ambienti e dei relativi accessori (Sa), valutati questi ultimi al 60%, non sia superiore al 25% della superficie utile abitabile.

Costruzioni con sistemi non tradizionali
Per gli edifici realizzati con sistemi costruttivi non tradizionali ai fini della determinazione del costo di costruzione di cui al punto 1°) non si applicano le maggiorazioni previste a tale titolo dalle vigenti disposizioni relative ai costi a mq dell'edilizia agevolata.

Prospetto
Il procedimento per l'applicazione delle maggiorazioni previste è riepilogato nell'allegato prospetto, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

6) di stabilire che le determinazioni del presente provvedimento si applicano alle concessioni edilizie la cui domanda sia pervenuta, completa, al Comune in data successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo;

7) di stabilire che, in assenza di apposite deliberazioni del Consiglio regionale che provvedano ad adeguare il costo di costruzione, il costo medesimo, così come determinato dal presente provvedimento, è adeguato annualmente in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

8) di stabilire che il primo adeguamento annuale si applica alle concessioni edilizie la cui domanda sia pervenuta al Comune, completa, in data successiva al 31 dicembre 2002 e che, analogamente, per gli anni a seguire, l'adeguamento annuale si applica alle concessioni edilizie la cui domanda sia pervenuta al Comune, completa, in data successiva al 31 dicembre di ogni anno;

9) di revocare le seguenti deliberazioni di Consiglio regionale:

    a) 5 ottobre 1977, n. 344 (Ratifica della deliberazione n. 3705, in data 22 luglio 1977, adottata dalla Giunta in via d'urgenza, concernente: "Approvazione delle percentuali del costo di costruzione dell'edilizia abitativa, in attuazione dell'articolo 6 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10");
    b) 14 febbraio 1996, n. 1817/XI (Determinazione della quota di contributo afferente alle concessioni edilizie in relazione al costo di costruzione)

 

le cui determinazioni trovano comunque applicazione alle concessioni edilizie la cui domanda sia pervenuta, completa, al Comune in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

 



Torna su