Adempimenti piccoli produttori e/o conferitori di latte

Campagna lattiera:           dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ufficio competente:          Ufficio servizi zootecnici/U.M.A.

 

Definizioni:

  • SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale;
  • AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
  • Piccolo produttore: produttore di latte che effettua la trasformazione e la successiva vendita del proprio latte, ad esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, e dei prodotti lattiero caseari ottenuti esclusivamente dal latte della propria azienda.

 

1 – obbligo di aggiornamento del fascicolo aziendale

 

Le aziende produttrici di latte effettuano gli aggiornamenti del proprio fascicolo aziendale, conformemente a quanto prescritto all’articolo 9 del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503.

In particolare, le aziende devono procedere alle registrazioni dei fogli e mappali identificativi dei codici ministeriali nei quali detengono gli allevamenti.

Gli allevamenti devono risultare sempre allineati nella sezione “zootecnia” del fascicolo aziendale. 

 

 

2 – PICCOLO PRODUTTORE 

Il piccolo produttore  all’avvio dell’attività, per ogni unità aziendale[1], deve richiedere la registrazione nel portale S.I.A.N., con attribuzione della relativa matricola, presentando apposita documentazione all’ufficio competente utilizzando il modulo sotto riportato.

 

 

 

I piccoli produttori di latte, per ogni unità aziendale[1], hanno l’obbligo di registrare nel portale SIAN, entro il giorno 20 del mese di gennaio di ogni anno (dichiarazione annuale):

  1. i quantitativi di latte venduto direttamente al consumatore finale ed i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari commercializzati direttamente, nell’anno precedente;
  2. per ciascun prodotto lattiero-caseario i quantitativi fabbricati e i quantitativi ceduti nell’anno precedente, nonché le relative giacenze di magazzino al 31 dicembre.

Ai fini delle predette dichiarazioni, i prodotti ottenuti dal latte vaccino sono raggruppati conformemente a quanto indicato nell’allegato I al D.M. 6 agosto 2021 n. 360338, mentre i prodotti ottenuti dal latte ovi-caprino conformemente a quanto disposto dall’allegato I al D.M. 26 agosto 2021 n. 379378.


[1] Così come definita dall’art. 5 del D.M. n. 360338 del 6 agosto 2021 e dall’art. 5 del D.M. n. 379378 del 26 agosto 2021:

“1. Ogni azienda di produzione di latte viene identificata, conformemente a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, attraverso il codice unico delle aziende agricole (CUAA) e ogni sua unità tecnico-economica attraverso il Comune di ubicazione; le unità produttive con medesimo conduttore e ubicate nello stesso comune sono pertanto considerate unitariamente.

2. Il centro aziendale è identificato attraverso la particella catastale su cui è ubicata la stalla e il codice aziendale assegnato dall’Azienda sanitaria locale (ASL) competente, tenendo conto anche delle specificità del catasto ex austro-ungarico, nelle zone in cui esso è ancora vigente.”

 

3 – CONFERITORE DI LATTE CRUDO

L’azienda che produce latte e intenda conferire la propria produzione, anche solo parzialmente o per un determinato periodo della campagna lattiera, deve effettuare il conferimento obbligatoriamente a primi acquirenti di latte riconosciuti.

A tal fine si avvale degli albi dei primi acquirenti di latte vaccino e ovicaprino riconosciuti pubblicati nel portale SIAN.

 



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