Campagne lattiere:
Ufficio competente: Ufficio servizi zootecnici/U.M.A.
Definizioni:
- SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale;
- AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- ACQUIRENTE: Primo Acquirente di latte ovi-caprino;
- FABBRICANTE: Azienda che fabbrica prodotti derivati dal latte ovi-caprino.
1 - INIZIO ATTIVITÀ
Il soggetto, persona fisica o giuridica, con sede sul territorio regionale che intenda procedere all’acquisto di latte crudo dai produttori deve ottenere il riconoscimento da parte dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali ed essere iscritto all’albo dei primi acquirenti di latte vaccino della Regione Autonoma Valle d’Aosta; a tal fine deve presentare apposita domanda di riconoscimento all’ufficio competente, il quale a seguito di istruttoria provvederà a comunicarne l’esito.
2 - RETTIFICA DEI DATI Identificativi del primo aquirente
L'acquirente che ha ottenuto il riconoscimento è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi. A tal fine utilizza il modulo sottoriportato.
3 - variazione modalita' di accesso al sian
Qualora l'acquirente modifichi il soggetto preposto all'accesso al SIAN, ovvero il CAA o l'Organizzazione di assistenza agricola cui aderisce, dovrà comunicare tempestivamente all'ufficio competente i nuovi dati utilizzando i modelli sottoriportati.
4 - DICHIARAZIONI MENSILI
L’acquirente riconosciuto ha l’obbligo, entro il giorno 20 di ogni mese, di registrare all’interno del portale S.I.A.N. una dichiarazione i cui dati sono riferiti al mese di calendario precedente.
Tale dichiarazione deve riportare gli estremi identificativi dei fornitori, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione[1] e, per ognuno di essi, separatamente per specie animale ed origine geografica, i quantitativi, espressi in chilogrammi, di latte crudo e di latte crudo biologico consegnati, con anche l’indicazione dei relativi tenori di materia grassa e proteine limitatamente ai quantitativi consegnati da produttori di latte ubicati in Italia, nonché i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati in ingresso.
La suddetta dichiarazione deve essere certificata dall’acquirente con l’apposizione della propria firma digitale.
Ai fini della determinazione dei tenori di materia grassa e proteine, l’acquirente ha l’obbligo di effettuare mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore. Per le sole aziende site in zone di montagna è consentita l’effettuazione di una sola analisi.
[1] Così come definita dall’art. 5 del D.M. 6 agosto 2021 e dall’art. 5 del D.M. 26 agosto 2021:
“1. Ogni azienda di produzione di latte viene identificata, conformemente a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, attraverso il codice unico delle aziende agricole (CUAA) e ogni sua unità tecnico-economica attraverso il Comune di ubicazione; le unità produttive con medesimo conduttore e ubicate nello stesso comune sono pertanto considerate unitariamente.
2. Il centro aziendale è identificato attraverso la particella catastale su cui è ubicata la stalla e il codice aziendale assegnato dall’Azienda sanitaria locale (ASL) competente, tenendo conto anche delle specificità del catasto ex austro-ungarico, nelle zone in cui esso è ancora vigente.”
5 – DICHIARAZIONI TRIMESTRALI (solo se fabbricante)
L’acquirente riconosciuto ha l’obbligo di registrare trimestralmente nel portale SIAN, entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino, riferiti al trimestre precedente. Ai fini delle predette dichiarazioni, i prodotti sono raggruppati conformemente a quanto indicato all’allegato I al D.M. del 26 agosto 2021.
La suddetta dichiarazione deve essere certificata dall’acquirente con l’apposizione della propria firma digitale.