Beni paesaggistici

Il paesaggio rappresenta per il nostro Paese un bene unico. La sua tutela riveste un ruolo di rilevanza tale da essere espressamente richiamata nei principi fondamentali della Costituzione italiana che all'articolo 9 specifica che: "la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della Nazione".
Ma che cosa si intende per paesaggio? Nel linguaggio quotidiano a questo termine sono associate definizioni diverse che non sempre coincidono; la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze nell'ottobre 2000 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, ha riconosciuto come univoca una definizione nella quale il termine paesaggio: "designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni."

Evidenziando l'importanza del Paesaggio nel nostro paese, non si può trascurare il ruolo centrale che esso riveste in una regione alpina come la Valle d'Aosta, la cui economia è fortemente centrata sul turismo. In un simile contesto una corretta azione di tutela non può che portare indubbi benefici all'immagine turistica della Regione e conseguentemente incrementare il suo sviluppo turistico.

Con la Legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 è stato approvato il Piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta che, in attuazione di quanto previsto dalla legge 431 del 1985 (la cosiddetta "legge Galasso"), ha portato a compimento un lavoro di pianificazione urbanistico-territoriale e paesaggistico-ambientale iniziato nel 1960 con la "Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta" (L.R. 28/4/1960, n. 3).

Nella Regione Autonoma Valle d'Aosta l'attività di tutela del patrimonio paesaggistico è affidata alla Soprintendenza per i beni e le attività culturali che esercita tale attività attraverso le varie forme che essa può assumere:

  • tutela passiva, attraverso i vincoli presenti sul territorio in applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (ex-leggi 1497/39 e 431/85);
  • tutela mediata, attraverso l'analisi degli strumenti di pianificazione territoriale;
  • tutela attiva, attraverso azioni che possano migliorare il bene o comunque la sua conoscenza e fruizione: restauro, divulgazione, didattica.
 



Torna su