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APICOLTURA

ADEMPIMENTI A CARICO DEL SETTORE APISTICO IN MATERIA DI MEDICINALI VETERINARI E DI IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

L’obiettivo delle nuove normative è di garantire il benessere degli animali, la salubrità degli alimenti e di tutelare la salute dei consumatori

di di Mauro Ruffier
USL - UB Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
A seguito dell'entrata in vigore nel primo semestre 2006 di due importanti Decreti legislativi in materia di disciplina dei medicinali veterinari e di un Regolamento (CE) sull'igiene dei prodotti alimentari, è opportuno fare alcune considerazioni in merito a tali dispositivi di legge, metterne a fuoco gli aspetti di interesse per il settore apistico, facendo anche cenno alle sostanze farmacologiche autorizzate per l'utilizzo in apicoltura (limitate ancora a quelle destinate alla lotta alla varroasi e vietate quelle ad azione antibiotica (antibiotici) o chemioterapica non autorizzate e per le quali non sono stati definiti dei limiti massimi residuali).

Obiettivo generale di tali normative è da un lato quello di garantire la sanità ed il benessere degli animali e dall'altro quello di garantire la salubrità degli alimenti e di tutelare la salute dei consumatori circa la possibilità di assumere con gli alimenti di origine animale residui di sostanze ad attività farmacologica.

La presenza, infatti, di residui e l'uso illecito di sostanze nella produzione del miele sono sicuramente il problema principale, con la conseguente comparsa di popolazioni batteriche antibiotico-resistenti anche nell'uomo: è il caso della streptomicina, dei sulfamidici e delle tetracicline, che si ha la sensazione vengano utilizzati impropriamente nella prevenzione della peste americana e/o della peste europea, ma che vengono largamente impiegati anche in terapia medica umana. Ma il problema dei residui nel miele è correlato anche al corretto impiego dei principi attivi autorizzati per le api, che va fatto in assenza di melario.

 
Gli aspetti di rilievo per il settore apistico, previsti dai due decreti citati sul medicinale veterinario, sono i seguenti:
1. Innanzitutto la definizione di medicinale veterinario: “ogni sostanza o associazione di sostanze, che può essere somministrata o usata sull'animale, comprese le api, avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali”; rientrano quindi nella definizione di medicinale veterinario tutti i principi attivi attualmente in commercio e il cui impiego è consentito sulle api per la lotta alla varroa: acido ossalico, acido formico, acido lattico, timolo (Apiguard), timolo-mentolo-eucaliptolo-canfora (Api-Life VAR), fluvalinate (Apistan), amitraz (Apivar).

2. L'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari: “nessun medicinale veterinario può essere immesso in commercio senza aver ottenuto una specifica autorizzazione ed è vietata la somministrazione agli animali di medicinali veterinari non autorizzati”: è il caso degli acidi organici e nello specifico dell'acido ossalico, classificato nell'allegato II delle sostanze non soggette a un limite massimo di residui del Regolamento CE 2377/90 e destinato alle api mellifere, ma non contenuto in alcun farmaco specificatamente registrato per l'apicoltura ed il cui impiego si ritiene possa essere ancora consentito nel settore apistico in assenza di covata, in attesa di un prodotto all'uopo registrato, data l'assenza di residui nel miele e la sua provata efficacia, previa prescrizione veterinaria in ricetta non ripetibile, in triplice copia, e trascrizione del suo utilizzo sul registro dei trattamenti farmacologici.

3. La prescrizione veterinaria o ricetta: “è obbligatoria per la somministrazione ad animali destinati alla produzione di alimenti comprese le api di qualsiasi medicinale veterinario, che potrà essere dispensato solo da farmacie o altre strutture autorizzate con presenza di farmacista”, tranne che l'utilizzo di prodotti registrati per l'apicoltura, quali Apiguard, Api-Life VAR, Apistan e Apivar, non sottoposti all'obbligo di ricetta veterinaria e di libera vendita.

4. Rimangono invariati:
a) l'obbligo della registrazione degli apiari presso l'ASL competente per territorio sia nel caso di produzione per autoconsumo che di vendita (tale obbligo è adempiuto con la denuncia di possesso degli stessi alle Associazioni, da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno);

b) l'obbligo del titolare di detenere un registro dei farmaci, che dovrà essere vidimato dal Servizio Veterinario competente per territorio e su cui questi, nell'ambito della vigilanza routinaria presso le aziende, trascriverà la data di avvenuto controllo;

c) l'obbligo del titolare di annotare sullo stesso registro, entro 24 ore, la data di inizio e di fine trattamento e, unica novità, il numero di lotto del prodotto utilizzato;

d) l'obbligo del titolare di rispettare i tempi di sospensione o di utilizzo previsti;

e) l'obbligo di conservare i medicinali in un luogo idoneo e smaltire i farmaci scaduti in modo corretto;

f) l'obbligo della conservazione del registro a cura del titolare, unitamente a copia delle ricette rilasciate dal Veterinario e della documentazione di acquisto, per almeno cinque anni dall'ultima registrazione;

g)
l'obbligo del Veterinario prescrittore di annotare sul registro la data, la natura dei trattamenti prescritti o eseguiti, i dati identificativi dell'apiario trattato o da sottoporre a trattamento, i tempi di sospensione.
 
A fronte di quanto sopra, rammentando l'utilizzo vietato delle Tetracicline, della Streptomicina e dei Sulfamidici, ritenendo fondamentale e prioritario l'applicazione di metodiche di buona pratica di tecnica apistica, igienico sanitarie e di profilassi diretta, si indicano i trattamenti da eseguirsi nell'anno 2007 per la lotta contro la varroasi, che continua ad essere uno dei problemi più importanti dell'apicoltura valdostana ed italiana in generale e la cui estensione impone per il 2007, e solo per tale anno, l'adozione di una strategia finalizzata a contenere l'infestazione entro limiti compatibili con lo sviluppo e la produttività delle arnie:
 
• Trattamento tampone nel periodo dal 1° al 15 agosto:
Apistan: viene riproposto quale trattamento una tantum, proprio per il pericolo di formazione di resistenze e di diminuzione di efficacia; devono essere somministrate le strisce di Apistan il tempo strettamente necessario e lontano dal raccolto del miele, da non utilizzare in apicoltura biologica. Nel circuito biologico si consiglia l'uso di Apilifevar.

• Trattamento di pulizia radicale nel periodo ottobre-novembre:
Acido ossalico: dovrà essere usato in assenza di covata, ricorrendo ove necessario all'asportazione della covata residua o al blocco della regina od una messa a sciame con temperature esterne superiori a 5 gradi.

 
Veniamo ora al Regolamento CE 852 del 2004, di cui si parlava in premessa.
Uno dei regolamenti del cosiddetto pacchetto igiene, a cui anche i produttori di miele dovranno adeguarsi, ha l'obiettivo di estendere le garanzie di igienicità delle lavorazioni a tutta la filiera del prodotto alimentare, consigliando anche l'adozione di manuali di buona prassi igienico-lavorativa. Tale regolamento prevede che gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria (le linee guida applicative del regolamento, derivanti dall'accordo Stato Regioni del 9 febbraio 2006, specificano che tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura, dall'allevamento di api alla raccolta, confezionamento e imballaggio del miele devono essere considerate produzione primaria, purché avvengano all'interno dell'azienda) e le operazioni connesse rispettino i seguenti requisiti generali in materia d'igiene e i seguenti adempimenti:
 
la protezione dei prodotti o degli alimenti destinati alle api da contaminazioni chimiche, fisiche, biologiche, da parassiti, animali ed insetti;
misure di pulizia e disinfezione dei locali, delle attrezzature, delle arnie;
buona salute e formazione del personale addetto alla manipolazione;
controllo delle malattie;
tenuta di registrazioni,
da detenersi in forma cartacea o informatica, quali:
 
a) misure adottate per il controllo dei pericoli o elementi di pericolo, intesi come agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o condizione in cui un alimento si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute umana ed animale(Reg. CE 178/2002);
b) natura, quantità e origine degli alimenti somministrati alle api;
c) fonte e quantità di ogni miele in entrata e destinazione e quantità in uscita;
d) uso di medicinali veterinari, di disinfettanti in genere;
e) l'insorgenza di malattie infettive e parassitarie;
f) la pratica del nomadismo e il tipo di fioritura;
g) i risultati di campionamenti, analisi e controlli sulle api e prodotti primari;
h) modalità di formazione del lotto in fase di smielatura (per giornata, per tipo di miele, ecc.);
i) registro dei clienti;
j) procedure di ritiro e richiamo del prodotto dal mercato.
 
L'adozione su base volontaria di manuali di corretta prassi igienica che contemplino:
1. verifica della condizione delle famiglie a inizio stagione e successivamente a intervalli regolari e registrazione delle eventuali anomalie riscontrate;
2. tecniche per la prevenzione della varroasi (trattamenti, conta della caduta, blocco della covata, asportazione della covata maschile, fondo a rete);
3. pratiche tese a rinforzare le famiglie più deboli;
4. verifica della provenienza di sciami, colonie d'api e regine;
5. utilizzo corretto dell'affumicatore (materiale non tossico per il miele);
6. scelta di una posizione idonea per l'apiario, lontana da fonti di possibili contaminazioni;
7. cura dell'invernamento delle api, controllando la provenienza dell'alimento e usando acqua potabile per la produzione di sciroppo;
8. verifica e cambio regolare della regina;
9. interventi atti a evitare il saccheggio e la diffusione delle malattie, e a minimizzare la deriva;
10. pulizia e ordine dell'apiario;
11. rinnovo regolare dei materiali dell'apiario e relativa manutenzione, verificando anche la non tossicità delle vernici;
12. cura dell'igiene delle attrezzature;
13. pratiche relative al corretto uso dei medicinali veterinari;
14. richiesta di intervento del Veterinario o del tecnico apistico in presenza di anomalie.
 
Sono esclusi dall'applicazione della normativa citata le seguenti tipologie di produzione:
 
La fornitura diretta, occasionale e marginale rispetto all'attività principale di piccoli quantitativi di prodotti dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale, pur non esonerando il produttore dall'applicazione delle buone norme d'igiene e di pratica agricola e il dettagliante dall'obbligo della rintracciabilità e della responsabilità.
 
Produzione di alimenti per autoconsumo.
 
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