2 - 2011

PRODUZIONI VEGETALI

Ugo LINI
Ufficio produzioni vegetali
Direzione produzioni
vegetali e servizi fitosanitari
in collaborazione con la Redazione

• LE PIANTE OFFICINALI SONO VEGETALI, O PARTI DI ESSI, CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI UTILIZZABILI NEL SETTORE ERBORISTICO O ALIMENTARE. LA NUOVA LEGGE NON RIGUARDA IL SOLO USO DOMESTICO E PRIVATO

APPROVATA LA LEGGE SULLE PIANTE OFFICINALI

La Valle d’Aosta ha un’antica tradizione nel settore erboristico. Le caratteristiche pedo-climatiche della nostra regione permettono lo sviluppo di una ricca varietà di flora tanto che, tra le circa 5.600 piante superiori diffuse in Italia, quasi il 40 per cento è presente spontaneamente in Valle d’Aosta.
 




Achillea

La cultura popolare, che ha mantenuto in modo quasi inalterato l’antico sapere della tradizione orale quale espressione di una realtà contadina legata ai ritmi naturali della vita e all’utilizzo dei medicamenti semplici per la cura del corpo e dell’anima, ha permesso un generale risveglio dell’attenzione verso le erbe officinali, il rilancio e la valorizzazione delle zone marginali montane con un’agricoltura compatibile al territorio e nello stesso tempo redditizia. Attualmente nella nostra regione vi sono circa 50 piccoli produttori che coltivano circa 15 ettari a erbe officinali da destinare principalmente alle filiere agroalimentari, liquoristiche e del benessere della persona.
 




Lantana

Da alcuni anni vi è una crescente attenzione al naturale e ai prodotti della natura, nonché una maggiore esigenza di trovare nuove occupazioni o integrazioni al reddito. L’assessorato regionale competente in materia di agricoltura, a partire dal 1990, lavora attivamente per lo sviluppo di questo settore. Al Centro dimostrativo di Saint-Marcel sono state effettuate prove in campo per verificare l’adattabilità di alcune specie di erbe officinali; sono stati realizzati, inoltre, il progetto INTERREG II Italo-francese per la valorizzazione delle erbe officinali alpine e quello denominato LEADER +, in collaborazione con l’Institut Agricole Régional, per valutare la possibilità di realizzare nuovi prodotti che possano salvaguardare il territorio montano.

Il 16 febbraio scorso il Consiglio regionale ha approvato, all’unanimità, la legge n. 2 “Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali”. Con questa norma si è voluto, di concerto con i produttori, colmare una lacuna rappresentata principalmente dalla scarsa regolamentazione del settore: sino a quel momento a livello regionale la materia non era regolamentata, mentre a livello nazionale la legge di riferimento risale al 1931. L’intervento normativo permetterà di riordinare e disciplinare il settore, al fine di favorire la coltivazione delle piante officinali nelle zone montane o marginali.

  

Salvia                                       Salvia sclarea                             Sambuco

Le piante officinali sono vegetali, o parti di essi, contenenti principi attivi utilizzabili nel settore erboristico o alimentare. Per “attività di prima trasformazione” si intendono le operazioni di lavaggio, defogliazione, cernita, essiccazione, macerazione, taglio e distillazione, mentre ogni altra operazione rientra nell’“attività di trasformazione”. La legge definisce tre tipologie di piante officinali:
 
• prodotti alimentari ad uso erboristico: prodotti a base di piante officinali, singole o miscelate, non addizionati con prodotti di sintesi o semisintesi, destinati ad essere ingeriti a scopo non nutritivo, utilizzati nel tradizionale impiego alimentare di uso corrente per il quale non sono dichiarate finalità salutistiche o terapeutiche;
• piante officinali ad uso alimentare e domestico: piante officinali suscettibili di impieghi diversi da quelli terapeutici, talora in grado di operare interventi favorenti le funzioni fisiologiche dell'organismo e ritenute comunque innocue;
• piante officinali ad uso medicale: piante officinali ad alto potere tossico o di particolare attività farmacologica.
 
La Giunta regionale dovrà definire con propria deliberazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le piante officinali ad uso alimentare e domestico e quelle ad uso medicale.
 
  

Altea                                        Assenzio                                    Crespino

La legge stabilisce che l’attività di coltivazione e raccolta di piante officinali nel territorio regionale è libera e che l’attività di prima trasformazione può essere svolta da soggetti in possesso di idoneo titolo di studio previsto dalla normativa statale oppure da coloro che abbiano frequentato specifici corsi di formazione.


  

Borragine                                 Calendula                                       Camomilla

Al fine di favorire lo sviluppo e la qualificazione della produzione regionale, la struttura regionale competente in materia di produzioni vegetali, in collaborazione con l’Institut Agricole Régional, dovrà promuovere corsi di aggiornamento e seminari per gli operatori del settore. In particolare dovrà organizzare due tipologie di corsi di formazione:
 




Spirea ulmaria

• il corso di tipo A, rivolto ai soggetti che intendono svolgere le attività di coltivazione e raccolta delle piante officinali, delle loro parti e dei relativi derivati, coltivati o raccolti nel territorio regionale, per la realizzazione di prodotti ad uso alimentare, erboristico, domestico, cosmetico e medicale;
• il corso di tipo B, rivolto ai soggetti che intendono svolgere le attività di prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali, delle loro parti e dei relativi derivati, coltivati o raccolti nel territorio regionale, per la realizzazione di prodotti ad uso alimentare, erboristico e domestico.
 

  

Celidonia                                 Coltivazione di salvia e rosmarino su terrazzamenti
Montjovet, rosmarino e salvia su terrazzamenti

A partire dal 1° gennaio 2012 i contributi previsti dal titolo III della legge n. 32/2007 potranno essere concessi ai soggetti titolari dei requisiti richiesti da tale legge, in possesso di uno dei seguenti ulteriori requisiti:
 
• frequenza, con esito positivo, del corso regionale summenzionato oppure di equivalente corso di formazione svolto in altre Regioni o in altri Stati membri dell'Unione Europea, purché avente i contenuti minimi previsti per i corsi regionali;
• idoneo titolo di studio previsto dalla normativa statale vigente per lo svolgimento delle attività di prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali, delle loro parti e dei relativi derivati.
 
Per le sole attività di coltivazione e raccolta non sarà richiesto, invece, alcun titolo.

  

Saint-Vincent, coltivazione di salvia sclarea - Piante di genepi, sullo sfondo il Monte Rosa - Arnad, coltivazione di rosmarino

Per promuovere e valorizzare la produzione e di garantirne un elevato livello qualitativo, la legge regionale n. 2/2011 prevede, inoltre, l’istituzione di un apposito contrassegno di origine e qualità per le piante officinali coltivate e raccolte sul territorio valdostano e per i prodotti da esse derivate. Tale contrassegno potrà essere potenziato con l’istituzione di disciplinari di produzione e stimolando l’unione dei produttori sotto forma consortile.

  

Epilobio                                     Finocchio                                        Giusquiamo


Sono escluse dall’ambito di applicazione di questa nuova norma le attività riguardanti il solo uso domestico privato delle piante officinali e la raccolta di specie di flora spontanea autoctona e delle specie di licheni per uso officinale, che sono disciplinate dalla legge regionale n. 45/2009 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina”.

  

Issopo                                     Lavanda                                         Caprifoglio peloso 
 
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