CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI
comunicazione telematica di “Offerta di conciliazione”
operatività in caso di licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a Tutele Crescenti
La comunicazione
- è dovuta solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore;
- è dovuta anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
- non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.
Chi può fare la comunicazione:
- i datori di lavoro
- i soggetti abilitati individuati dalla normativa vigente:
- i consulenti del lavoro, abilitati, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente. Prerequisito è l’iscrizione all’albo a norma dell’art. 9 della legge citata;
- gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, sempre
secondo quanto previsto dalle norme citate alla lettera precedente. Per essi costituisce prerequisito l’iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro;
- i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle
piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l’esecuzione secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 4 della legge n. 12/1979 e successive modificazioni. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni;
- le associazioni di categoria delle imprese agricole, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 6 della Legge 28 novembre 1996, n. 608;
- le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 del Decreto Legislativo 11 dicembre 2002, n. 297;
- le agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, per l’invio del prospetto riguardante i propri dipendenti;
- i consorzi e gruppi di imprese, di cui all’art. 31 Dlgs. 276/2003, per conto di tutte le imprese del gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari.
Dove comunicare le informazioni relative al procedimento:
sull'applicativo disponibile al cliccando sul link 
Dove effettuare la conciliazione:
La conciliazione deve avvenire in una delle sedi assistite di cui all'art. 2113 comma 4 Codice Civile ovvero presso Commissioni di certificazione, art. art. 82 comma 1 D.lgs 276/2003.
Note del Ministero del lavoro: del 27/05/2015 e del 22/07/2015