Normativa

 

L'Intesa sancita in data 1° aprile 2009 in sede di Conferenza unificata ha demandato alle Regioni e alle Province autonome l'approvazione di una specifica legge che realizzi gli obiettivi concordati nell'intesa stessa, tra i quali ed, in particolare, la disciplina di interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35 per cento della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale e l'introduzione di forme semplificate e celeri per l'attuazione degli interventi edilizi, in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale.

In data 23 giugno 2009, la Giunta regionale ha deliberato la proposta di disegno di legge regionale da sottoporre al Consiglio regionale e al Consiglio permanente degli enti locali (CPEL). In data 13 luglio 2009, il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) ha dato parere favorevole condizionato al disegno di legge. In data 29 luglio 2009, il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge a larga maggioranza. In data 4 agosto 2009, il Presidente della Regione ha promulgato la legge regionale. In data 18 agosto 2009, la legge regionale è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed il giorno seguente è divenuta efficace.

La l.r. 24/2009 ha quindi confermato:

  1. le finalità dell'Intesa sancita in data 1° aprile 2009 in sede di Conferenza unificata, in sede di Conferenza unificata maggiormente rivolte alla riqualificazione del patrimonio edilizio regionale;
  2. la disciplina degli interventi di ampliamento nel limite del 20% del volume esistente;
  3. la disciplina di interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35 per cento della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale;
  4. l'introduzione di forme semplificate e celeri per l'attuazione degli interventi edilizi, in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale;
  5. l'esclusione degli interventi sugli edifici abusivi, nei centri storici (se privi di classificazione) e nelle aree di inedificabilità assoluta, nonché alla possibilità di limitare gli interventi in relazione ai beni culturali e alle aree di pregio ambientale.

La l.r. 24/2009 – andando oltre i contenuti dell'Intesa del 1° aprile 2009 - ha invece:

  1. previsto forme ulteriori di interventi di ampliamento fino al 45% nell'ambito dei programmi integrati, delle intese e delle concertazioni promossi dalla Regione o dai Comuni, ai sensi dell'articolo 51 della l.r. 11/1998 , nonché degli articoli 49 e 50 della stessa;
  2. dato specifica attenzione al rispetto delle normative esistenti a tutela del territorio ed all'incremento della sostenibilità ambientale degli interventi straordinari stessi;
  3. dato maggiore peso agli obiettivi che correlano il mantenimento e il miglioramento della qualità architettonica ed energetica degli edifici al loro incremento volumetrico;
  4. superato il carattere straordinario e congiunturale delle indicazioni previste nell'Intesa e privilegiando misure durevoli nel tempo;
  5. introdotto riduzioni sugli oneri di costruzione e sistemi di monitoraggio degli effetti sul territorio della norma.

La disciplina attuativa delle deliberazioni della Giunta regionale n. 3753 del 18 dicembre 2009 e n. 635 del 12 marzo 2010 assunte d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), si è concentrata sugli elementi tecnici ed amministrativi necessari per dare piena attuazione alla l.r. 24/2009 e in particolare su:

  • le destinazioni d'uso delle unità immobiliari ammissibili ad ampliamenti volumetrici;
  • la definizione di “volume esistente” su cui computare la percentuale di ampliamento;
  • le specifiche per gli interventi di ampliamento fino al 20% e fino al 35% o al 45%, introducendo i criteri per la definizione della sostenibilità ambientale degli stessi e rinviando per quelli relativi all'efficienza energetica alla l.r. 21/2008 e alla relativa disciplina d'attuazione contenuta nella DGR n. 3014/2009;
  • il procedimento amministrativo e il modulo integrativo dei titoli abilitativi per l'esecuzione degli interventi di ampliamento;
  • ulteriori riduzioni ed esenzioni del contributo per il rilascio della concessione di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c) della l.r. 24/2009;
  • gli elementi per svolgere l'attività di monitoraggio prevista dalla l.r. 24/2009.

 

Si evidenzia che, con l'entrata in vigore della l.r. 30 giugno 2010, n. 19 recante Disposizioni urgenti in materia di strutture, imprese e operatori turistici. Modificazioni di leggi regionali, l'art. 1, comma 2 della l.r. 24/2009 è stato così modificato:

"2. La presente legge si applica al patrimonio edilizio destinato agli usi di cui all'articolo 73, comma 2, lettere c), d), dbis), e), con esclusione di quelli industriali, f), g), con esclusione di quelli relativi agli esercizi o alle aziende di cui all'articolo 90bis, commi 1 e 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), ed i) della medesima legge."


 AVVISO DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DELLA “LEGGE CASA”

A seguito dell’emanazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1847 del 19/12/2014, in vigore a partire dal 1° marzo 2015, il sistema informatico della “legge casa”è stato aggiornato alle novità normative in essa contenute. In particolare non è più necessario compilare on line la SCHEDA INERTI, il cui modello è ora reperibile al seguente link

https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/rifiuti/inerti/modulo_bilancio_i.aspx

 

Testo coordinato alla DGR514/2012, alla DGR 1847/2014 e alla DGR 409/2021

Deliberazione di Giunta regionale n. 409 del 19 aprile 2021

Deliberazione di Giunta regionale n. 1847 del 19 dicembre 2014 

 


 



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