Trasporti: Decreto ministeriale 09/11/1992


Ministero dei Trasporti: Decreto ministeriale 09/11/1992
Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività.

Preambolo


IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera g), di detta legge, che demanda al Ministro dei trasporti la definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla definizione dei summenzionati criteri;

Decreta:


Articolo 1: [Caratteristiche]

1) I locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, riconosciuti idonei dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, devono essere adibiti esclusivamente all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, così come definita dall'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

2) L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

3) Tali locali devono comprendere:

a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva, con non meno di 20 mq utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi.

L'ufficio, areato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;

b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.

4) In aggiunta a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al punto 3.



Articolo 2: [Deroghe]

I criteri stabiliti dal presente decreto non si applicano ai locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, ovvero il 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzata ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.



Articolo 3: [Ambito di applicazione]

I criteri stabiliti dal presente decreto si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, trasferiscono la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Articolo 4: [Esenzioni]

1) Le imprese individuali e le società, già esercitanti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto alla data del 5 settembre 1991, sulla base dell'autorizzazione di cui all'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono esentate dal dimostrare l'adeguata capacità finanziaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 8 agosto 1991, n. 264, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), della stessa legge.

2) Le imprese individuali e le società che richiedono alle province un'autorizzazione per iniziare ex novo attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

a) aziende o istituti di credito;

b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

L'attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a L. 100.000.000, effettuata secondo lo schema allegato al presente decreto.



Allegato : [Dichiarazione]

CARTA INTESTATA

(dell'azienda od istituto di credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi)

 

ATTESTAZIONE

A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto (o società) ha concesso al sig. __________________________

nella forma tecnica di ____________________________________________

un affidamento di lire ____________________________________________

______________________lì ______________________

firma

______________________




Ministero delle Finanze: Decreto ministeriale 09/11/1992
Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari



Preambolo

IL MINISTRO DELLE FINANZE


Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;


Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;


Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo del mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;


Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:


in data 21 settembre 1992: uffici del registro:

atti civili; successioni e atti giudiziari; affitti, bollo e demanio di Firenze per la partecipazione, ad una assemblea indetta da C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., di gran parte del personale in servizio, presso i detti uffici;


in data 28 settembre 1992:

ufficio del registro di Clusone per la partecipazione ad una assemblea sindacale, del personale in organico al detto ufficio;


in data 29 settembre 1992:

conservatoria dei registri immobiliari di Udine e Pordenone; ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Udine e ufficio del registro atti pubblici di Bari, per l'adesione ad uno sciopero di gran parte del personale in servizio presso i detti uffici;


in data 3 ottobre 1992:

ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma e uffici del registro: atti privati; atti pubblici; successioni e atti giudiziari; demanio; tasse sulle concessioni governative e bollo-radio e assicurazioni di Roma, a causa della disinfezione e disinfestazione dei locali dei detti uffici, tutti ubicati nel Palazzo S.A.R.A. di Roma;


dal 6 al 10 ottobre 1992:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Benevento, a causa del trasferimento della sede di via Giustiniani a quella nuova di via San Pasquale;


in data 15 ottobre 1992:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari, a causa dell'allagamento dei locali, a seguito della pioggia caduta nel pomeriggio del giorno precedente;


Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;


Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;


Decreta:



Articolo 1: [Accertamento di mancato funzionamento di alcuni uffici del registro, degli uffici provinciali I.V.A. e delle conservatorie dei registri immobiliari e dell'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari]

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro, degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, delle conservatorie dei registri immobiliari e dell'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sottoindicati e` accertato come segue:

IN DATA 21 SETTEMBRE 1992

Regione Toscana:

ufficio del registro atti civili di Firenze;

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze;

ufficio del registro affitti, bollo e demanio di Firenze.

IN DATA 28 SETTEMBRE 1992

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Clusone.

IN DATA 29 SETTEMBRE 1992

Regione Friuli Venezia Giulia:

conservatoria dei registri immobiliari di Udine;

conservatoria dei registri immobiliari di Pordenone;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Udine.

Regione Puglia:

ufficio del registro atti pubblici di Bari.

IN DATA 3 OTTOBRE 1992

Regione Lazio:

ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma;

ufficio del registro atti privati di Roma;

ufficio del registro atti pubblici di Roma;

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Roma;

ufficio del registro demanio di Roma;

ufficio del registro delle tasse sulle concessioni governative di Roma;

ufficio del registro bollo radio e assicurazioni di Roma.

DAL 6 AL 10 OTTOBRE 1992

Regione Campania:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Benevento.

IN DATA 15 OTTOBRE 1992

Regione Sardegna:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari.

 



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