INFORMAZIONI
Dopo un'attesa di sei anni è stato approvato e pubblicato il Decreto che ridarà piena funzionalità al Parco.
UN DECRETO PER IL GRAN PARADISO

MINISTERO DELL'AMBIENTE
Decreto 20 novembre 1997, n. 436.
Regolamento recante adeguamento della disciplina del Parco nazionale
del Gran Paradiso ai principi della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Omissis

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1
1. Ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso ha personalità di diritto pubblico. Ad esso si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
2. Lo statuto dell'Ente di cui all'articolo 9, comma 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ridefinisce le sedi dell'Ente tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 35, comma 1 della medesima legge.

Art. 2.
1. Sono organi dell'Ente Parco:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
e) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunità del Parco.
2. Il presidente è nominato dal Ministro dell'ambiente, previa intesa con i presidenti della regione Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta, tra i componenti del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo elegge al proprio interno il vice presidente.
3. Il consiglio direttivo è formato da 13 componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate in materia di conservazione della natura e tra i rappresentanti della comunità del Parco di cui all'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo le seguenti modalità:
a) n. 4 su designazione della comunità del Parco;
b) n. 2 per regione, su designazione delle regioni Valle d'Aosta e Piemonte;
e) n. 2 su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;
d) n. 2 su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui tenitori ricade il Parco; in caso di designazione di un numero superiore a due, la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;
e) n. 1 su designazione del Ministro per le politiche agricole;
f) n. 2 su designazione del Ministro dell'ambiente.
4. I1 consiglio direttivo elegge al proprio interno una giunta esecutiva formata dal Presidente, da un vice presidente e da altri tre componenti, di cui due scelti tra quattro soggetti designati per la metà dalla comunità del Parco e per l'altra metà dalle regioni,
5. I1 collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di presidente del collegio; uno dalle regioni interessate. Il revisore dei conti di designazione regionale è indicato per il primo quinquennio dalla regione Piemonte, sentita la regione Valle d'Aosta; per il secondo quinquennio dalla regione Valle d'Aosta sentita la regione Piemonte, e così successivamente secondo detta alternanza.
6. II direttore del Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è scelto tra gli iscritti nell'elenco degli idonei all'esercizio all'attività di direttore di Parco: allo stesso si richiede, oltre ai requisiti per la nomina a dirigente del ruolo speciale di "direttore di Parco", la conoscenza della lingua francese da accertarsi a mezzo di apposite prove.
7. La comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco ed è costituita e disciplinata ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 3.
1. Il regolamento del Parco, adottato dall'Ente sentita la comunità del Parco nell'ambito dei poteri consultivi, di cui all'articolo 10, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è approvato dal Ministro dell'ambiente, sentita la consulta tecnica per le aree naturali protette, di cui all'articolo 3 della legge medesima e previo parere dei comuni e delle comunità montane interessati, nonché della provincia di Torino, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Piemonte.

Art. 4.
1. Il piano del Parco, predisposto dall'Ente parco tenuto conto delle proposte della comunità del Parco è adottato e approvato da entrambe le regioni interessate, secondo le procedure di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 5.
1. La sorveglianza sul territorio del Parco nazionale del Gran Paradiso è affidata al Corpo dei guardiaparco istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, nonché, per gli aspetti attribuiti da leggi regionali vigenti, al Corpo forestale valdostano per la parte del territorio compresa nella regione Valle d'Aosta ed al Corpo forestale dello Stato, quanto agli aspetti forestali, per la parte della regione Piemonte.
2. Il coordinamento è assicurato dall'Ente Parco attraverso apposite intese con la regione Valle d'Aosta, la regione Piemonte ed il Ministero dell'ambiente.

Art. 6.
1. La dotazione organica dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, fino alla rideterminazione organica in base ai criteri ed alle modalità di cui agli articoli 5 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è quella che risulta dalla ricognizione del personale al 31 agosto 1993, effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il personale di ruolo dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, n. 394, resta confermato nei rapporti di lavoro esistenti.

Art. 7.
1. I provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, conservano efficacia, in quanto non modificati o abrogati dalle disposizioni del presente regolamento.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 novembre 1997
Il Ministro: RONCHI - Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei Conti l'8 dicembre 1997
 
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