E' ancora vivo il clamore suscitato dalla vicenda di quell'allevamento di bovini, situato in una frazione abitata del Comune di Saint-Christhophe, che ha destato l'interesse di diversi soggetti oltre a quelli direttamente coinvolti: quotidiani, periodici, testate televisive, cittadini comuni, politici e organi istituzionali, ma anche la magistratura, che, tra l'altro, sta ancora indagando sul fatto.
Il
servizio veterinario di Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche che dirigo, deve affrontare da un po' di tempo numerose situazioni simili.
Perché esse si verificano e qual'è la loro causa?
Non si può parlare di un'unica causa, ma di una serie di concause:
• il fatto che si sia modificato profondamente il contesto socio-economico di quelli che erano un tempo borghi rurali, infatti da un contesto composto da abitanti autoctoni, che vivevano di agricoltura o per cui l'agricoltura rappresentava una importante integrazione di reddito, si è passati ad un contesto in cui vi è stata una forte introduzione di persone di diversa estrazione e provenienza, che tendono ad avere pochi legami e che vi risiedono solamente svolgendo la loro attività lavorativa prevalentemente in altri luoghi;
• si è assistito anche in agricoltura ad una ingente specializzazione, intesa come attività svolta a tempo pieno (non sempre dai risvolti positivi) secondo gli indirizzi voluti dall'Unione Europea;
• il fatto che gli strumenti di pianificazione territoriale dei Comuni abbiano favorito, dovendo soddisfare varie esigenze, l'edificazione di nuclei residenziali che gradatamente hanno circondato e in alcuni casi conglobato le attività agricole;
• il fatto che il mondo zootecnico abbia creduto per troppo tempo, in certi casi, di godere di una sorta di immunità, sfociando in una difficoltà concettuale ad adeguarsi alle nuove esigenze
“igienico-sanitarie”.
Quanto detto rappresenta una necessaria premessa, ma non risponde alle finalità del presente articolo, che si prefigge di definire da un punto di vista normativo i requisiti igienico-sanitari delle cosiddette
“stalle” e
concimaie.
Normativa di riferimento
1. Legge n. 858 del 29 marzo 1928 : Disposizioni per la lotta contro le mosche;
2. DCG 20 maggio 1928: Norme obbligatorie per l’attuazione della Legge 858/1928;
3. T.U.-Leggi Sanitarie n. 1265 del 1934: artt. 216-233-234-235-236-237-238-241-263 (recepimento Legge 858/1928);
4. DPR 303/1956 art. 54;
5. D.M. 5 settembre 1994 :Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 Legge 1265 del 1934.
Altri regolamenti di riferimento:
• Piani Territoriali Paesaggistici/PRGC
• Regolamento Edilizio Comunale
• Regolamento Comunale d’Igiene
• Manuale Standards costruttivi regionali e dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi.
Dal punto di vista normativo e igienico-sanitario, le stalle sono considerate industrie insalubri di I classe e precisamente rientrano nel gruppo C
attività industriali del D.M. 5 settembre 1994.
Pertanto tutti gli allevamenti di animali rientrano tra le
industrie insalubri, e come tali, chi intende insediarli deve darne avviso per iscritto al Sindaco quindici giorni prima, il quale può vietarli nell’interesse della salute pubblica o subordinarli a determinate cautele.
Le stalle ancora attive negli abitati (art. 216 TULS./1934) vi possono permanere a giudizio del Sindaco se il proprietario dimostra, con l’adozione di nuovi metodi e speciali cautele, di non arrecare nocumento alla salute del vicinato.
Altro punto normativo è quello che prevede che
le stalle con più di due capi adulti, debbano essere dotate di concimaia (ai sensi art. 233 TULS), la quale deve essere sempre tenuta in perfetto stato di funzionamento (236 TULS).
Se la
stalla è sita in centro abitato, la presenza di una
concimaia potrà essere consentita solo con determinate caratteristiche (concimaia razionale, coperta ecc.).
Qualora l’allevamento di animali avvenga in agglomerato urbano e il proprietario del bestiame
non disponga di concimaia propria, è obbligato a depositare i concimi, prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi, nei
depositi comunali costituiti ai sensi dell’art. 237 TULS.
Infatti i Comuni hanno l’obbligo di curare la costruzione e la manutenzione di adatti depositi per una razionale collocazione e conservazione del letame, prodotto entro i limiti degli agglomerati urbani (art.237).
Caratteristiche delle concimaie
• Devono essere dimensionate correttamente in rapporto alla consistenza dei capi detenuti e sufficienti per un periodo minimo di stoccaggio di 4 mesi per il materiale palabile (letame) e per il materiale non palabile (liquame). Solo dopo tali periodi di stoccaggio è ammesso il deposito su terreno naturale;
• devono essere costruite, come anche gli annessi pozzetti di raccolta per i liquidi, con fondo e pareti resistenti ed impermeabili;
• devono essere poste a non meno di 50 m. dalle sorgenti o da serbatoi di acqua potabile;
• devono tenersi ad una distanza non inferiore a 50 m. dalle abitazioni;
• è vietato ubicarle lungo le strade aperte al traffico, nonché lungo sentieri e mulattiere di particolare interesse turistico.
Metodi e speciali cautele per ridurre l’insalubrità degli allevamenti zootecnici
Le strutture, gli impianti e l’organizzazione dell’allevamento devono essere:
orientati al benessere degli animali, funzionali al sistema di allevamento adottato e al rispetto della compatibilità ambientale dell’attività zootecnica.
I locali di allevamento devono essere costruiti, mantenuti e governati in modo da garantire buone condizioni di stabulazione, di igiene, di pulizia e di salute degli animali (Reg. CE 852 del 2004).
Cumulo al campo di letame maturo coperto
con frasche
Particolare attenzione deve essere rivolta al
microclima presente nei ricoveri.
I riferimenti normativi a riguardo sono superficiali, i dati bibliografici di riferimento per il benessere di bovini in produzione indicano valori di temperatura da -5 a 22 °C, di umidità relativa del 60–80%, di velocità massima dell’aria di 0,5 – 4 m/s.
Relativamente alle
tecniche di stabulazione e nello specifico alle
superfici minime unitarie le indicazioni legislative fanno riferimento soltanto ai vitelli, mentre per le altre categorie occorre fare riferimento alla bibliografia esistente.
In Valle d’Aosta il parametro di volume di stabulazione per UBA utilizzato è 10 m3 nelle strutture di piano e 8 m3 nelle strutture di alpeggio e mayen.
E’ importante favorire la
ventilazione naturale garantita da sufficienti aperture ed intervenire anche con
sistemi artificiali quali ventilatori, ventole, impianti di estrazione ed immissione, scelti in funzione delle caratteristiche della stalla.
Platea realizzata appositamente per
il deposito di letame
A prescindere dall’ubicazione dell’allevamento occorre adottare una tipologia di
lettiera onde garantire un decubito confortevole e ridurre al minimo la fermentescibilità delle deiezioni e l’imbrattamento delle superfici. Il governo della lettiera deve essere effettuato quotidianamente.
Essa deve essere costituita da materiale inerte, privo di muffe e di residui di lavorazioni industriali e/o agricole che possono essere causa di odori sgradevoli.
In prove di confronto tra diversi materiali da lettiera (segatura di legno, trucioli, paglia), la paglia si è dimostrata il prodotto che rallenta maggiormente la crescita microbica.
L’allontanamento delle deiezioni dai ricoveri (liquame o letame) deve essere effettuata regolarmente e con cadenza almeno giornaliera. I dispositivi utilizzati per l’allontanamento devono essere sempre funzionanti e deve essere rispettata la frequenza di utilizzo programmata. Operazioni di pulizia giornaliere sono necessarie anche per tutte le altre aree di servizio.
L’uso di miscele enzimatiche per il trattamento dei liquami e dei letami è fortemente consigliato con l’obbiettivo di velocizzare la biodegradazione delle sostanze organiche, ridurre l’emissione di gas tossici, rimuovere rapidamente i cattivi odori, ridurne il volume e accelerarne l’uso su terreno. In tale caso i periodi minimi di stoccaggio si riducono di un mese.
Per garantire un
buon livello igienico occorre attuare piani di disinfezione e disinfestazione programmata con prodotti che non risultino tossici per gli animali e prevedere piani di pulizia straordinaria qualora si rendano necessari.
Il mantenimento di un buon livello igienico-sanitario è condizione indispensabile, facilmente raggiungibile, affinché venga garantita anche l’igiene dell’abitato e può rappresentare da solo il fattore discriminante per la permanenza di una stalla in un abitato.