Le varie problematiche legate alla movimentazione degli animali hanno assunto sempre più rilevanza, dal punto di vista normativo, nella comunità europea in particolar modo quando si sono aggiunte, oltre alle esigenze sanitarie legate alla prevenzione delle malattie trasmissibili da animale ad animale e da animale all’uomo (zoonosi), quelle riferite alla protezione degli animali dai vari fattori di stress.
In particolare tali tematiche, unite imprescindibilmente al concetto di benessere animale, si rivelano argomento sempre più oggetto di confronti e dibattiti fra gli stessi cittadini europei nella duplice veste di utenti e consumatori consapevoli.
A questo proposito è entrato in vigore nel 2007 il Regolamento CE 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto che modifica le direttive 54/432/CE e 93/119/CE e si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all’interno dei 27 Stati membri dell’Unione Europea, comprendendo anche i controlli specifici che gli enti competenti devono effettuare sulle partite in entrata ed uscita dalla Comunità.
Per il trasporto di animali effettuato dagli allevatori con veicoli agricoli o con mezzi propri, per particolari circostanze legate perlopiù alle varie esigenze zootecniche che un’azienda si trova ad affrontare nel corso dell’anno (pascolo, alpeggio, ecc.), è prevista una deroga al regolamento in oggetto, così come per gli equidi di proprietà, trasportati con propri mezzi di trasporto.
Per questi 2 tipi di trasporto si applicano solo le condizioni generali del regolamento.
Per tutti gli altri casi il regolamento prevede 2 tipologie autorizzative:
il trasporto entro le 8 ore e il trasporto oltre le 8 ore (per lunghi viaggi).
In questi casi la norma comunitaria prevede che i conducenti di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina e pollame devono essere in possesso di un certificato di idoneità.
Quindi è necessario per queste figure il completamento di uno specifico programma formativo con il superamento di un esame finale per permettere all’autorità competente,
il Servizio Veterinario dell’AUSL Valle d’Aosta, di rilasciare il prescritto certificato che dovrà sempre accompagnare il conducente durante le movimentazioni.
I corsi, generalmente organizzati dalle associazioni di categoria, devono obbligatoriamente toccare i seguenti argomenti:
• l’idoneità degli animali e dei mezzi di trasporto;
• le pratiche di trasporto;
• i periodi di viaggi e di riposo degli animali;
• gli intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione degli animali;
• la densità di carico;
• modulistica di trasporto.
Nello specifico, all’interno della nostra regione, tenuto conto delle particolari esigenze della nostra realtà zooeconomica, dopo un attento studio dell’argomento piuttosto complesso, a partire da gennaio 2008 si è deciso di impostare le varie autorizzazioni nel modo seguente, riassunto nella tabella 1.
1. Autorizzazione al trasporto
(animali propri e con proprio mezzo di trasporto) entro i 50 km o nei limiti della Valle d'Aosta
Rientrano in tale tipologia autorizzativa tutti i trasporti effettuati con il proprio mezzo degli animali della propria azienda per tragitti rientranti nei confini della Regione o anche al di fuori di essa ma entro la distanza di 50 km dal punto di partenza.
L’autorizzazione vale 5 anni, viene rilasciata dal Comune sede dell’autorimessa, previo parere favorevole del veterinario dell’AUSL a cui dovrà essere sottoposto annualmente il mezzo per una valutazione d’idoneità.
A differenza del precedente sistema autorizzativo non sarà più necessario andare in Comune a portare il rinnovo annuale del veterinario dell’AUSL in quanto sarà questo ultimo a effettuare direttamente la vidimazione dell’autorizzazione.
Sono utilizzabili a tale fine autocarri di piccole, medie e grandi dimensioni, come anche possono essere autorizzabili al trasporto gabbie e cassoni purché posseggano i requisiti richiesti dalla normativa vigente o vengano trasportati su veicoli adatti.
Con tale normativa si è cercato di offrire soluzioni autorizzative a tutti i trasporti per brevi tratti compresi quelli relativi a specie minori, quali ad esempio gli ovi-caprini, facilitando la messa a norma del trasporto degli animali vivi e favorendo una maggior tutela del benessere di questi ultimi durante gli spostamenti.
2. Autorizzazione al trasporto entro le 8 h di animali propri e di terzi
Tale autorizzazione, rientrante per intero nell’applicazione del Regolamento 1/2005 CE, è riferita non al mezzo ma al trasportatore il quale però dovrà fornire all’AUSL garanzie in fatto di dotazione di attrezzature, personale e procedure operative sufficienti a soddisfare quanto previsto dalla suddetta normativa.
Questa autorizzazione permette di trasportare gli animali entro le 8 ore, concedendo inoltre la possibilità di trasportare anche animali di altri proprietari.
La connotazione di questo profilo autorizzativo è più di tipo commerciale, considerato il maggior raggio d’azione e la possibilità di carico di animali di terzi, di conseguenza anche i requisiti del mezzo, richiesti dalla normativa e mirati ad una maggior tutela del benessere dell’animale trasportato, risultano essere più numerosi rispetto a quelli previsti per il trasporto entro i limiti della Regione Valle d’Aosta o entro i 50 km.
Vengono infatti richieste rampe di carico e scarico con pendenze adeguate alla specie trasportata e dotate di protezione laterali per evitare la caduta durante le operazioni di salita e discesa dal mezzo.
Sono inoltre previsti sistemi di separazione mediante paratie mobili degli animali nelle situazioni in cui sia previsto dal regolamento dividere gli animali (animali di specie diverse, della stessa specie ma di taglia significativamente diversa).
Devono essere assicurati inoltre un comodo accesso all’ispezione degli animali (esempio tramite portellone laterale) e una adeguata illuminazione interna.
Un cartello indicante la presenza di animali vivi deve essere apposto in maniera visibile sull’esterno del veicolo.
Oltre ai requisiti tecnici e sempre al fine della tutela del benessere animale, il legislatore richiede che il personale adibito al trasporto sia adeguatamente formato.
In questa ottica viene richiesto al conducente, a cui il trasportatore si appoggia e che può coincidere con il trasportatore stesso, il possesso di un “certificato di idoneità” che viene rilasciato dal Servizio Veterinario dell’AUSL previo superamento dell’esame finale di un apposito corso di formazione della durata di circa 3 mezze giornate (12 ore).
L’autorizzazione entro le 8 ore vale 5 anni, viene rilasciata dall’AUSL di competenza, non è soggetta a verifica annuale del mezzo il quale potrà però essere controllato in sede di vigilanza dai veterinari AUSL o dalle Forze dell’Ordine che valuteranno il rispetto di quanto richiesto dal Regolamento 1/2005 CE.
3. Autorizzazione al trasporto oltre le 8 h di animali propri e di terzi
(lunghi viaggi)
Tale autorizzazione permette il trasporto di animali oltre le 8 ore, propri e di terzi, viene rilasciata dall’AUSL e dura 5 anni, come per la precedente autorizzazione non sono previste vidimazioni annuali ma il mezzo può essere soggetto a vigilanze da parte dei veterinari ufficiali.
Ai fini autorizzativi, la procedura e le garanzie richieste sono analoghe a quanto previsto per i trasporti entro le 8 ore con qualche aggiunta (piani di emergenza, procedura per la tracciabilità dei trasporti).
Per quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli è però richiesto un “certificato di omologazione” dei mezzi che viene rilasciato dal Servizio Veterinario dell’AUSL dopo valutazione del possesso da parte di questi dei requisiti richiesti dal Regolamento CE 1/2005.
Considerata la durata del trasporto il legislatore prevede che il mezzo sia provvisto di dotazioni aggiuntive come apparecchiature in grado di fornire acqua e cibo, di favorire il controllo e la regolazione della temperatura all’interno del mezzo, di permettere di tracciare il viaggio (sistema satellitare).
Per i viaggi oltre le 8 ore al di fuori del territorio nazionale è prevista la compilazione del “giornale di viaggio” versione modificata del vecchio “ruolino di marcia”.
4. Autorizzazione al trasporto equidi senza finalità economiche
Tale tipologia autorizzativa è rivolta a chi trasporta con il proprio veicolo equidi propri o di appartenenza al proprio nucleo familiare per finalità non commerciali, come ad esempio per trasferimento degli animali tra maneggi diversi, per partecipazione ad una gara, per attività culturali, ludiche e sportive, esclusi i trasporti per l’invio degli animali al macello.
Lo spirito del legislatore è quello di non assoggettare a tutti gli adempimenti ed ai requisiti strutturali previsti dal Regolamento CE 1/2005 chi trasporta i propri cavalli intesi come “animali da affezione” in quanto già tutelati dalla natura stessa del rapporto tra proprietario e animale.
L’autorizzazione viene rilasciata dal Comune sede dell’autorimessa previo parere favorevole del veterinario AUSL competente per territorio dopo esame del mezzo, ha valore per 5 anni e non prevede limiti alla durata del viaggio. Ogni anno il mezzo dovrà essere sottoposto al controllo del veterinario AUSL di zona.
Tenuto conto della complessità dell’argomento e dell’avvio in questi mesi, all’interno dell’intero territorio regionale, di tutte la procedure sopra esposte, si invitano le persone interessate all’argomento a fare riferimento e a rivolgersi, per qualsiasi genere di informazioni, al Veterinario Ufficiale del Servizio di Sanità Animale in servizio nella zona sede dell’autorimessa.
Tab. 1 - Tipologie autorizzative
1) Autorizzazione trasporto (animali propri e con proprio mezzo di trasporto) entro i 50 km o nei limiti della Valle d'Aosta
- autorizzazione comunale valevole 5 anni e soggetta a rinnovo veterinario annuale
- solo animali di proprietà del trasportatore o da esso detenuti, con proprio mezzo di trasporto
- autorizzazione vincolata al parere favorevole del veterinario ufficiale di zona
- ampio ventaglio di tipologie di mezzi autorizzabili (grandi e piccoli autocarri, gabbie e cassoni)
2) Autorizzazione trasporto entro le 8 h di animali propri e di terzi
- autorizzazione sanitaria rilasciata dall’AUSL valevole 5 anni
- trasporto dei propri animali e di quelli di altri proprietari
- autorizzazione del trasportatore, non del mezzo, anche se comunque il mezzo viene visionato dal veterinario di zona all’atto della formalizzazione della pratica
- maggiori requisiti tecnici richiesti al mezzo (sistema di illuminazione interna, paratie mobili, rampa con inclinazione massima definita e con protezioni laterali)
- procedure operative
- certificato d’idoneità per conducenti e guardiani
3) Autorizzazione trasporto oltre le 8 h di animali propri e di terzi (lunghi viaggi)
- autorizzazione sanitaria rilasciata dall’AUSL valevole 5 anni
- trasporto dei propri animali e di quelli di altri proprietari
- autorizzazione del trasportatore e del mezzo (certificato di omologazione)
- ulteriori requisiti tecnici del mezzo (controllo della temperatura, sistema di navigazione satellitare ecc.)
- procedure operative
- piano di emergenza
- certificato per conducenti e guardiani
4) Autorizzazione trasporto equidi senza finalità economiche
(intese come trasporto di propri equidi con proprio mezzo di trasporto e comunque non per macello)
- autorizzazione comunale valevole 5 anni e soggetta a rinnovo veterinario annuale
- autorizzazione vincolata al parere favorevole del veterinario ufficiale di zona
- senza limiti di durata del viaggio.