Elenco Numeri Regione Autonoma Valle d'Aosta

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013

di Dipartimento Agricoltura

ESTRATTO

Legge Regionale 12 dicembre 2007, n. 32

TITOLO III
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI SVILUPPO RURALE. MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 16 NOVEMBRE 1999, N. 36, E 28 APRILE 2003, N. 18

PREMESSE

INTEGRA IL PSR

MODIFICA LE LEGGI 36/99 (BIO) E 18/03 (ROUTES DES VINS)

TITOLO MODIFICATO DALLA LEGGE N. 3/08
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.
Modificazione alle leggi regionali 12 dicembre 2007, n. 32, 16 novembre 1999, n. 36, e 26 aprile 2007, n. 7



Il Titolo III della legge regionale 32/07 reca una serie di interventi a favore del settore agricolo che vanno ad integrare le Misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-13 della Valle d’Aosta: la forte connessione fra il PSR e la LR 32/07 è evidenziata sia nella strategia del PSR (capitolo 3.2) che all’articolo 47 della legge regionale, a sottolineare la volontà dell’Amministrazione regionale di comporre un’unica politica regionale per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, anche se realizzata attraverso strumenti diversi.

I tre regolamenti comunitari utilizzati nella predisposizione del Titolo III della LR 32/07 (regg. nn. 1857/06, 70/01 e 1998/06) sono il segno evidente della complessità che caratterizza attualmente la Politica Agricola Comunitaria (PAC): lo studio e l’applicazione delle disposizioni ivi presenti si sono peraltro resi necessari per adeguare gli aiuti agricoli che, nella passata programmazione, erano previsti dal PSR 2000-06 (capitolo 16, “aiuti di stato”).

In estrema sintesi, la disciplina agricola della LR 32/07 contempla aiuti per l’ammodernamento delle aziende agricole (in termini di capitale umano e capitale fisico) e delle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per migliorare la qualità delle produzioni, per la corretta gestione del territorio (infrastrutture rurali, rinnovamento dei villaggi, conservazione del patrimonio rurale, certificazioni ambientali, ecc.) e per far fronte ad eventuali avversità atmosferiche e fitopatie che possono minacciare le coltivazione agrarie regionali (compensazione dei danni e delle perdite di produzione, premi assicurativi, piani di risanamento, ecc.).


CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Oggetto e finalità
(art. 46)

 
1. Il presente titolo disciplina gli interventi regionali diretti ad assicurare la conservazione e il miglioramento del sistema rurale montano, quale risorsa culturale, ambientale ed economica, a garantire la permanenza nelle aree montane, preservando un adeguato livello di redditività per gli addetti, e ad assicurare ai consumatori la fruibilità di prodotti agricoli di alto valore qualitativo.

2.
Gli interventi regionali perseguono, in particolare, le seguenti finalità:

a) ammodernamento del sistema agricolo e agro-alimentare, al fine di accrescerne la produttività, la competitività e la redditività, in particolare attraverso interventi strutturali, e di valorizzare la professionalità degli addetti;

b) sostegno ai territori rurali, attraverso lo sviluppo delle infrastrutture, dei servizi e delle opportunità occupazionali, al fine di contenere lo spopolamento delle aree montane, anche attraverso la garanzia di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati;

c) salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico, mediante la valorizzazione di pratiche agricole eco-compatibili che garantiscano l’equilibrio tra sviluppo economico ed esigenze ambientali;

d) gestione e tutela del territorio rurale quale elemento del patrimonio culturale e ricreativo;

e) promozione e sviluppo delle tradizioni rurali locali;

f) valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità;

g) salvaguardia dei suoli e corretta gestione delle acque superficiali;

h) valorizzazione del sistema zootecnico e dei relativi prodotti, con particolare riguardo alla salvaguardia delle specie autoctone di interesse zootecnico.


Politica di sviluppo rurale
(art. 47)

1.
La politica regionale di sviluppo rurale è diretta alla diversificazione delle attività economiche delle aziende agricole mediante lo sviluppo di attività complementari, alla valorizzazione del patrimonio rurale e ambientale e al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni e della famiglia rurale, anche al fine di contenere l’esodo rurale e di rafforzare il tessuto economico e sociale e le capacità progettuali e gestionali delle zone rurali.

2.
La politica regionale di sviluppo rurale si attua, oltre che con gli interventi di cui al presente titolo, attraverso specifici programmi approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. L’efficacia del programma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.


Beneficiari e tipologia degli aiuti
(art. 48)

1.
Possono accedere agli interventi di cui al presente titolo gli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, come definiti dall’articolo 2135 del codice civile, operanti nel territorio regionale e gli altri soggetti indicati nel presente titolo.

2.
Gli aiuti possono consistere in:

a) contributi in conto capitale;

b) contributi in conto interessi;

c) mutui a tasso agevolato di durata quindicennale, oltre a un ulteriore periodo di preammortamento della durata massima di tre anni.

3. Gli aiuti di cui al comma 2 possono essere concessi anche cumulativamente.

4. L’intensità degli aiuti disciplinati dal presente titolo è calcolata in equivalente sovvenzione lorda.



CAPO II
TIPOLOGIA DEGLI AIUTI


Investimenti nelle aziende agricole
(art. 50)

1
. Al fine di favorire la razionalizzazione della gestione aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della qualità della produzione, la tutela e il miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali e l’incremento della produzione di energie alternative e da fonti rinnovabili, possono essere concessi aiuti per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) dotazione di attrezzature e macchinari, ivi compresi gli strumenti informatici, destinati al miglioramento, all’incremento e alla tutela della produzione agricola, in misura comunque non superiore al loro valore di mercato;

b) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;

c) spese e oneri di progettazione e altre spese di carattere generale correlate alle iniziative di cui alle lettere a) e b);

d) acquisto di terreni diversi da quelli destinati all’edilizia, sino ad un costo non superiore al 10 per cento delle spese ammissibili dell’investimento;

e) realizzazione di impianti di biogas per l’autoconsumo.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l’ammontare percentuale concedibile degli aiuti, in misura comunque non superiore:

a)
al 60 per cento della spesa ammissibile, per investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall’insediamento;

b) al 75 per cento della spesa ammissibile relativa ai costi aggiuntivi necessari all’attuazione di norme specifiche per la tutela e il miglioramento dell’ambiente e il miglioramento delle condizioni igieniche negli allevamenti o del benessere degli animali, diretti a conformarsi ai nuovi requisiti comunitari minimi ovvero a superare i requisiti comunitari minimi in vigore. Detta maggiorazione non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva;

c) al 50 per cento della spesa ammissibile, negli altri casi.

3. Il limite massimo degli aiuti concedibili ad ogni singolo beneficiario nel corso di tre esercizi finanziari è pari a euro 500.000.

4. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi nei seguenti casi:

a)
acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali;

b) impianto di piante annuali;

c) drenaggi, impianti e opere per l’irrigazione, salvo che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 per cento il precedente consumo di acqua;

d) semplici investimenti di sostituzione;

e) fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

5.
Possono beneficiare degli aiuti per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), anche i proprietari di immobili destinati ad attività agricola non titolari o conduttori di azienda agricola.


Conservazione di paesaggi e fabbricati rurali tradizionali
(Art. 51)

1.
Al fine di conservare la fruibilità del territorio di alta montagna, consentendone l’utilizzazione per lo svolgimento della tradizionale pratica della transumanza e garantendo, allo stesso tempo, la tutela e il miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene, di benessere degli animali e della qualità delle produzioni, nonché la riduzione dei costi di produzione, il recupero del patrimonio storico, architettonico e di interesse ambientale a valenza agricola e l’incremento della produzione di energie alternative e da fonti rinnovabili, possono essere concessi aiuti per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) interventi diretti alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio aziendale, avente interesse ambientale, archeologico o storico;

b) interventi diretti alla conservazione di elementi del patrimonio facente parte dei fattori produttivi dell’azienda;

c)
spese e oneri di progettazione inerenti agli interventi di cui alle lettere a) e b).

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l’ammontare percentuale concedibile degli aiuti, in misura comunque non superiore:

a)
al 100 per cento della spesa ammissibile, per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), e per le spese e gli oneri di progettazione ad essi inerenti di cui al comma 1, lettera c); nel caso di opere in economia effettuate direttamente dal beneficiario o dai suoi collaboratori nell’attività aziendale non possono essere concessi aiuti per un importo superiore a euro 10.000;

b) al 75 per cento della spesa ammissibile, per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), e per le spese e gli oneri di progettazione ad essi inerenti di cui al comma 1, lettera c), quando tali iniziative non comportino aumento della capacità produttiva aziendale;

c) al 50 per cento della spesa ammissibile, per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), e per le spese e gli oneri di progettazione ad essi inerenti di cui al comma 1, lettera c), quando tali iniziative comportino aumento della capacità produttiva aziendale; detto limite può essere incrementato di ulteriori dieci punti percentuali se l’iniziativa è effettuata da giovani agricoltori entro cinque anni dall’insediamento;

d) al 100 per cento delle spese aggiuntive determinate dall’utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici, nel caso di interventi che comportino aumento della capacità produttiva.

3. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente articolo anche i proprietari di immobili destinati ad attività agricola non titolari o conduttori di azienda agricola.


Ricomposizione fondiaria
(Art. 52)

1.
Ai proprietari di fondi agricoli possono essere concessi aiuti per favorire la ricomposizione fondiaria fino ad un massimo del 100 per cento dei costi legali e amministrativi, ivi compresi quelli per la realizzazione delle indagini.


Aiuti relativi a fitopatie e infestazioni parassitarie
(Art. 53)

1.
Al fine di compensare i titolari di aziende agricole dei costi e delle perdite per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie, i cui focolai siano stati formalmente riconosciuti dalle competenti autorità nell’ambito di programmi pubblici obbligatori di prevenzione o eradicazione, possono essere concessi aiuti per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e dei vettori di infestazione.

2.
La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l’ammontare percentuale concedibile degli aiuti, in misura comunque non superiore al 100 per cento della spesa sostenuta o della perdita subita, dedotte le somme eventualmente percepite a titolo di indennizzo assicurativo e i costi non sostenuti a causa delle fitopatie o infestazioni parassitarie.

3.
Gli aiuti diretti a compensare i titolari di azienda agricola dei costi sostenuti ai sensi del comma 1 sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non possono comportare pagamenti diretti in denaro; le perdite subite ai sensi del comma 1 possono essere compensate mediante pagamenti diretti.

3bis. La compensazione delle perdite è calcolata esclusivamente in relazione al valore di mercato delle colture distrutte dalle fitopatie o infestazioni parassitarie o delle colture distrutte per disposizione delle competenti autorità nell’ambito di programmi pubblici obbligatori di prevenzione o eradicazione e alle perdite di reddito dovute a difficoltà di reimpianto .

3ter. Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo.

3quater
. Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisca che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.

3quinquies. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.


Aiuti per perdite dovute ad avversità atmosferiche
(Art. 54)

1. Possono essere concessi aiuti al fine di indennizzare gli imprenditori agricoli per le perdite di piante e di animali, per i danni agli edifici e alle attrezzature aziendali, nonché per la riduzione del reddito determinati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, formalmente riconosciuti dalle competenti autorità.

2. Per avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali si intendono gli eventi atmosferici, quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, che abbiano distrutto più del 30 per cento della produzione media annua di un imprenditore agricolo nei tre anni precedenti.

3. Ai fini della concessione degli aiuti di cui al comma 1, la riduzione del reddito è calcolata sottraendo il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi prodotti nell’anno in cui si sono verificate le avversità atmosferiche per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti per il prezzo medio di vendita ottenuto durante lo stesso periodo di riferimento.

4. Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 90 per cento della spesa ammissibile, dedotte le somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo e i costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche.

5. La spesa ammissibile può essere maggiorata dell’importo corrispondente ad altri costi specifici sostenuti dall’imprenditore agricolo impossibilitato a effettuare il raccolto a causa delle avversità atmosferiche.

6. La percentuale di aiuto di cui al comma 4 è ridotta del 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, per gli imprenditori agricoli che, a quella data, non abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della loro produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti.

6bis. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.


Aiuti per pagamento di premi assicurativi
(Art. 55)

1. Possono essere concessi aiuti per la sottoscrizione di polizze assicurative contro i rischi per le perdite di beni aziendali e per il mancato guadagno derivanti da avversità atmosferiche e da fitopatie e infestazioni parassitarie.

2
. Gli aiuti, compatibilmente con i principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, possono essere concessi entro il limite massimo:

a)
dell’80 per cento del costo del premio assicurativo, nel caso di polizze stipulate esclusivamente contro i rischi derivanti da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

b) del 50 per cento del costo del premio assicurativo, nel caso di polizze stipulate contro i rischi di cui alla lettera a) e contro altri rischi derivanti da avversità atmosferiche in genere;

c)
del 50 per cento del costo del premio assicurativo, nel caso di polizze stipulate contro i rischi derivanti da fitopatie o infestazioni parassitarie.

2bis. Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi e non devono essere limitati a un’unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie, né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un’impresa stabilita in Valle d’Aosta.


Aiuti alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
(Art. 56)

1. Al fine promuovere la razionalizzazione della gestione aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della produzione e della qualità, nonché il miglioramento dell’ambiente naturale e delle condizioni di igiene e di benessere degli animali, possono essere concessi aiuti alle piccole e medie imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, ivi comprese le spese di consulenza relative alla loro realizzazione.

2.
Per trasformazione di prodotti agricoli si intende qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

3. Per commercializzazione di prodotti agricoli si intende la detenzione o l’esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per la prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerare commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

4. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l’ammontare percentuale concedibile degli aiuti di cui al comma 1, in misura comunque non superiore al 40 per cento della spesa ammissibile.


Aiuti diretti a promuovere il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli
(Art. 58)

1.
Al fine di promuovere e migliorare la qualità dei prodotti agricoli, possono essere concessi aiuti sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti in denaro agli imprenditori agricoli singoli ed associati per:

a) ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, ivi comprese le iniziative per la preparazione del riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità in conformità alla normativa comunitaria vigente;

b) iniziative dirette all’introduzione di norme di assicurazione della qualità, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo, di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell’autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;

c) formazione del personale destinato ad applicare i regimi e i sistemi di cui alla lettera b);

d) costi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell’assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;

e) misure obbligatorie di controllo, salvo che la normativa comunitaria vigente stabilisca che tali iniziative debbano gravare integralmente sugli imprenditori.

2. Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.

3. Agli imprenditori agricoli che partecipano a sistemi di qualità alimentare comunitari o nazionali riconosciuti per prodotti agricoli destinati al consumo umano, possono essere concessi aiuti fino a euro 3.000 annui, per un periodo massimo di cinque anni, per la compensazione dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai predetti sistemi di qualità.

3bis
. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi di cui al presente articolo siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l’appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’organizzazione o dell’associazione devono essere limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.


Assistenza tecnica e formazione
(Art. 59)

1. Al fine di garantire un’adeguata assistenza tecnica alle aziende agricole, possono essere concessi agli imprenditori agricoli aiuti sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti in denaro, per le seguenti iniziative:

a) formazione dell’agricoltore e dei suoi collaboratori, limitatamente agli oneri derivanti dall’organizzazione del programma, da eventuali spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti e dai costi dei servizi di sostituzione dell’imprenditore agricolo e dei suoi collaboratori;

b)
servizi di sostituzione dell’imprenditore o di un suo collaboratore in caso di malattia o nei periodi di ferie;

c) organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere, ivi comprese le spese di iscrizione, le spese di viaggio, le spese per le pubblicazioni, l’affitto degli stand e i premi simbolici assegnati nell’ambito di concorsi fino ad un valore massimo di euro 250 per premio e per vincitore;

d) diffusione di conoscenze scientifiche e di informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri Paesi, sui prodotti generici, sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi per essi proposti, a condizione che non siano menzionati i produttori, i marchi o l’origine, fatti salvi i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, e di cui agli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, purché i riferimenti all’origine corrispondano esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità;

e)
pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni;

f) consulenze a carattere non continuativo o periodico di esperti che non siano connesse con le normali spese di funzionamento dell’impresa.

2. Qualora i servizi siano forniti da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni, l’appartenenza a tali organizzazioni non può costituire una condizione per l’accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’associazione o organizzazione devono essere limitati ai costi del servizio prestato.

3.
Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile relativa al servizio agevolato.


Assistenza tecnica e altri aiuti di importanza minore alle aziende operanti nel settore della trasfomazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
(Art. 60)

1. Alle piccole e medie imprese, in forma singola o associata, operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, possono essere concessi aiuti a sostegno delle iniziative dirette:

a)
a garantire adeguata assistenza tecnica e formazione agli operatori delle aziende;

b) a promuovere e migliorare la qualità e la tracciabilità delle produzioni;

c) all’introduzione di norme di assicurazione della qualità, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo, di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell’autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;
cbis) a valorizzare i sottoprodotti.

2.
Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 dicembre 2006, fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili.


Aiuti per l’introduzione di sistemi di certificazione ambientale
(Art. 61)

1
. Al fine di incrementare la diffusione di sistemi di gestione ambientale sul territorio regionale, possono essere concessi agli enti locali e ai gestori di aree naturali protette aiuti per la realizzazione di iniziative dirette ad ottenere certificazioni ambientali. In tal caso, rientrano nella spesa ammissibile anche i costi per le consulenze tecniche, la formazione del personale e gli oneri inerenti al processo di certificazione.

2.
I contributi sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, in quanto applicabile, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.


Aiuti per l’introduzione di sistemi di certificazione ambientale
(Art. 62)

1. Al fine di valorizzare e promuovere la cultura rurale e delle comunità, possono essere avviate iniziative dirette da parte della Regione ed essere concessi aiuti agli enti pubblici o privati che operano senza fine di lucro per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo.

2. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, in quanto applicabile, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.


Incentivazione delle attività turistiche
(Art. 63)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo del turismo rurale e la creazione di spazi da destinare ad attività collettive di natura socio-culturale, possono essere concessi aiuti ad enti pubblici e a soggetti privati per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) recupero di siti naturali di interesse turistico, ivi compresi i siti di cui alla legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007);

b) sistemazione e valorizzazione di aree interessate a gestione alieutica finalizzata al pescaturismo dilettantistico;

c) sistemazione e valorizzazione di aree da destinare a parchi faunistici e ad aziende faunistiche-venatorie;

d) riqualificazione a fini turistici dei rus tradizionali.

2. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, in quanto applicabile, fino ad un massimo:

a) del 100 per cento della spesa ammissibile, per le iniziative di cui al comma 1, lettera d);

b) dell’80 per cento della spesa ammissibile, per i soggetti pubblici, e del 50 per cento della spesa ammissibile, per i soggetti privati, per le iniziative di cui alle lettere a), b) e c).


Riqualificazione dei villaggi rurali
(Art. 64)
1. Al fine di favorire il recupero del patrimonio storico e architettonico dei villaggi rurali, di promuovere lo sviluppo dei servizi rurali e l’attrattiva dei luoghi e di contenere lo spopolamento dei villaggi, possono essere concessi agli enti pubblici e ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), aiuti per la realizzazione di interventi di recupero e ripristino delle infrastrutture e della viabilità interna e di collegamento tra villaggi.

2. Gli aiuti sono concessi fino ad un massimo del 70 per cento della spesa ammissibile.


Tutela e riqualificazione del patrimonio rurali
(Art. 65)

1. Al fine di tutelare il patrimonio rurale, anche in relazione allo sviluppo economico locale, possono essere concessi aiuti ad enti pubblici e a soggetti privati per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) interventi di riqualificazione della rete sentieristica ed escursionistica e della viabilità minore;

b) interventi di recupero e di riqualificazione degli elementi tipici dei paesaggi rurali.

2. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, in quanto applicabile, fino ad un massimo:

a) dell’80 per cento della spesa ammissibile, per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), se realizzate da enti pubblici;

b) del 70 per cento della spesa ammissibile, per le iniziative di cui al comma 1, lettera b), se realizzate da enti pubblici;

c) del 50 per cento della spesa ammissibile, per le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), se realizzate da soggetti privati.


Infrastrutture rurali
(Art. 66)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo delle infrastrutture funzionali al settore agricolo e di garantire la stabilità idrogeologica dei terreni agricoli, possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933, alle consorterie legalmente costituite e agli altri enti gestori di opere irrigue aiuti fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) studio preliminare, elaborazione e realizzazione di piani di riordino fondiario;

b) interventi di miglioramento della viabilità rurale;

c) interventi di sistemazione e bonifica del terreno;

d) interventi di elettrificazione rurale;

e) interventi di adeguamento della rete di gestione idrica.

2. Ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933 possono essere concessi aiuti fino ad un massimo del 100 per cento delle spese accessorie, oneri fiscali inclusi, inerenti ai trasferimenti dei diritti reali per fondi siti in comprensori di riordino fondiario.


Gestione dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorterie e degli altri enti gestori di opere irrigue
(Art. 67)

1. Possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933, alle consorterie legalmente costituite e agli altri enti gestori di opere irrigue aiuti per le spese relative:

a) alla costituzione, fusione, incorporazione e modificazione dei confini territoriali;

b) all’attività di gestione e di funzionamento.

2
. Gli aiuti sono concessi fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.
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