CHE COS’È LA CONDIZIONALITÀ
E’ un insieme di norme che l’agricoltore deve rispettare per poter percepire gli aiuti di origine comunitaria afferenti al 1° Pilastro della Politica Agricola Comune – PAC (i cosiddetti “Aiuti diretti”) e dall’Asse 2 – Ambiente - del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Valle d’Aosta; relativamente a quest’ultimo, le Misure del PSR interessate dal rispetto della Condizionalità sono la 211 – 214 – 215.
Il termine “Condizionalità” sta quindi a significare la “condizione” essenziale per beneficiare dei suddetti premi comunitari.
Il regime prevede due ambiti distinti:
- i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO): sono “Atti” obbligatori provenienti dalla legislazione comunitaria (regolamenti, direttive), nazionale (decreti ministeriali, circolari) e regionale che regolano specifiche problematiche di tipo ambientale e di sanità pubblica (nitrati, prodotti fitosanitari, sostanze ad azione ormonica);
- le buone Condizioni agronomiche ed Ambientali (BCAA): non si tratta di atti normativi, ma di “Norme” concernenti la buona pratica agricola in un’ottica ambientale e di corretta gestione del territorio: regimazione delle acque dei terreni in pendio, la gestione delle stoppie, la gestione dello sgrondo delle acque, il mantenimento del pascolo permanente, le superfici ritirate dalla produzione, la manutenzione degli oliveti e dei vigneti, il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.
I CGO sono suddivisi in “Campi di Condizionalità”, in base alle tematiche specifiche di volta in volta trattate; diversamente, le BCAA sono suddivise in Obiettivi.
Il fine è quello di aiutare gli agricoltori a diventare sempre più consapevoli dei flussi materiali e dei processi aziendali relativi ad ambiente, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e delle piante.
Al momento della presentazione della domanda di premio, l’agricoltore sottoscrive anche l’impegno al rispetto delle norme di condizionalità per la propria azienda. A questo proposito, il fascicolo aziendale è aggiornato acquisendo tutte le informazioni necessarie alla gestione del regime di condizionalità: in questo modo, l’agricoltore in fase di formazione del fascicolo o nella fase della domanda di pagamento, è informato degli impegni che è tenuto a rispettare, in relazione all’ubicazione della propria azienda, rispetto alla perimetrazione delle aree sensibili dal punto di vista ambientale, nonché alla tipologia di utilizzazione del suolo.
I controlli documentali sono effettuati acquisendo le informazioni fornite dagli agricoltori, mentre quelli oggettivi sono realizzati mediante telerilevamento, immagini aerofotogrammetriche e controlli in azienda. Il sistema di controllo può prevedere una “segnalazione” preliminare all’interessato che consiste in una forma d’avvertimento applicabile soltanto per talune infrazioni e se di moderato impatto. All’avvertimento deve seguire, da parte dell’agricoltore, un intervento correttivo obbligatorio per ristabilire una situazione conforme alla condizionalità: nel caso di non applicazione dell’intervento correttivo, farà seguito un’ammonizione da parte dell’organismo competente. A conclusione del controllo aziendale, viene redatto un verbale nel quale sono indicati i risultati delle verifiche effettuate.
Le riduzioni sono applicate all’importo complessivo del pagamento diretto che è stato erogato o dovrebbe essere erogato all’agricoltore a seguito della domanda presentata o da presentare nell’anno in cui è avvenuto l’accertamento.
Di seguito si riportano le tabelle riepilogative degli atti e delle norme della Condizionalità
CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI – CGO
Atto A 1 – Direttiva 79/409/CEE
Conservazione degli uccelli selvatici.
L’impegno riguarda: Tutti i terreni dell’azienda ricadenti nelle zone appartenenti alla “Rete Natura 2000” (ZPS – Zone di Protezione Speciale).
Obblighi:
1) Tutti gli interventi che possono avere incidenze significative al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat nelle aree Natura 2000 sono sottoposti alla procedura di Valutazione d’Incidenza.
2) Mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (vedi BCAA da pag. 15):
a) Gestione delle stoppie e dei residui colturali;
b) Protezione del pascolo permanente;
c) Gestione delle superfici ritirate dalla produzione;
d) Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.
Atto A 2 – Direttiva 80/68/CEE
Protezione acque sotterranee dall’inquinamento provocato da sostanze pericolose (Presenti nei prodotti fitosanitari, negli oli esausti e nei carburanti).
L’impegno riguarda: L’utilizzo e la gestione da parte dell’azienda di sostanze pericolose.
Obblighi:
1) Rispettare il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle sostanze pericolose.
2) Evitare un uso improprio degli apparecchi di distribuzione e trasporto fitofarmaci.
3) Attenersi alle indicazioni poste su ciascun prodotto.
4) Divieto di ogni scarico diretto di tali sostanze.
5) Possesso d’autorizzazione dopo indagine conoscitiva.
Atto A 3 – Dir 86/278/CEE
Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura
I fanghi derivano da processi di depurazione d’acque reflue provenienti da insediamenti civili o industriali e devono:
- Essere trattati biologicamente, chimicamente, termicamente per ridurre i rischi sanitari.
- Possedere effetto concimante, ammendante e/o correttivo.
- Interrati subito dopo lo spandimento.
- Rispettare il quantitativo limite.
- Evitare: terreni con pendenza> 15%; allagati o soggetti ad inondazioni; pH<5 C.S.C. (capacità di scambio cationico) <8 meq/100g.
L’impegno riguarda: Aziende produttrici di fanghi di depurazione, aziende che utilizzano fanghi di depurazione ed aziende che mettono a disposizione i propri terreni per l’utilizzazione dei fanghi di depurazione.
Obblighi:
1) Formulario di identificazione che certifica la provenienza.
2) Scheda accompagnamento.
3) Registro utilizzazione dei terreni;
4) Notifica agli Enti dell’inizio delle operazioni di utilizzazione.
5) Autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti.
6) Divieto di utilizzo nei terreni destinati a pascolo, prato-pascolo, foraggiere, nelle 5 settimane che precedono la raccolta o il pascolo.
7) Divieto di utilizzo nei terreni destinati ad ortive, frutticole, i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno nei 10 mesi precedenti il raccolto.
8) Divieto di utilizzo quando è in atto una coltura (ad eccezione delle arboree).
9) Divieto di applicazione di fanghi liquidi con l’irrigazione a pioggia.
Atto A 4 – Dir 91/676/CEE
Protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole.
L’impegno riguarda: Tutte le aziende agricole ricadenti in “Zone Vulnerabili ai Nitrati” (ZVN).
Obblighi:
1) Applicare il codice di buona pratica agricola (BCPA) prevista a livello nazionale.
2) Nel caso di aziende zootecniche
a) Stoccare le deiezioni liquide in bacini a tenuta perfetta.
b) Stoccare il letame in apposite concimaie impermeabilizzate.
Atto A 5 – Dir 92/43/CEE
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
L’impegno riguarda: Tutti i terreni dell’azienda ricadenti nelle zone appartenenti alla “Rete Natura 2000” (SIC – Siti di Importanza Comunitaria).
Obblighi:
1) Tutti gli interventi che possono avere incidenze significative al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat sono sottoposti alla procedura di Valutazione d’Incidenza.
2) In attesa dell’approvazione dei piani di gestione specifici per le aree suddette si applicano le stesse misure previste per l’agroambiente.
3) Mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (vedi BCAA da pag. 15):
a) Gestione delle stoppie e dei residui colturali.
b) Protezione del pascolo permanente.
c) Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.
d) Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.
Atto A 6 – Dir 92/102/CEE - Identificazione e registrazione degli animali.
Atto A 7 – Reg CE 911/2004 - Marchi auricolari, registro delle aziende ed i passaporti dei bovini.
Atto A 8 – Reg CE 1760/2000 - Identificazione e registrazione dei bovini in merito all’etichettatura delle carni.
Atto A 8 bis – Reg 21/2004 -
Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini.
L’impegno riguarda: Identificazione e registrazione di bovini, bufali, suini ed ovicaprini.
Obblighi:
1) Registrazione dell’azienda presso l’Ufficio Servizi Zootecnici competente, con richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività o comunque in caso di variazione della sede operativa.
2) Comunicazione all’Ufficio servizi zootecnici competente dei dati anagrafici e fiscali relativi al detentore e al proprietario dei capi e successiva comunicazione di loro eventuali variazioni.
3) Doppia identificazione di tutti i capi presenti in azienda mediante marca auricolare trasponder inserito in bolo ruminale.
4) Gestione indiretta dei mezzi identificativi da parte dell’Association Régional des Eleveurs Valdotains (AREV) che ha il compito di applicarli agli animali in tutti gli allevamenti della regione e di gestire eventuali residui o rimarca ture.
5) Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita o comunque prima che lasci l’allevamento da parte dell’Associazione allevatori in base ad un programma operativo mensile, basato sulle previsioni di parto e comunque su richiesta e segnalazione e richiesta dell’allevatore.
6) Aggiornamento del Registro di Stalla informatizzato tenuto presso l’Ufficio servizi zootecnici da effettuarsi entro i sette giorni dall’avvenuta variazione del patrimonio zootecnico dell’azienda. Aggiornamento che potrà essere effettuato direttamente dal singolo detentore/proprietario o tramite l’Associazione allevatori, responsabili di macelli o responsabili di centri di raccolta, conduttori d’alpeggio, altri detentori o altre associazioni o enti riconosciuti.
7) Aggiornamento indiretto del registro di stalla che comporta sempre l’obbligo da parte dell’allevatore di un controllo periodico del registro aziendale informatizzato per il quale è ritenuto comunque l’unico responsabile.
8) Tenuta regolare dei passaporti inviati direttamente all’allevatore che dovrà riconsegnarli all’autorità competente in caso di blocco sanitario, morte, macellazione, decesso, smarrimento del capo o al nuovo acquirente in caso di compravendita.
9) Segnalazione di spostamento di animali, ingresso/uscita dall’azienda, decesso, variazioni diverse (es: monticazione) devono essere comunicate all’uff. Servizi Zootecnici entro 7 giorni.
Atto B 9 – Dir 91/414/CEE
Immissione in commercio dei prodotti finosanitari.
L’impegno riguarda: Aziende che conducono terreni.
Obblighi:
1) Autorizzazione all’acquisto ed all’impiego dei fitofarmaci molto tossici, tossici e nocivi con il “patentino”.
2) Rispetto delle direttive per la gestione dei rifiuti derivanti dall’uso di prodotti fitosanitari.
3) Tenuta del registro dei trattamenti e custodia dei prodotti.
Atto B 10 – Dir 96/22/CEE
Divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali.
L’impegno riguarda: Aziende con allevamenti zootecnici.
Obblighi:
1) È vietato detenere e somministrare agli animali da reddito sostanze (farmaci) ad azione tireostatica, estrogena, androgena, progestinica e sostanze ß agoniste ed anabolizzanti
2) È altresì vietato cedere tali farmaci ad altre aziende.
3) Rispetto dei tempi di sospensione previsti, qualora questi farmaci veterinari siano usati a scopo terapeutico e zootecnico devono rispettare le condizioni di utilizzo previste ed essere registrati su un apposito registro farmaci a cura del veterinario prescrittore.
4) Rispetto dei tempi di sospensione previsti.
Atto B 11 – Reg CE 178/2002
Stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.
L’impegno riguarda: Aziende con allevamenti zootecnici.
Obblighi:
1) È vietato immettere sul mercato alimenti/mangimi non conformi contenenti sostanze estranee alla loro naturale composizione.
2) Obbligo di registrazione/riconoscimento per la produzione di alimenti e mangimi.
3) L’agricoltore deve essere in grado di tracciare/rintracciare le materie prime/alimenti zootecnici in entrata ed i prodotti/alimenti in uscita dall’azienda mediante la tenuta dell’apposito registro “Gestione tracciabilità produzione primaria” (distribuito dall’AREV).
Atto B 12 – Reg CE 999/2001
Recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
L’impegno riguarda: Aziende con allevamenti zootecnici.
Obblighi:
1) È vietata la somministrazione agli erbivori di proteine animali trasformate.
2) L’agricoltore è tenuto alla denuncia presso gli organi competenti (Sindaco/ufficiale veterinario competente per territorio) ed al rispetto dei conseguenti vincoli imposti anche in tema di riproduzione animale per qualsiasi caso sospetto di TSE presente in allevamento.
Atto B 13 – Dir 85/511/CEE
Misure comunitarie di lotta contro l’Afta Epizootica.
L’impegno riguarda: Aziende con allevamenti zootecnici.
Obblighi:
L’agricoltore è tenuto alla denuncia presso gli organi competenti (Sindaco/ufficiale veterinario competente per territorio) di qualsiasi caso sospetto presente nel suo allevamento ed al rispetto dei conseguenti vincoli imposti.
Atto B 14 – Dir 92/119/CEE
Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.
L’impegno riguarda: Aziende con allevamenti zootecnici.
Obblighi:
L’agricoltore è tenuto alla denuncia presso gli organi competenti (Sindaco/ufficiale veterinario competente per territorio) di qualsiasi caso sospetto presente nel suo allevamento ed al rispetto dei conseguenti vincoli imposti.
Atto B 15 – Dir 2000/75/CEE
Disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
L’impegno riguarda: Aziende con allevamenti zootecnici.
Obblighi:
L’agricoltore è tenuto alla denuncia presso gli organi competenti (Sindaco/ufficiale veterinario competente per territorio) di qualsiasi caso sospetto presente nel suo allevamento ed al rispetto dei conseguenti vincoli imposti.
Atto C 16 – Dir 91/629/CEE
Norme minime per la protezione dei vitelli.
L’impegno riguarda: Aziende con allevamenti zootecnici.
Obblighi:
Dal 1° gennaio 2007, tutte le aziende con impianti, comprese quelle di nuova costruzione o ricostruite e/o messe in funzione per la prima volta dopo tale data, anche quelle con meno di 6 vitelli devono soddisfare almeno i requisiti seguenti:
1) I vitelli stabulati in gruppo devono disporre di uno spazio libero sufficiente per permettere loro di voltarsi e sdraiarsi senza alcun impedimento (almeno 1,5 mq per ogni capo inferiore a 150 kg di peso vivo, 1,7 mq per ogni vitello di peso vivo compreso tra 150 Kg e 220 ed almeno 1,8 mq per vitelli di peso vivo superiore a 220 Kg).
2) È possibile legare i vitelli, metterli in box singoli oltre 8 settimane per motivi occasionali come effettuazione di terapie (certificato del veterinario) o periodo del pasto.
3) Se i vitelli sono stabulati in recinti individuali o vincolati alla posta, i recinti o le poste devono avere pareti perforate e la loro larghezza non deve essere inferiore a 90 cm più o meno 10 %, oppure a 0,80 volte l'altezza del garrese.
Atto C 17 – Dir 91/630/CEE
Norme minime per la protezione dei suini.
L’impegno riguarda: Aziende con allevamenti zootecnici.
Obblighi:
Superficie libera disponibile per ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo sia pari almeno a:
1) 0,15 mq per i suini di peso medio pari o inferiore a 10 kg,
2) 0,20 mq per i suini di peso medio compreso tra 10 e 20 kg,
3) 0,30 mq per i suini di peso medio compreso tra 20 e 30 kg,
4) 0,40 mq per i suini di peso medio compreso tra 30 e 50 kg,
5) 0,55 mq per i suini di peso medio compreso tra 50 e 85 kg,
6) 0,65 mq per i suini di peso medio compreso tra 85 e 110 kg,
7) 1,00 mq per i suini di peso medio superiore a 110 kg;
Atto C 18 – Dir 98/58/CEE
Protezione degli animali negli allevamenti.
L’impegno riguarda: Aziende con allevamenti zootecnici.
Obblighi:
Le condizioni d’allevamento o di custodia degli animali (diversi dai pesci, i rettili e gli anfibi), tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche devono essere conformi alle disposizioni della Direttiva 98/58CE.
BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI (BCAA)
NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio.
L’impegno riguarda: Tutti i seminativi declivi che manifestano erosioni.
Obblighi:
1) Solchi acquai livellari a distanza massima di 80 m.
2) Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell’elevata acclività, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell’erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell’operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60.
NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali.
L’impegno riguarda: Tutti i seminativi e prati naturali.
Obblighi:
Divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi.
NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture.
L’impegno riguarda: Tutti i seminativi.
Obblighi:
1) Divieto di praticare per più di cinque anni la monosuccessione di: mais e sorgo.
2) Divieto di praticare per più di tre anni la monosuccessione di: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola e farro. N.B.: non interrompono la monosuccessione le colture intercalari di secondo raccolto.
NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali.
L’impegno riguarda: Tutte le superfici.
Obblighi:
1) Manutenzione scoline, canali collettori, fossi, baulatura.
2) Esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di tempera).
NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente.
L’impegno riguarda: Pascoli permanenti (pascolo fertile o pascolo magro).
Obblighi:
1) Divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente.
2) Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all’interno dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali.
3) Esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.
4) Rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata (carico massimo non superiore a 0,8 UBA/ha/anno per la Misura 211 “Indennità compensativa per le zone di montagna”, e 0,5 UBA/ha/anno per la Misura 214 “Pagamenti agro ambientali”, Azione 2 “Alpicoltura”. Il carico minimo non deve essere inferiore a 0,10 UBA/ha/anno per entrambe le misure).
NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.
L’impegno riguarda: Tutte le superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l’anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibile all’aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.
Obblighi:
1) Mantenere una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno.
2) Divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.
3) Divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno per le aree individuate nelle aree “Rete Natura 2000”.
NORMA 4.3: Manutenzione degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative
L’impegno riguarda: Terreni investiti ad oliveto ed a vigneto.
Obblighi per oliveti:
1) Divieto di estirpazione delle piante di olivo;
2) Potatura almeno una volta ogni 5 anni;
3) Una volta ogni tre anni:
a) Eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la
chioma delle piante;
b) Spollonatura degli olivi.
Obblighi per vigneti:
1) Esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno ed almeno una volta ogni tre anni l’eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante.
NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.
L’impegno riguarda: Tutte le superfici
Obblighi:
1) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.
2) Divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati.
3) Rispetto dei provvedimenti regionali adottati per le aree “Rete Natura 2000”.