L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2010 “Anno internazionale della Biodiversità” e questa ricorrenza coincide, in Valle d’Aosta, proprio con l’entrata in vigore della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 45 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 5 gennaio 2010.
Questa nuova legge per la protezione della flora spontanea sostituisce la n. 17 del 1977, valido strumento per la conservazione del patrimonio floristico che, a distanza di oltre trent’anni dalla sua emanazione, risultava ormai inadeguato, spesso ripetitivo e di difficile applicazione.
Negli ultimi anni le conoscenze in questo settore sono progredite notevolmente, sono state informatizzate con la creazione di banche dati e sono state realizzate numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative di pregio. Le ricerche hanno messo in luce la ricchezza floristica della Valle d’Aosta, una regione che, malgrado abbia un’estensione territoriale di poco superiore all’1% di quella nazionale, ospita quasi il 40% delle specie di piante superiori diffuse in Italia. Questa ricchezza è dovuta alla posizione geografica e alle caratteristiche morfologiche di questa regione, un singolare serbatoio di biodiversità, dove il territorio, montuoso al 90%, l’estensione dei ghiacciai, la varietà climatica e la composizione litologica, permettono lo sviluppo di specie vegetali caratteristiche della zona alpina e di quella boreale e, nei settori più aridi e soleggiati, di specie di origine steppica e mediterranea.
Drosera rotundifolia, specie a protezione rigorosa
(©Archivio foto Servizio Aree protette R.A.V.A. – Maurizio Broglio)
La nuova legge nasce, in primo luogo, dall’esigenza di salvaguardare questo patrimonio attraverso uno strumento giuridico che, sulla scorta dell’esperienza maturata in tutti questi anni di applicazione della normativa in vigore, favorisca anche la conoscenza, la consapevolezza del valore e la partecipazione alla tutela.
L’esigenza di fare continui riferimenti alle normative internazionali che in tutti questi anni sono state emanate rende la materia, oggettivamente, piuttosto complessa. L’elaborazione della legge si è, quindi, basata preliminarmente su una revisione critica della norma attuale, recuperando le parti ancora utili e operando secondo una logica di semplificazione anche amministrativa, in particolare per tutti gli aspetti gestionali e autorizzativi. Particolare attenzione è posta ad assicurare una tutela mirata e puntuale e all’effettiva applicabilità delle disposizioni.
Occorre ancora ricordare che l’ambito di applicazione riguarda unicamente la tutela della flora alpina spontanea, sono escluse le pratiche colturali con utilizzazione della copertura vegetale dei terreni agrari, le colture in giardini e stabilimenti di floricoltura.
Come nella vecchia legge è stata mantenuta la classificazione delle specie vegetali in due categorie principali:
- “Specie della flora spontanea a protezione rigorosa” (Allegato A)
- “Specie della flora spontanea a raccolta regolamentata” (Allegato B).
Accanto a queste, sono presenti altri elenchi:
- i
“Frutti di bosco a raccolta regolamentata” (Allegato C),
- le “
Specie per uso officinale a raccolta regolamentata” (Allegato D),
- le “
Specie la cui raccolta, per uso commestibile o officinale, non è soggetta a limitazioni” (Allegato E),
- le “
Specie vegetali alloctone o aliene, oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione” (Allegato F).
Nigritella rhellicani, specie a raccolta
regolamentata
(©Archivio foto Servizio Aree protette R.A.V.A.
– Maurizio Broglio)
La prima novità è rappresentata dal numero di specie inserite negli allegati A e B che individuano, rispettivamente, 146 specie a protezione rigorosa e 82 specie a raccolta regolamentata. L’incremento rispetto alla norma attuale è dovuto alle conoscenze acquisite negli ultimi anni e alla necessità di recepire le normative internazionali di tutela. L’elaborazione degli elenchi è stata preceduta dalla stesura della nuova Lista Rossa Regionale della Flora Vascolare rara o in pericolo di estinzione, predisposta sulla base dei criteri scientifici definiti dall’Unione internazionale per la conservazione della Natura (IUCN); le liste rosse non hanno valore normativo cogente ma costituiscono l’elemento fondamentale per la redazione degli allegati alle leggi di protezione.
Altro elemento di novità è l’allegato C relativo ai frutti di bosco, che comprende le specie più comunemente raccolte ed esclude specie a diffusione quasi infestante, quali, ad esempio, le more. Le quantità di raccolta previste sono tali da permetterne l’uso familiare nonché un eventuale uso commerciale previa autorizzazione; non è invece soggetto al rispetto del quantitativo giornaliero il proprietario del fondo su cui sono presenti tali specie.
Anche in tema di specie vegetali per uso officinale sono state introdotte significative novità. La legge 17/1977 faceva riferimento al Regio Decreto n. 772 del 26 maggio 1932 che conteneva molte specie non considerate officinali dalla tradizione valdostana, alcune addirittura altamente tossiche, altre molto comuni senza necessità di limitazioni alla raccolta per uso familiare, altre ancora non presenti sul territorio regionale. Il nuovo allegato D è stato redatto consultando vari manuali di erboristeria e prendendo in considerazione le specie effettivamente presenti, maggiormente utilizzate con scopi officinali secondo la tradizione e che necessitano di regolamentazione. Sono state eliminate le specie velenose e quelle ampiamente diffuse sul territorio e sono stati inseriti alcuni licheni impiegati nella medicina popolare per le loro proprietà officinali e, in alcuni casi, oggetto di raccolta per la commercializzazione essendo specie importanti per l’industria della cosmesi.
Dal punto di vista amministrativo, la raccolta ad uso familiare alle quantità stabilite non necessita di autorizzazione, dal momento che le quantità previste sono tali da permettere l’utilizzo delle specie senza danno per le popolazioni, mentre è soggetta ad autorizzazione la raccolta a scopo commerciale, così come avveniva nel passato. Inoltre, le quantità ammesse sono ora espresse in grammi di prodotto fresco è ciò permette un controllo più agevole da parte del personale preposto. Occorre ancora precisare che per l’eventuale raccolta è fatto salvo il consenso del proprietario del fondo.
Androsace alpina - Specie a protezione rigorosa
Ulteriore significativo elemento di novità è l’allegato E, che comprende le specie che per tradizione popolare vengono raccolte per uso commestibile od officinale, quali la malva, il tarassaco, il luppolo, l’asparago, la primula per citarne solo alcune; si tratta di specie che non corrono alcun rischio di scomparsa in quanto ampiamente diffuse sul territorio e quindi sono state escluse da limitazioni di raccolta per l’uso familiare.
Aquilegia alpina - Specie a
protezione rigorosa
L’allegato F, infine, riguarda quelle specie non appartenenti alla flora autoctona valdostana, particolarmente invasive e pericolose per l’ecosistema e, in alcuni casi, anche per l’uomo, introdotte inconsapevolmente o addirittura volontariamente per abbellire parchi e giardini. Si tratta delle cosiddette specie esotiche o neofite, inserite nelle Liste nere. L’allegato contiene solamente tre specie, quelle che possono effettivamente, al momento attuale, creare problemi e che necessitano di eventuali programmi di monitoraggio, eradicazione o contenimento. In un prossimo numero dell’Informatore Agricolo sarà dedicato ampio spazio alla problematica delle piante invasive e alle azioni che sono state finora intraprese.
Di seguito pubblichiamo gli allegati C e D, relativi ai frutti di bosco e alle specie per uso officinale a raccolta regolamentata. Il testo integrale della legge, comprensivo dei diversi allegati, è reperibile nel sito del Consiglio regionale all’indirizzo
www.consiglio.regione.vda.it (cliccare su Banche dati poi Leggi e regolamenti regionali).
ALLEGATO C
Frutti di bosco a raccolta regolamentata
(articolo 5, commi 2, 3 e 4)
Quantitativi consentiti per la raccolta
Fragaria vesca L. 500 gr
Fam.: Rosaceae
Nome volgare: Fragola comune
Nome francese: Fraisier des bois
Juniperus communis L. s.l 200 gr
[incl. subsp. alpina Celak.]
Fam.: Cupressaceae
Nome volgare: Ginepro comune
Nome francese: Genévrier commun
Ribes uva-crispa L. 1 Kg
Fam.: Saxifragaceae
Nome volgare: Ribes Uva-spina
Nome francese: Groseillier épineux
Rubus idaeus L. 1 Kg
Fam.: Rosaceae
Nome volgare: Lampone
Nome francese: Framboisier
Vaccinium gaultherioides Bigelow 1 Kg
Fam.: Ericaceae
Nome volgare: Mirtillo falso
Nome francese: Airelle à petites feuilles
Vaccinium myrtillus L. 1 Kg
Fam.: Ericaceae
Nome volgare: Mirtillo nero
Nome francese: Myrtille
Vaccinium vitis-idaea L. 1 Kg
Fam.: Ericaceae
Nome volgare: Mirtillo rosso
Nome francese: Airelle rouge
ALLEGATO D
Specie per uso officinale a raccolta regolamentata
(articolo 6, commi 1 e 3)
Flora inferiore (Licheni)
Quantitativo di Lichene secco (disidratato)
di cui è consentita la raccolta
Cetraria islandica (L.) Ach 50 gr (max 100 gr/annui)
Genere Cladonia 10 gr (max 20 gr/annui)
sono escluse le specie Cladonia portentosa,
Cladonia stellaris e Cladonia stygia,
inserite nell’allegato A
Evernia prunastri (L.) Ach. 50 gr (max 100 gr/annui)
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf s.l. 50 gr (max 100 gr/annui)
Genere Umbilicaria 10 gr (max 20 gr/annui)
Genere Usnea 10 gr (max 20 gr/annui)
Flora superiore (Fanerogame)
Quantitativo di pianta fresca
di cui è consentita la raccolta
Achillea erba-rotta All. s.l. 200 gr infiorescenze
[incl. subsp. moschata (Wulfen) Vacc.]
Fam.: Asteraceae
Nome volgare: Achillea erba-rotta, Fernet
Nome francese: Achillée erba-rotta
Arnica montana L. 200 gr infiorescenze
Fam.: Asteraceae
Nome volgare: Arnica montana
Nome francese: Arnica des montagnes
Artemisia genipi Weber 200 gr steli fioriferi
Fam.: Asteraceae
Nome volgare: Genepi, Genepi maschio
Nome francese: Genépi, Genépi noir
Artemisia umbelliformis Lam. 200 gr isteli fioriferi
Fam.: Asteraceae
Nome volgare: Genepi bianco, Genepi femmina
Nome francese: Genépi blanc
Gentiana lutea L. 150 gr radici
Fam.: Gentianaceae
Nome volgare: Genziana maggiore
Nome francese: Gentiane jaune
Gentiana punctata L. 150 gr radici
Fam.: Gentianaceae
Nome volgare: Genziana punteggiata
Nome francese: Gentiane ponctuée
Gentiana purpurea L. 150 gr radici
Fam.: Gentianaceae
Nome volgare: Genziana porporina
Nome francese: Gentiane pourpre
Hyssopus officinalis L. 200 gr sommità fiorite
Fam.: Lamiaceae
Nome volgare: Issopo
Nome francese: Hysope officinal
Peucedanum ostruthium (L.) W. D. J. Koch 300 gr foglie, radici
Fam.: Apiaceae
Nome volgare: Imperatoria comune
Nome francese: Impératoire, Peucédan ostruthium
Pinus cembra L. 2 Kg pigne
Fam.: Pinaceae
Nome volgare: Pino cembro, Cirmolo, Arolla
Nome francese: Pin cembro, Arolle
Pinus mugo subsp. uncinata (DC.) Domin 500 gr germogli
Fam.: Pinaceae
Nome volgare: Pino uncinato
Nome francese: Pin à crochets
Thymus vulgaris L. 200 gr fiori, foglie
Fam.: Lamiaceae
Nome volgare: Timo maggiore
Nome francese: Thym vulgaire
Viola calcarata L. 200 gr fiori
Fam.: Violaceae
Nome volgare: Viola speronata
Nome francese: Pensée éperonnée