L’attività agricola e forestale rimane, pur in un quadro di tendenziale riduzione dei valori assoluti, una delle attività a maggior rischio di infortunio.
Le principali cause di infortunio, anche mortale, sono legate a macchine agricole e parti di macchine (trattore, cardano, presa di forza), a cadute dall’alto (fienili, scale portatili, tetti nell’ambito di piccoli lavori su edifici rurali), a zootecnia (urti/schiacciamenti da bovini), ad abbattimento di alberi e alle sistemazioni forestali. Si tratta in linea generale di dinamiche ormai ben caratterizzate, per cui sono note da tempo idonee misure preventive di tipo tecnico, procedurale e/o organizzativo, spesso di difficile approccio anche a causa della dimensione delle imprese agricole. Le dimensioni ridotte della stragrande maggioranza delle aziende, inquadrabili come microimprese, in molti casi contraddistinte da assenza di rapporti di lavoro dipendente, hanno fatto sì che, prima dell’emanazione del D.Lgs 81/08, fosse pressoché impossibile organizzare e gestire un intervento sistematico di prevenzione da parte degli organismi della Pubblica Amministrazione competenti per la promozione e il controllo della sicurezza e salute in agricoltura.
In relazione a quanto sopra, all’interno del Piano Nazionale della Prevenzione è stato inserito un progetto specifico che riguarda la sicurezza del lavoro nel settore dell’agricoltura e selvicoltura. La Regione Autonoma Valle d’Aosta ha dato attuazione al Piano Nazionale inserendo, all’interno del Piano Regionale, il “Piano operativo per la vigilanza e la prevenzione dei luoghi di lavoro”, relativo alla prevenzione e alla vigilanza nel settore dell’agricoltura e della silvicoltura, avente i seguenti obiettivi:
Obiettivo generale
Riduzione degli infortuni gravi e mortali, in particolar modo quelli correlati all’uso delle attrezzature di lavoro.
Obiettivo specifico
Diffusione delle misure di prevenzione per “le emergenze per la sicurezza degli operatori agricoli” in riferimento sia alle attrezzature utilizzate (messa a norma dei trattori – con ROPS e cinture – cardani, prese di forza, campagna carri desilatori, motocoltivatori, scale portatili, ecc.) sia sulla corretta manipolazione uso e stoccaggio di sostanze chimiche tossiche o nocive (ad esempio fitosanitari) nelle aziende agricole regionali.
Esecuzione di controlli
I controlli nelle aziende agricole regionali verranno effettuati puntando principalmente alla verifica dell’idoneità delle macchine di maggior utilizzo, delle corrette procedure di utilizzo delle sostanze fitosanitarie, dell’idoneità dei locali e dei posti di lavoro. Nel 2010 si prevede il controllo di almeno 10 aziende agricole.
Nell’ambito di questi obiettivi e, in particolar modo, al fine di proporre una consapevolezza del problema in coloro che tutti i giorni operano nel settore, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, di concerto con l’Assessorato Regionale Agricoltura e Risorse naturali, si è attivato proponendo una serie di incontri sul territorio per informare i diretti interessati sui contenuti del Piano Regionale e sulle modalità di attuazione dello stesso. In particolare sono state illustrate le problematiche di adeguamento in riferimento all’obiettivo specifico e le modalità di indirizzo nazionale (schede di rilevazione) che verranno utilizzate per eseguire i controlli nelle aziende agricole regionali. Riassumendo quanto divulgato in sede di incontro proponiamo una prima serie di domande/risposte sugli argomenti che hanno creato maggiore interesse. Per ogni ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi agli uffici del Dipartimento di prevenzione – Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, in corso Saint-Martin-de-Corléans, 250 (ex maternità) ad Aosta (centralino 0165.546066, e-mail l.sicurezza@ausl.vda.it).
Quali sono le normative relative alla sicurezza del lavoro?
Sono in particolare tutte quelle contenute all’interno del cosiddetto “Testo Unico” emanate con Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e successivamente modificate ed integrate con Legge 07 luglio 2009 n. 106 e Decreto Legislativo 03 agosto 2009 n. 106.
Verso chi si rivolgono le normative relative alla sicurezza del lavoro?
In prima battuta a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati (ad esempio “stagisti”, apprendisti, allievi di istituti e tirocinanti avviati presso le aziende per agevolarne le scelte professionali, lavoratori stagionali ivi compresi quelli titolari di “voucher”, ecc.). Per quanto riguarda le imprese familiari vale quanto previsto dall’art. 21.
Quali sono gli obblighi specifici di un’impresa con dipendenti?
Tutti quelli derivanti dall’applicazione integrale del D.Lgs. 81/08.
Cosa si intende per impresa familiare?
Secondo quanto si legge nell’articolo 230-bis del Codice Civile, si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Quindi per impresa familiare si intende quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra (ad esempio nonno e nipote);
in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (ad esempio zio e nipote). Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
Alcuni esempi:
il padre, la madre e i figli sono parenti di primo grado;
i nonni, i nipoti (figli dei figli) e i fratelli sono parenti di secondo grado;
i bisnonni, i pronipoti, gli zii e i nipoti (figli di fratelli) sono parenti di terzo grado;
i cosiddetti “cugini primi” sono, quindi, parenti di quarto grado.
L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge (ad esempio suoceri, cognati, generi). Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.
Quali sono gli obblighi specifici di un’impresa familiare, dei coltivatori diretti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo?
Sono quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 21 del D.Lgs. 81/08. In particolare si tratta di:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità con le disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/08;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/08;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Veduta d'insieme delle strutture di protezione a due montanti posteriori, a due montanti anteriori e a quattro montanti
Cosa significa utilizzare attrezzature
in conformità con le disposizioni del titolo III?
Significa essere dotati di macchine, apparecchi, utensili e impianti che rispondano ai requisiti minimi di sicurezza dettati da norme legislative o di prodotto, che vengano correttamente mantenuti e, per alcuni di essi, sottoposti a periodici controlli. Il titolo III estende l’obbligo di salvaguardia della sicurezza anche agli impianti elettrici, in considerazione dei pericoli derivanti da contatti diretti e indiretti come fulminazione, innesco e propagazione di incendi e/o esplosioni, sovratensioni, oltre che delle altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
A fronte di quale nuovo obbligo gli agricoltori devono utilizzare attrezzature a norma?
In realtà non sussiste alcun nuovo obbligo, in quanto il D.Lgs. 81/08 ha ribadito vecchie disposizioni legislative già contenute in testi pregressi. L’introduzione del suddetto Decreto ha semplicemente esteso quest’obbligo alle imprese familiari, ai coltivatori diretti e ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.
Quali sono le attrezzature o dotazioni particolarmente pericolose utilizzate nelle aziende agricole?
Il Piano Nazionale di Prevenzione in campo agricolo, pur non tralasciando l’importanza di tutti i macchinari, strutture, sostanze e luoghi possibili fonti di rischio, suggerisce di focalizzare l’attenzione almeno su: trattori, carri desilatori, motocoltivatori e motozappe, spandiconcime, trinciatrici, motoseghe e rotoimballatrici oltre che scale fisse o portatili e impianti elettrici.
Quali sono i pericoli a cui si può andare incontro nell’uso di un trattore?
Il trattore agricolo o forestale è una macchina che genera infortuni estremamente gravi legati al ribaltamento del mezzo. La dinamica è quasi sempre la stessa: la macchina, a causa dei pendii ripidi o di percorsi accidentati, perde stabilità e oscilla lateralmente sbalzando l’agricoltore dal sedile. Il lavoratore finisce a terra in prossimità del mezzo, che si ribalta su di lui, con conseguenze spesso letali. Un secondo aspetto da tenere particolarmente in conto è legato alla presa di forza, che può ghermire l’operatore che vi si avvicini, soprattutto se vestito con abbigliamento non attillato.
Quali sono gli interventi che occorre eseguire su un trattore per mitigare le conseguenze di un ribaltamento?
Dato che è impossibile realizzare un mezzo in cui sia impedito il ribaltamento, risulta indispensabile spezzare la catena degli eventi successivi. In definitiva il lavoratore deve rimanere alla guida del mezzo in una cella sicura. Per fare ciò è indispensabile dotare il mezzo di cinture di sicurezza e di una struttura di sicurezza costituita da solidi montanti.
Come fare per dotare il mezzo di struttura di protezione?
Bisogna prima di tutto verificare se esista una struttura di protezione realizzata dal costruttore del proprio trattore e se quest'ultimo disponga di attacchi per le cinture di sicurezza.
In caso contrario è comunque possibile ricondurre il mezzo alla norma. Consultando il sito internet dell’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, http://www.ispesl.it/sitoDts/telai_protezione/appendice.asp), è possibile trovare gli schemi per l’adeguamento dei trattori ai requisiti minimi di sicurezza.
I disegni esecutivi delle strutture, se realizzate in conformità di quanto appare, offrono una garanzia di protezione e consentono, unitamente alla semplice dichiarazione dell’officina che le ha realizzate, la messa a norma del proprio mezzo. Nello stesso sito sono disponibili i formulari per la richiesta di informazioni presso il costruttore, la dichiarazione di conformità dell’officina che ha costruito la struttura di sicurezza e di quella che ne ha curato il montaggio.
COME EVITARE I DANNI ARRECATI DA PRESE DI FORZA O DA CARDANI PRIVI DI PROTEZIONE?
Si è detto che la presa di forza non sufficientemente schermata o un albero cardanico privo di cuffie o tubolare possono ghermire l’operatore che vi si avvicini, soprattutto se vestito con abbigliamento non attillato. Ogni elemento in movimento deve essere adeguatamente segregato in modo tale da non creare pericolo. Ciò si realizza attraverso schermi che distanzino sufficientemente gli arti dell’operatore (quali cuffie sulle prese di potenza), ossia che ne celino il movimento con elementi fissi rispetto alla macchina (ciò che avviene nelle barre del cardano protette da un tubo fissato con catenelle alla struttura del trattore).
Schema esemplificativo della procedura di adeguamento relativa alla sostituzione del sedile e/o montaggio delle cinture di sicurezza
Cinematismo della presa di forza e sua protezione
TALORA PERÒ LA PROTEZIONE È COSÌ SCOMODA CHE RISULTA PIÙ SEMPLICE TOGLIERLA, COME CI SI COMPORTA ALLORA?
La protezione realizzata dal costruttore non va mai tolta né modificata in quanto è stata studiata per assolvere al suo ruolo. Quando la protezione tolta non si dovesse trovare in azienda oppure fosse deteriorata, va assolutamente sostituita con una analoga. Se il cardano fosse rotto o difettoso non si può pensare di fare eseguire una riparazione senza preoccuparsi di riportare le protezioni al livello originario. Chi si offrisse ad una semplice riparazione lasciando il particolare senza le protezioni potrebbe essere considerato corresponsabile qualora accadesse un fatto lesivo o vi fosse un’ispezione accertante l’assenza di un particolare di sicurezza.
Protezione idonea