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LOTTA CONTRO LA DISCRIMINAZIONE
Descrizione:  Programma d'azione comunitario volto a combattere le discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali, l'handicap, l'età o le tendenze sessuali.
Il programma si pone i seguenti obiettivi:
- migliorare la comprensione dei problemi connessi con la discriminazione;
- promuovere, tramite la formazione, la capacità degli attori specifici (Stati, autorità locali e regionali, organismi indipendenti, parti sociali e ONG) di lottare contro la discriminazione;
- promuovere i valori e le prassi che animano la lotta contro la discriminazione.
Il programma prevede tre tipi di azioni:

A - Analisi e valutazione
1) elaborazione e diffusione di serie statistiche comparabili sull'ampiezza della discriminazione nella Comunità nel rispetto del diritto e delle prassi nazionali;
2) sviluppo e divulgazione di metodi e indicatori che permettano di valutare l'efficacia delle politiche e prassi contro la discriminazione (analisi comparativa) nel rispetto del diritto e delle prassi nazionali;
3) analisi, mediante relazioni annuali, delle legislazioni e prassi contro la discriminazione, al fine di valutarne l'efficacia e di divulgare gli insegnamenti tratti;
4) realizzazione, nel quadro dei temi prioritari del programma, di studi tematici volti a comparare e confrontare gli approcci adottati per i vari motivi di discriminazione singolarmente e a livello trasversale.

B - Rafforzamento delle capacità:
1) le azioni di scambio transnazionali alle quali partecipano attori di almeno tre Stati membri e che prevedono un trasferimento reciproco di informazioni, insegnamenti e buone prassi. Tali attività possono comportare una comparazione dell'efficacia dei processi, dei metodi e degli strumenti rispetto ai temi scelti; il reciproco trasferimento e l'applicazione delle buoni prassi; scambi di personale; lo sviluppo comune di prodotti, processi, strategie e metodi; l'adattamento ai vari contesti dei metodi, degli strumenti e dei processi definiti come buone prassi e/o la divulgazione comune dei risultati di materiali destinati a rafforzare la visibilità, e manifestazioni. Nella selezione delle richieste di finanziamento, il programma terrà conto della diversità della discriminazione.
2) Il finanziamento di base a organizzazioni non governative di livello europeo aventi esperienza nella lotta alla discriminazione e che operano per la rappresentanza legale delle persone che vi sono esposte, al fine di promuovere lo sviluppo di un approccio integrato e coordinato della lotta alla discriminazione.
Il finanziamento di base è limitato ad un massimale del 90 % delle spese che possono beneficiare di un sostegno.
Le modalità di selezione di dette organizzazioni possono tener conto del carattere diverso ed eterogeneo dei gruppi confrontati alla discriminazione.

C - Sensibilizzazione
1) organizzazione di conferenze, seminari e manifestazioni su scala europea;
2) organizzazione, da parte degli Stati membri, di seminari che sostengano l'attuazione del diritto comunitario in materia di non discriminazione, nonché la promozione della dimensione europea delle manifestazioni organizzate su scala nazionale;
3) organizzazione di campagne e di manifestazioni mediatiche europee volte a sostenere lo scambio transnazionale di informazioni nonché l'individuazione e la divulgazione delle buone prassi, ivi compresa l'attribuzione di ricompense alle azioni effettuate con successo nel quadro della parte 2 del programma, allo scopo di rafforzare la visibilità della lotta alla discriminazione;
4) pubblicazione di materiali volti a divulgare i risultati del programma, in particolare mediante la creazione di un sito Internet contenente esempi di buone prassi, una tribuna per lo scambio di idee, nonché una base di dati di soggetti che potrebbero partecipare ad azioni di scambio transnazionali.

Il programma può intervenire nei settori seguenti:
a) non discriminazione nell'ambito e da parte delle pubbliche amministrazioni;
b) non discriminazione nell'ambito e da parte dei media;
c) partecipazione paritaria all'iter decisionale in materia politica, economica e sociale;
d) accesso paritario ai beni e ai servizi e alla fornitura di beni e servizi, a disposizione del pubblico, in particolare in materia di alloggio, trasporti, cultura, attività di tempo libero e sport;
e) sorveglianza efficace delle discriminazioni, inclusa la discriminazione multipla;
f) diffusione efficace delle informazioni sul diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione;
g) integrazione delle politiche e prassi antidiscriminatorie negli altri settori.
Durata:  2001-2006
Riferimenti normativi:  Decisione del Consiglio 2000/750/CE, del 27 novembre 2000 (GUCE L 303 del 02/12/2000 )
BAT: 
Bandi - eventi attesi: 
Note: 
Settore:  Sociale

    Indirizzi utili

Generici
Ente erogatore:  Occupazione e affari sociali
Indirizzo: Anti discrimination Unit DG EMPL.D.4.
Rue Joseph II n° 27-J 37 2/12-
B-1049 Bruxelles

B-1049 Bruxelles 
Sito internet: www.europa.eu.int/scadplus/leg/it/s22002.htm
europa.eu.int/comm/employment_social/fundamri/index_fr.htm
 
Funzionario competente
Funzionario competente:  Barbara Nolan
Telefono:  +32-2-296 07 55
Fax:  +32-2-295 18 99
E-mail:  empl-antidiscrimination@cec.eu.int; barbara.nolan@cec.eu.int
Contatto in Italia
Indirizzo:  
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Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti | Aggiornata il 12/02/2004