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Programmi |
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ISPA
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Descrizione: |
ISPA (strumento strutturale di preadesione) si pone come obiettivo di fornire aiuti finanziari al fine di preparare l'adesione dei Paesi candidati dell'Europa Centrale e Orientale (PECO) all'Unione europea nel settore della coesione economica e sociale.
L'aiuto della Commissione a titolo dell'ISPA deve limitarsi a progetti relativi all'ambiente e ai trasporti.
Nel settore dell'ambiente, l'aiuto finanziario concesso riguarda i progetti ambientali che consentono ai Paesi beneficiari di soddisfare i requisiti della legislazione ambientale e dei partenariati per l'adesione.
Il contributo dell'ISPA nel settore dei trasporti consiste in un aiuto ai Paesi beneficiari per misure nel settore delle infrastrutture di trasporto intese a promuovere metodi di spostamento durevoli, in particolare quelle che costituiscono progetti d'interesse comune sulla base dei criteri della decisione n. 1692/96 del Consiglio e quelle che consentono ai Paesi beneficiari di conformarsi agli obiettivi dei partenariati per l'adesione: tra esse figurano l'interconnessione e l'interoperabilità tra le reti nazionali e con le reti transeuropee, ivi compreso l'accesso a queste reti.
L'ammontare di ogni singola proposta non può essere inferiore a 5 milioni di euro, tranne in casi debitamente giustificati a fronte di situazioni particolari.
Si deve garantire un equilibrio corretto fra i progetti in materia di ambiente e le misure relative alle infrastrutture di trasporto, in cui rientrano i progetti, i diversi stadi tecnicamente e finanziariamente indipendenti di uno stesso progetto, i gruppi di progetti o l'insieme di tutti i progetti nei due settori citati.
È previsto inoltre che un aiuto venga concesso anche per studi preparatori legati alle misure ammissibili, e misure di sostegno tecnico, comprese le azioni di informazione e di pubblicità.
La Commissione effettua una ripartizione indicativa delle risorse a titolo dell'ISPA fra i Paesi beneficiari sulla base di criteri quali la popolazione o il prodotto nazionale lordo per abitante a parità di potere di acquisto e di superficie. Tale ripartizione può venire adeguata per tenere conto dell'efficienza dimostrata da ciascuno dei Paesi beneficiari negli anni precedenti nella realizzazione delle misure.
L'aiuto della Comunità a titolo dell'ISPA può essere un aiuto diretto non rimborsabile, un aiuto rimborsabile o qualsiasi altra forma di finanziamento.
L'aiuto comunitario concesso a titolo dell'ISPA può coprire fino al 75% delle spese pubbliche o assimilabili, vale a dire le spese degli organismi che operano in un quadro amministrativo o giuridico che li rende assimilabili a organismi pubblici. Previo parere del Comitato di gestione, la Commissione può decidere di aumentare tale percentuale fino all'85%, in particolare se ritiene che l'attuazione di progetti essenziali in vista della realizzazione degli obiettivi generali dell'ISPA richieda un intervento più elevato rispetto al 75%.
D'altro canto, la percentuale dell'aiuto può, in casi particolari, essere ridotta, salvo per gli aiuti rimborsabili o nel caso di un interesse comunitario fondamentale.
Eccezionalmente, gli studi preparatori e le misure di assistenza tecnica possono essere finanziate al 100% del costo totale.
La Commissione approva le decisioni relative alle misure da finanziare a titolo dell'ISPA, previo parere del Comitato. I Paesi beneficiari, da parte loro, devono presentare le richieste alla Commissione la quale, per studi preparatori e misure di appoggio tecnico nel caso di un interesse comunitario predominante, può anche concedere un aiuto di propria iniziativa.
L'attuazione dei progetti è di competenza dei Paesi candidati sotto la supervisione della Commissione.
Tramite i propri agenti o tramite rappresentanti debitamente incaricati, la Commissione e la Corte dei Conti possono svolgere controlli di ordine tecnico o finanziario nei Paesi beneficiari, fatti salvi i controlli direttamente effettuati dai Paesi beneficiari stessi.
La Commissione deve presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione annuale sull'aiuto comunitario concesso a titolo dell'ISPA in cui viene fornita una serie di informazioni.
Il Parlamento Europeo formula quindi il suo parere in merito a tale relazione.
I Paesi beneficiari vigilano a che le misure adottate a titolo dell'ISPA siano oggetto di una pubblicità adeguata, quale la realizzazione di tabelloni ben visibili in cui si precisi che una determinata misura gode del cofinanziamento della Comunità. |
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Durata: |
2000-2006 |
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Riferimenti
normativi: |
Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento strutturale di preadesione (Gazzetta ufficiale L 161 del 26.06.1999). |
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BAT: |
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Settore: |
Allargamento |
Generici |
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Funzionario
competente |
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Contatto
in Italia |
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Indirizzo:
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Ministero dell'economia
Ministero dei trasporti
Ministero dell'ambient |
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Contatto
in Valle d'Aosta |
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