Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sito ufficiale Le tue foto in ImageVallée
Cerca nel sito   Ricerca avanzata
Home page Link Mappa del sito Novità Contatti ITA FRA
    Unione Europea
  Documentazione Europea
  Politica Regionale Europea
  Euro

 

    Programmi

ISPA
Descrizione:  ISPA (strumento strutturale di preadesione) si pone come obiettivo di fornire aiuti finanziari al fine di preparare l'adesione dei Paesi candidati dell'Europa Centrale e Orientale (PECO) all'Unione europea nel settore della coesione economica e sociale.

L'aiuto della Commissione a titolo dell'ISPA deve limitarsi a progetti relativi all'ambiente e ai trasporti.
Nel settore dell'ambiente, l'aiuto finanziario concesso riguarda i progetti ambientali che consentono ai Paesi beneficiari di soddisfare i requisiti della legislazione ambientale e dei partenariati per l'adesione.
Il contributo dell'ISPA nel settore dei trasporti consiste in un aiuto ai Paesi beneficiari per misure nel settore delle infrastrutture di trasporto intese a promuovere metodi di spostamento durevoli, in particolare quelle che costituiscono progetti d'interesse comune sulla base dei criteri della decisione n. 1692/96 del Consiglio e quelle che consentono ai Paesi beneficiari di conformarsi agli obiettivi dei partenariati per l'adesione: tra esse figurano l'interconnessione e l'interoperabilità tra le reti nazionali e con le reti transeuropee, ivi compreso l'accesso a queste reti.

L'ammontare di ogni singola proposta non può essere inferiore a 5 milioni di euro, tranne in casi debitamente giustificati a fronte di situazioni particolari.
Si deve garantire un equilibrio corretto fra i progetti in materia di ambiente e le misure relative alle infrastrutture di trasporto, in cui rientrano i progetti, i diversi stadi tecnicamente e finanziariamente indipendenti di uno stesso progetto, i gruppi di progetti o l'insieme di tutti i progetti nei due settori citati.
È previsto inoltre che un aiuto venga concesso anche per studi preparatori legati alle misure ammissibili, e misure di sostegno tecnico, comprese le azioni di informazione e di pubblicità.
La Commissione effettua una ripartizione indicativa delle risorse a titolo dell'ISPA fra i Paesi beneficiari sulla base di criteri quali la popolazione o il prodotto nazionale lordo per abitante a parità di potere di acquisto e di superficie. Tale ripartizione può venire adeguata per tenere conto dell'efficienza dimostrata da ciascuno dei Paesi beneficiari negli anni precedenti nella realizzazione delle misure.
L'aiuto della Comunità a titolo dell'ISPA può essere un aiuto diretto non rimborsabile, un aiuto rimborsabile o qualsiasi altra forma di finanziamento.

L'aiuto comunitario concesso a titolo dell'ISPA può coprire fino al 75% delle spese pubbliche o assimilabili, vale a dire le spese degli organismi che operano in un quadro amministrativo o giuridico che li rende assimilabili a organismi pubblici. Previo parere del Comitato di gestione, la Commissione può decidere di aumentare tale percentuale fino all'85%, in particolare se ritiene che l'attuazione di progetti essenziali in vista della realizzazione degli obiettivi generali dell'ISPA richieda un intervento più elevato rispetto al 75%.
D'altro canto, la percentuale dell'aiuto può, in casi particolari, essere ridotta, salvo per gli aiuti rimborsabili o nel caso di un interesse comunitario fondamentale.
Eccezionalmente, gli studi preparatori e le misure di assistenza tecnica possono essere finanziate al 100% del costo totale.

La Commissione approva le decisioni relative alle misure da finanziare a titolo dell'ISPA, previo parere del Comitato. I Paesi beneficiari, da parte loro, devono presentare le richieste alla Commissione la quale, per studi preparatori e misure di appoggio tecnico nel caso di un interesse comunitario predominante, può anche concedere un aiuto di propria iniziativa.
L'attuazione dei progetti è di competenza dei Paesi candidati sotto la supervisione della Commissione.
Tramite i propri agenti o tramite rappresentanti debitamente incaricati, la Commissione e la Corte dei Conti possono svolgere controlli di ordine tecnico o finanziario nei Paesi beneficiari, fatti salvi i controlli direttamente effettuati dai Paesi beneficiari stessi.
La Commissione deve presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione annuale sull'aiuto comunitario concesso a titolo dell'ISPA in cui viene fornita una serie di informazioni.
Il Parlamento Europeo formula quindi il suo parere in merito a tale relazione.
I Paesi beneficiari vigilano a che le misure adottate a titolo dell'ISPA siano oggetto di una pubblicità adeguata, quale la realizzazione di tabelloni ben visibili in cui si precisi che una determinata misura gode del cofinanziamento della Comunità.
Durata:  2000-2006
Riferimenti normativi:  Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento strutturale di preadesione (Gazzetta ufficiale L 161 del 26.06.1999).
BAT: 
Settore:  Allargamento

    Indirizzi utili

Generici
Ente erogatore:  Politiche Regionali
Indirizzo: Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles 
Sito internet: http//europa.eu.int/comm/enlargement/index.htm
www.europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm
 
Funzionario competente
Funzionario competente:  Luis Riera Figueras
Telefono:  +32 2 29 65 068
Fax: 
E-mail:  luis.riera-figueras@cec.eu.in
Contatto in Italia
Indirizzo: Ministero dell'economia
Ministero dei trasporti
Ministero dell'ambient 
Contatto in Valle d'Aosta
 

    Bandi correlati

Titolo Oggetto Scadenza

Pagina a cura del Direzione Vice Capo di Gabinetto © 2000-2001 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti | Aggiornata il 12/02/2004