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SAPARD
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Descrizione: |
SAPARD (strumento agricolo di preadesione) si pone i seguenti obiettivi:
- stabilire il quadro del sostegno comunitario per un'agricoltura e uno sviluppo rurale sostenibili destinato ai Paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO) nel corso del periodo precedente l'adesione;
- risolvere i problemi di adattamento a lungo termine del settore agricolo e delle zone rurali;
- contribuire all'applicazione dell' "acquis" comunitario per quanto riguarda la politica agricola comune e le politiche ad essa collegate.
Il sostegno all'agricoltura e allo sviluppo rurale è incentrato sulle necessità prioritarie del settore e riguarda in particolare gli interventi seguenti:
- investimenti nelle aziende agricole;
- miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca;
- miglioramento delle strutture di controllo della qualità e di controllo veterinario e fitosanitario, della qualità delle derrate alimentari e della tutela del consumatore;
- metodi di produzione agricola volti alla protezione dell'ambiente e alla cura dello spazio naturale;
- sviluppo e diversificazione delle attività economiche;
- avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;
- avviamento di associazioni di produttori;
- rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e conservazione del patrimonio rurale;
- opere di miglioramento fondiario e di ricomposizione fondiaria;
- istituzione e aggiornamento dei catasti dei terreni;
- miglioramento della formazione professionale;
- sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali;
- gestione delle risorse idriche per l'agricoltura;
- interventi nel settore forestale (compreso l'imboschimento), investimenti nelle aziende forestali di proprietà di imprenditori privati, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della silvicoltura;
- assistenza tecnica per le misure contemplate dal Regolamento (CE) n. 1268/99 (compresi gli studi relativi alla preparazione e alla sorveglianza del programma, l'informazione e le campagne pubblicitarie).
L'azione comunitaria deve essere complementare alle corrispondenti azioni nazionali, in stretta collaborazione tra la Commissione, il Paese candidato, le autorità e gli organismi responsabili nonché i partner economici e sociali competenti.
Tutte le misure di sviluppo rurale sono definite in un piano redatto al livello geografico più opportuno. I piani di sviluppo rurale, che sono preparati dalle autorità competenti dei Paesi candidati, si estendono su un periodo non superiore a sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000 e contengono le informazioni seguenti:
- una descrizione quantificata della situazione attuale, che indichi le disparità, le carenze e il potenziale di sviluppo, i principali risultati delle precedenti operazioni simili, le risorse finanziarie e i risultati delle valutazioni disponibili;
- una descrizione della strategia proposta, i suoi obiettivi, le priorità selezionate e la zona geografica interessata;
- una valutazione preventiva, che indichi gli effetti previsti dal punto di vista economico, ambientale e sociale (compreso l'impatto sull'occupazione);
- una tabella finanziaria generale indicativa, recante una sintesi delle risorse finanziarie nazionali, comunitarie e, se del caso, private relative a ognuno degli obiettivi prioritari scelti;
- un profilo finanziario indicativo per ciascuno degli anni di programmazione e per ciascuna delle fonti di finanziamento che contribuiscono alla realizzazione del programma;
- dati relativi ad eventuali studi ed azioni di formazione o di assistenza tecnica necessari per la preparazione, la realizzazione o l'adeguamento delle misure previste;
- le autorità e gli organismi competenti designati per la realizzazione dei programmi;
- una definizione dei "beneficiari finali", ossia delle organizzazioni o delle imprese pubbliche o private responsabili dell'esecuzione delle operazioni. Qualora un aiuto pubblico sia concesso da altre autorità designate dai Paesi candidati, sono considerate beneficiari finali le istituzioni che decidono la concessione dell'aiuto;
- la descrizione delle misure contemplate ai fini della realizzazione dei piani e in particolare i regimi di aiuto (compresi gli elementi necessari per la valutazione delle norme sulla concorrenza);
- provvedimenti che garantiscano una realizzazione corretta del piano, comprese la sorveglianza e la valutazione, con la definizione degli indicatori quantificati per la valutazione e delle disposizioni relative al controllo e alle sanzioni;
- i risultati delle consultazioni e i provvedimenti adottati allo scopo di coinvolgere le autorità e gli organismi competenti, nonché eventuali partner economici, sociali e ambientali.
Nell'elaborare i piani di sviluppo, la priorità deve essere data alle misure volte a migliorare l'efficienza del mercato, la qualità e le condizioni sanitarie, nonché a quelle destinate a mantenere l'occupazione e a creare nuove possibilità di occupazione nelle zone rurali, nel rispetto delle disposizioni relative alla protezione ambientale.
Il piano di sviluppo rurale viene presentato entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del programma. Entro il termine di sei mesi e in base al piano presentato da ogni Paese candidato, la Commissione approva un programma di sviluppo rurale e agricolo.
Il contributo finanziario può essere concesso sotto forma di anticipi, di cofinanziamenti e di finanziamenti.
L'assegnazione finanziaria si basa sui seguenti criteri:
- la popolazione agricola,
- la superficie agricola,
- il prodotto interno lordo (PIL) espresso in potere d'acquisto,
- la situazione territoriale specifica.
Per un periodo di sette anni (a partire dal 1° gennaio 2000), una percentuale massima del 2% degli stanziamenti annuali può essere destinata a finanziare le misure, decise su iniziativa della Commissione, finalizzate a studi preliminari, visite di scambio, valutazioni e controlli.
Il contributo comunitario non può superare il 75% della spesa pubblica totale ammissibile. In alcuni casi, tale contributo al finanziamento può raggiungere il 100% del costo totale ammissibile. Per quanto riguarda gli investimenti generatori di reddito, il contributo pubblico può raggiungere il 50% del costo totale ammissibile, al quale la Comunità può contribuire al massimo per il 75%. Il contributo comunitario deve comunque rispettare i massimali relativi ai tassi di aiuto e al cumulo stabilito per gli aiuti di Stato.
La Commissione e la Corte dei conti possono effettuare, tramite i loro funzionari o rappresentanti debitamente autorizzati, controlli tecnici e finanziari in loco, senza pregiudizio dei controlli effettuati direttamente dai Paesi beneficiari.
Qualora l'attuazione di una misura non sembri giustificare i finanziamenti concessi a favore del Paese candidato, la Commissione esegue un esame del caso, in particolare invitando il Paese in questione o le sue autorità competenti a presentare le loro osservazioni entro un periodo determinato. In seguito a tale esame, la Commissione può ridurre o sospendere l'aiuto a favore dell'azione interessata.
La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione annuale sul contributo concesso.
I programmi elaborati devono essere oggetto di un'adeguata campagna pubblicitaria nei Paesi candidati. Tale pubblicità deve, fra l'altro, informare il pubblico sul ruolo svolto dalla Commissione nell'ambito della concessione degli aiuti.
Il Paese beneficiario perde il diritto agli aiuti al momento della sua adesione all'Unione europea. Le risorse disponibili sono ridistribuite fra gli altri Paesi beneficiari. |
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Durata: |
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Riferimenti
normativi: |
Regolamento (CE) n. 1268/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999 (GUCE L 161 del 26/06/1999) |
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BAT: |
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Settore: |
Allargamento, agricoltura |
Generici |
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Funzionario
competente |
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Contatto
in Italia |
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Contatto
in Valle d'Aosta |
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