La formazione professionale in agricoltura è finalizzata ad accrescere le competenze e sviluppare le conoscenze, sia di chi opera nel settore della produzione, sia degli operatori delle imprese che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ha lo scopo di rendere le aziende più competitive sul mercato.
La Giunta Regionale ha approvato, con propria deliberazione n. 2116 del 25 luglio 2008, i criteri di applicazione degli articoli 59 e 60 del Titolo III della L.R. 32/2007, con riferimento agli aiuti per la formazione.
Il provvedimento regolamenta l’applicazione degli aiuti concessi, sotto forma di servizi agevolati, per la formazione dell’agricoltore e dei suoi collaboratori e degli operatori delle piccole e medie imprese, in forma singola o associata, operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Il dispositivo prevede che gli aiuti alle aziende siano concessi sotto forma di servizi agevolati, vale a dire che l’agricoltore o gli operatori dell’agroalimentare non possono ricevere direttamente un contributo in denaro ma possono usufruire del servizio di formazione che può essere erogato direttamente dall’Amministrazione regionale, attraverso gli uffici competenti dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali (procedura a titolarità regionale), oppure da cooperative, consorzi ed associazioni di agricoltori legalmente riconosciute anche organizzate in associazione temporanea di intenti o da enti di formazione (procedura a sportello).
Gli aiuti sono concessi per coprire i costi di organizzazione del programma di formazione (docenze e coordinatori dell’attività formativa ed eventuali oneri di trasferta e rimborso spese vive, affitto aula, acquisto materiale didattico e cancelleria) e le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti nel caso di attività che si svolgano fuori dal territorio regionale.
I parametri per l’ammissibilità delle spese devono essere conformi alle normative e direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo - POR “Occupazione” 2007-2013.
Si definiscono
attività formative finanziabili:
1. Corsi della durata massima di 30 ore che rilasciano attestato di frequenza agli allievi che sulla base del registro delle presenze risultano aver partecipato ad almeno l’80% delle ore totali del corso. Gli allievi ammessi a questa tipologia di intervento possono essere da un minimo di 8 ad un massimo di 25 per corso.
2. Attività dimostrative consistenti in visite didattiche e giornate pratiche in cui vengono divulgate particolari tecniche innovative e sperimentali, organizzazione di forum per lo scambio di esperienze e conoscenze.
L’aiuto può essere concesso per un massimale di 9 euro/ora/allievo e per un importo complessivo massimo di 6.750 euro per intervento formativo.
Interventi più complessi possono essere finanziati attraverso i bandi per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, in collaborazione con gli enti di formazione accreditati per la Regione Valle d’Aosta. Informazioni più dettagliate per la partecipazione ai bandi del FSE possono essere reperite sul sito
www.regione.vda.it/lavoro.
Documentazione richiesta per interventi finanziabili con procedura a sportello
I soggetti beneficiari (
associazioni, consorzi, cooperative, enti di formazione) devono presentare un progetto formativo all’Ufficio formazione professionale e aggiornamento dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali in loc. Grande Charrière, 66 a Saint-Christophe contenente obbligatoriamente le seguenti informazioni:
1. Anagrafica del proponente ed eventualmente dell’ente a cui si affida l’attività formativa;
2. Analisi del contesto e definizione degli obiettivi specifici (individuazione del contesto da cui emergono le esigenze formative e quali benefici ci si attende dalla realizzazione del progetto formativo);
3. Tipologia di intervento e individuazione dei soggetti beneficiari;
4. Contenuti e durata delle azioni;
5. Figure professionali (docenti e altro) che intervengono per la realizzazione dell’iniziativa mettendo in evidenza le competenze possedute su presentazione di Curriculum vitae firmato;
6. Risorse finanziarie utili per la realizzazione dell’intervento raggruppate nelle seguenti voci di spesa:
• Spese del personale (docenti, consulenti per l’organizzazione e il coordinamento dell’iniziativa);
• Spese connesse ai partecipanti (spese di viaggio e pasti per visite didattiche, materiale didattico, assicurazioni obbligatorie e facoltative);
• Altre spese (affitto aule, noleggio attrezzature, divulgazione e promozione dell’attività formativa).
Nel caso la formazione sia promossa da associazioni o da organizzazioni agricole (
cooperative, consorzi o associazioni di categoria), sarà cura dell’Amministrazione Regionale controllare che sia garantito un sufficiente programma di promozione e di pubblicità dell’attività, al fine di permettere ai potenziali beneficiari di poter accedere all’iniziativa e quindi agevolare lo sviluppo del settore nel suo complesso. In questo caso, l’appartenenza a tali organizzazioni non può costituire una condizione per l’accesso al servizio. Gli eventuali contributi ai costi dei non soci dell’associazione o dell’organizzazione devono essere limitati ai costi del servizio prestato.
La promozione dell’intervento dovrà riportare il logo ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta e la dicitura “Intervento realizzato con il contributo della Regione Autonoma Valle d’Aosta Assessorato agricoltura e risorse naturali - ai sensi della L.R. 32/2007”.
Il beneficiario del contributo si impegna a concludere l’intervento entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell’esito della valutazione e l’approvazione del finanziamento.
L’attività si considera conclusa quando il beneficiario consegna all’ufficio formazione e aggiornamento professionale una relazione dell’attività svolta e i documenti giustificativi della spesa sostenuta, che deve essere direttamente imputabile alla suddetta attività e soddisfare i requisiti di ammissibilità, unitamente alla comunicazione delle modalità di pagamento necessarie per provvedere alla liquidazione dell’aiuto.
Tutti i documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’ente proponente.
Nel caso la
formazione sia erogata alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli gli aiuti sono concessi ai sensi del reg. CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 28 gennaio 2006, fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili.
L’importo complessivo degli aiuti concessi in “de minimis” ad una medesima azienda non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
L’eventuale erogazione dell’aiuto “de minimis” potrà pertanto avvenire solo previo accertamento che esso non faccia salire l’importo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti dal beneficiario ultimo, durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due precedenti, ad un livello eccedente il massimale previsto.
In questo caso la struttura che organizza l’intervento formativo deve provvedere a definire
l’equivalente sovvenzione lorda1, che verrà comunicata al beneficiario finale, evidenziandone il carattere “de minimis”, con esplicito riferimento al corrispondente regolamento comunitario. Il beneficiario dovrà provvedere all’accettazione dell’aiuto, pena la mancata ammissione all’intervento formativo.
La procedura completa e la documentazione relativa alla presentazione dei progetti formativi è disponibile presso l’Ufficio formazione professionale e aggiornamento dell’assessorato agricoltura e risorse naturali in loc. Grande Charrière, 66 a Saint-Christophe (tel 0165-275201-275294) e sul sito
www.regione.vda.it/agricoltura
Le associazioni, i consorzi, le cooperative e gli enti di formazione possono, previo appuntamento telefonico, ricevere informazioni e assistenza per la presentazione del progetto formativo presso l’ufficio competente.
1 - Si definisce equivalente sovvenzione lorda (ELS) l’importo dell’aiuto qualora concesso sotto forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro. Nel caso di aiuto alla formazione concessa sotto forma di servizio agevolato corrisponde all’importo del costo procapite dell’iniziativa (costo totale dell’iniziativa /numero partecipanti) Es. Importo progetto di formazione per 15 persone pari a 2.250 euro corrisponde a ELS procapite di 150 euro; nel caso di formazione degli operatori del settore di trasformazione e commercializzazione tale importo corrisponde all’entità dell’aiuto da dichiarare nel regime “de minimis”.