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Speciale Informatore Agricolo

MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE - ASSE 1

di
MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE
ASSE 1

 

MISURA 112
Insediamento di giovani agricoltori


1 OBIETTIVI DELLA MISURA
L’obiettivo generale della misura è favorire il ricambio generazionale degli imprenditori agricoli e l’adeguamento strutturale dell’azienda agricola;
in particolare, gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:
ridurre l’età media degli agricoltori;
assicurare un sostegno iniziale ed un reddito adeguato ai giovani agricoltori;
aumentare la dimensione aziendale, per assicurare l’insediamento di imprese agricole più competitive, dinamiche e con minori problematiche strutturali.


2 BENEFICIARI
GIOVANI AGRICOLTORI:
di età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti;
che si insediano per la prima volta, a tempo prevalente o parziale, come titolari o contitolari in un’azienda agricola;
che possiedono adeguate conoscenze e competenze professionali;
che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola;
titolari di aziende agricole finalizzate alla produzione primaria (secondo la definizione di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile).
Le aziende agricole dei beneficiari devono avere sede operativa nel territorio della Regione Valle d’Aosta; l’ubicazione delle superfici e degli allevamenti deve essere in prevalenza (almeno il 75% della dimensione aziendale) nel territorio regionale.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ:
requisiti soggettivi del richiedente: imprenditori agricoli a tempo prevalente (diplomati e non); agricoltori a tempo parziale (diplomati e non);
requisiti del piano aziendale: innovazioni tecniche e/o tecnologiche per la riduzione dell’impatto ambientale e del risparmio energetico/idrico, redditività e sostenibilità finanziaria dell’investimento a regime, introduzione e/o sviluppo di produzioni di qualità, data di presentazione domanda.


3 DEFINIZIONE DI “INSEDIAMENTO”
Per insediamento s’intende la data meno recente fra l’inizio attività risultante al registro della Camera valdostana delle imprese e professioni e quella d’iscrizione, come titolare d’azienda, negli elenchi dei coltivatori diretti detenuto presso l’INPS.
Nel caso d’insediamento all’interno di una società con oggetto sociale lo svolgimento dell’attività agricola iscritta al registro della Camera valdostana delle imprese e professioni, il momento del primo insediamento coincide con la data di costituzione/variazione della compagine sociale.

FORME D’INSEDIAMENTO:
a tempo prevalente: giovani agricoltori titolari/contitolari, per almeno 5 anni dal perfezionamento, di aziende agricole aventi una dimensione aziendale di almeno 287 giornate lavorative (corrispondente ad 1 ULU);
a tempo parziale: giovani agricoltori che dedicano all’attività agricola più del 50% del proprio tempo di lavoro e che ricavano dalla stessa più del 50% del proprio reddito, titolari/contitolari, per almeno 5 anni dal perfezionamento, di aziende agricole con dimensione di almeno 200 giornate lavorative (pari a 0,7 ULU).


4 PIANO AZIENDALE
Deve descrivere almeno i seguenti aspetti: la situazione iniziale dell’azienda agricola, gli aspetti organizzativi (strutture, attrezzature, animali, colture, trasformazioni e canali di vendita ecc.) e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività nella nuova azienda;
stato patrimoniale, economico e finanziario;
aspetti organizzativi (strutture, attrezzature, animali, colture, trasformazioni e canali di vendita ecc.);
obiettivi per lo sviluppo delle attività nella nuova azienda e gli strumenti operativi per attuarli;
stima della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aziendale al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano aziendale;
i dettagli relativi ad investimenti, formazione, consulenza o eventuali altre azioni necessarie allo sviluppo delle attività dell’azienda agricola;
indicazioni generali di mercato;
quadro logico;
calendario di programmazione degli interventi;
riferimento alla fruizione di interventi concessi da altre misure del PSR con informazioni sufficientemente dettagliate da poter fungere da base anche alla richiesta di sostegno prevista da dette altre misure;
il piano deve inoltre dimostrare che l’azienda agricola è in grado di diventare economicamente vitale.

Il rispetto del piano aziendale sarà verificato entro cinque anni a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. Se, al momento della verifica, risulta che il giovane agricoltore non ottempera alle prescrizioni del piano aziendale, si provvederà al recupero del sostegno già erogato.
Al termine del periodo di tolleranza o “perfezionamento” (a cui segue l’erogazione del saldo) il richiedente deve mantenere per almeno 5 anni la titolarità/contitolarità dell’impresa agricola, che non potrà subire riduzioni dimensionali.


5 CONCESSIONE DEL SOSTEGNO ED AMMONTARE DELL’AIUTO
La decisione individuale di concedere il sostegno all’insediamento dei giovani agricoltori deve essere adottata entro 18 mesi dal momento dell’insediamento. Il premio è modulato secondo lo schema riportato di seguito:



6 TIPO DI AIUTO
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE (PREMIO “UNICO”)
L’aiuto (diversificato per tipo di imprenditore e comprensivo delle eventuali maggiorazioni) non può superare i massimali indicati nella tabella precedente (max. 40.000 euro); la liquidazione avviene in due fasi:
  1. con la prima liquidazione viene erogato il 50% del premio base (l’erogazione avviene a seguito dell’accoglimento della domanda di insediamento);
  2. col saldo viene erogato il restante 50% del premio base e le quote aggiuntive (l’erogazione avviene a seguito dell’accoglimento della domanda di perfezionamento).
Nel caso in cui il beneficiario presenti opportuna fideiussione, il premio base verrà erogato in un’unica soluzione, mentre le quote aggiuntive non ancora erogate sono corrisposte al perfezionamento.

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI
(NEL CASO DEL PREMIO “MISTO”)

L’importo massimo concesso come abbuono di interessi è fissato in euro 15.000, attualizzati al momento dell’erogazione che avviene in un’unica soluzione alla stipula del mutuo. Il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento-attualizzazione previsto dall’Unione europea.
La percentuale di abbattimento del tasso di interesse può variare in base al capitale investito (rispettando il massimale dei 15.000 euro attualizzati), in base agli accordi tra beneficiario e istituto di credito e all’entità dell’investimento da realizzare; il tasso finale non potrà comunque essere inferiore all’1% annuo e rimane fisso per l’intero periodo del mutuo.
Il beneficiario dovrà esprimere la volontà di usufruire dell’abbuono di interessi nel piano aziendale indicando per quali investimenti è necessaria questa forma di finanziamento.
La durata massima del mutuo è fissata in anni 10 più 3 anni di pre-ammortamento. Le rate saranno semestrali posticipate.
Nel caso di premio misto, il premio totale massimo non può superare i 55.000 euro.

Per entrambe le formule di premio (premio “unico” e premio “misto”), l’erogazione del premio sarà proporzionata al grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano aziendale.




MISURA 113
Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli

 


1 OBIETTIVI DELLA MISURA
La misura prevede, coerentemente con gli schemi di pensionamento nazionali, l’attivazione di procedure che incentivano il ricambio generazionale sia degli imprenditori che della manodopera aziendale.
Gli obiettivi perseguiti dalla misura sono i seguenti:
  • ridurre l’età media degli imprenditori agricoli;
  • favorire l’adeguamento strutturale delle aziende;
  • favorire la costituzione di aziende agricole di maggiori dimensioni e più concorrenziali.


2 BENEFICIARI
I beneficiari sono imprenditori agricoli o lavoratori agricoli, così individuati:
IMPRENDITORI AGRICOLI: soggetti che, al momento della cessione dell’azienda agricola ad altri agricoltori, dimostrano i seguenti requisiti:
a) età almeno pari a 55 anni senza aver raggiunto l’età normale per il pensionamento;
b) numero di anni mancanti per il raggiungimento dell’età normale di pensionamento per vecchiaia non superiori a 10;
c) impegno all’abbandono definitivo dell’attività agricola a fini commerciali;
d) aver esercitato l’attività agricola nei 10 anni precedenti.

 
LAVORATORI AGRICOLI: soggetti che, al momento della cessione dell’azienda agricola ad altri agricoltori, dimostrano i seguenti requisiti:
a) età almeno pari a 55 anni senza aver raggiunto l’età normale per il pensionamento;
b) numero di anni mancanti per il raggiungimento dell’età normale di pensionamento per vecchiaia non superiori a 10;
c) impegno all’abbandono definitivo dell’attività agricola;
d) aver dedicato all’agricoltura, nei 5 anni precedenti, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro in qualità di coadiuvante/collaboratore famigliare o lavoratore agricolo;
e) aver lavorato nell’azienda del cedente almeno l’equivalente di 2 anni a tempo pieno nei 4 anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
f) essere iscritto a un regime di previdenza sociale.



3 CONDIZIONI DA GARANTIRE A CURA DEL RILEVATARIO
Ai fini dell’erogazione e del mantenimento del premio è necessario che il soggetto che rileva l’attività agricola ceduta dal beneficiario dimostri di:
  • subentrare al cedente insediandosi come previsto dall’articolo 22 del Reg. (CE) 1698/2005;
  • essere un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni o un’entità di diritto privato e rilevare l’azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda agricola.

4 DURATA DELL’AIUTO
La durata complessiva del sostegno al prepensionamento è limitata ad un massimo di 15 anni per il cedente e per il lavoratore agricolo. Essa non oltrepassa il settantesimo compleanno del cedente e la normale età di pensionamento del lavoratore.
Qualora, nel caso di un cedente, l’Istituto per la Previdenza sociale corrisponda una pensione di anzianità, il sostegno al prepensionamento è versato, a titolo integrativo, in funzione dell’importo della pensione nazionale.



5 AMMONTARE DELL’AIUTO
L’imprenditore agricolo può beneficiare di aiuto il cui importo massimo è pari a 18.000 euro per anno e 180.000 euro nel complesso.
Nel caso di cessione dell’azienda agricola da parte di più cedenti, il sostegno totale al prepensionamento di cui all’Articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 dovrà essere limitato all’importo previsto per un unico cedente.
Il lavoratore agricolo può beneficiare di aiuto il cui importo massimo è pari a 4.000 euro per anno e 40.000 euro nel complesso.
L’aiuto è modulato secondo quanto descritto nel prospetto seguente:






MISURA 123
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali


1 OBIETTIVI DELLA MISURA
La misura è finalizzata a valorizzare i prodotti forestali attraverso l’ammodernamento e il miglioramento dell’efficienza delle strutture operanti nella lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali, anche favorendo la produzione di energia rinnovabile, l’introduzione di nuove tecnologie e innovazioni.
Gli obiettivi perseguiti da questa misura sono:
• migliorare la dotazione di capitali fissi;
• favorire le utilizzazioni forestali per la produzione di energia rinnovabile;
• favorire l’ammodernamento, la razionalizzazione ed il potenziamento degli impianti di trasformazione, e commercializzazione dei prodotti forestali;
• promuovere la certificazione delle microimprese forestali;
• migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro;
•accrescere la capacità delle foreste di produrre, su basi sostenibili, una gamma diversificata di beni e servizi.
 



2 CAMPO DI APPLICAZIONE ED AZIONI
La misura prevede la realizzazione di interventi materiali ed immateriali:

INTERVENTI MATERIALI:
costruzione, ristrutturazione e/o ammodernamento di impianti per lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali;
acquisto di macchine ed attrezzature forestali nuove (esclusi gli automezzi), compresi gli equipaggiamenti leggeri (motoseghe, verricelli, argani forestali, attrezzature antinfortunistiche, ecc.);
• investimenti connessi alla tutela dell’ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti;
• investimenti per la protezione e il miglioramento dell’ambiente, compresi gli investimenti per risparmi energetici attraverso l’uso di energie rinnovabili quali biomasse, sole, vento e energia idraulica;
 
INTERVENTI IMMATERIALI:
tali interventi sono ammissibili solo se direttamente legati agli investimenti materiali sopra indicati e comunque nel limite massimo del 25% della spesa sostenuta per gli interventi materiali corripondenti; possono rientrare in tale categoria:
• le spese generali, quali onorari di agronomi, forestali, architetti, ingegneri e consulenti (per tutti gli onorari, nel limite massimo del 10% della spesa sostenuta per l’investimento materiale corrispondente), studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze;
• le spese propedeutiche all’ottenimento della certificazione forestale secondo standard di sostenibilità, se riconducibili agli investimenti materiali di cui sopra.

Non sono ammessi gli investimenti di mera sostituzione.



3 TIPOLOGIE E DIMENSIONI DELL’IMPRESA BENEFICIARIA
L’accesso alla misura è limitato alle micro-imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali e assimilati.



4 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Il sostegno agli investimenti può essere concesso alle imprese che rispettino le seguenti condizioni:
• iscrizione al registro delle imprese agricole e forestali presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
• regolare iscrizione all’INPS ai fini previdenziali ed assistenziali;
• possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate;
• rispetto dei requisiti minimi in materia ambientale;
• rispetto del requisito relativo al rendimento globale delle imprese.
 

In merito all’ultimo requisito, il sostegno viene accordato alle imprese che:
• dimostrano di essere in condizioni di redditività economica (fatturato medio pari a 30.000 euro/anno, calcolato come media dell’ultimo triennio) o di raggiungerla in un periodo stabilito, tali da garantire lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese stesse, e di essere in equilibrio finanziario;
• rispettano gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
• dimostrano la sostenibilità dell’intervento sotto l’aspetto logistico;
• dimostrano la fattibilità del progetto sotto l’aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell’impresa.
 

In ogni caso gli investimenti connessi all’uso del legno come materia prima sono limitati all’insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.
L’impresa si impegna a garantire la destinazione d’uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati approvati per un periodo di 10 anni per costruzioni, ristrutturazioni e/o ammodernamenti di impianti per lavorazione e di 5 anni per i macchinari, le attrezzature e i beni mobili in generale.



5 CRITERI DI PRIORITÀ

Per garantire un’adeguata partecipazione dei produttori di base alle ricadute economiche derivanti dagli investimenti, nei bandi verranno stabilite alcune priorità:

a) priorità per tipo di investimento:
• nel caso di acquisto di attrezzature, priorità a quelle destinate ad utilizzazioni forestali;
• nel caso di impianti fissi, priorità a quelli che utilizzano fonti rinnovabili;
 
b) priorità per tipo di beneficiario:
• beneficiari organizzati secondo forme consorziate di proprietari/utilizzatori;
aziende di minori dimensioni economiche che operano su scala regionale e direttamente collegate alla realtà forestale locale;
• priorità all’imprenditoria femminile e giovani imprenditori che non hanno compiuto il 40° anno di età alla data di emanazione del bando di accesso agli specifici aiuti;
• imprese che producono assortimenti legati alla produzione tipica locale o per la ristrutturazione di fabbricati tipici regionali (es. rascard, ..).



6 SETTORI DI PRODUZIONE PRIMARIA INTERESSATI AL SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI
L’unico settore interessato dalla misura è quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali.



7 INTENSITÀ DELL’AIUTO

L’aiuto concedibile ai sensi della presente misura è pari al 40% della spesa ammissibile.




MISURA 132
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare


1 OBIETTIVI DELLA MISURA
La misura intende generare fiducia nei consumatori circa la qualità dei prodotti o dei processi produttivi, poiché risultanti dalla partecipazione dei produttori ai sistemi di qualità alimentare oggetto del sostegno. Inoltre, la misura intende incrementare il valore aggiunto di tali prodotti e sostenere e incentivare la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare.
In particolare, gli obiettivi della misura sono i seguenti:
• perseguire una strategia di differenziazione delle produzioni al fine di conseguire e mantenere valore aggiunto delle produzioni;
• migliorare il potere contrattuale del settore agricolo valdostano nei confronti della GDO;
• favorire l’adeguamento strutturale e organizzativo delle imprese agricole per la partecipazione a sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti a livello nazionale.



 
2 BENEFICIARI
Imprenditori agricoli, singoli o associati che partecipano ai sistemi di qualità di cui al punto seguente.



3 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
I sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario ammissibili al sostegno sono:
• regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (protezione delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni d’Origine dei prodotti agricoli e alimentari);
• titolo VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo);
• reg.(CE) 834/2007 (relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91).

 

4 AMMONTARE DELL’AIUTO
L’aiuto si concretizza in un’erogazione annuale il cui importo varia in funzione dell’ammontare dei costi fissi derivanti dalla partecipazione ai sistemi di qualità, per un periodo massimo di 5 anni. L’importo massimo del sostegno agi agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare di cui sopra è di 3.000 euro/anno per azienda.




MISURA 133
Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità


1 OBIETTIVI DELLA MISURA
La misura mira a sensibilizzare i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti tutelati da sistemi di qualità operando in sinergia con la misura 132 e permettendo il riconoscimento del valore qualitativo delle produzioni. Gli obiettivi della misura sono i seguenti:
• informare sulle caratteristiche dei prodotti che rientrano in sistemi di qualità;
• informare sui metodi di produzione, il benessere degli animali e il rispetto dell’ambiente connessi alla partecipazione agli schemi di qualità;
• fornire elementi conoscitivi, di tipo tecnico/scientifico, relativamente ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità;
• informare sul sistema.
 


2 CAMPO DI APPLICAZIONE ED AZIONI

Il sostegno si applica a tutti i prodotti per i quali esiste uno schema di qualità comunitario o riconosciuto dallo stato membro. La misura consente il finanziamento di attività di informazione, pubblicità e promozione sul mercato interno. Sono previste le seguenti tipologie di intervento:
• partecipazione a fiere, mostre ed eventi pubblici;
• realizzazione di azioni di informazione, pubblicità e promozione nel mercato interno attraverso tutti i canali di comunicazione o nel punto vendita.
 
Sono finanziabili solo le attività riferite ai prodotti finanziati nell’ambito della misura 132.



3 BENEFICIARI

Associazioni di produttori di prodotti di qualità o aderenti a sistemi di qualità, Consorzi di tutela. L’espressione “associazioni di produttori” indica un’organizzazione, in qualsivoglia forma giuridica, che metta insieme i produttori che partecipino attivamente ad un sistema di qualità, relativamente ad uno specifico prodotto agricolo o derrate alimentari.
Le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentino uno o più settori non possono essere qualificate come “associazioni di produttori”.



4 TIPO DI AIUTO

Contributo in conto capitale.



5 ELENCO DEI PRODOTTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

I prodotti regionali afferenti ai sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario ammissibili al sostegno sono i medesimi della Misura 132:
• regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (protezione delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni d’Origine dei prodotti agricoli e alimentari);
• titolo VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo);
• reg.(CE) 834/2007 (relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91).

 


6 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DEI COSTI AMMISSIBILI
Le attività di informazione e promozione e pubblicitarie ammissibili al sostegno sono quelle attività nel mercato interno designate ad indurre i consumatori all’acquisto dei prodotti agricoli o delle derrate alimentari che rientrano nei sistemi di qualità alimentare sopra indicati e volte anche ad un’espansione degli sbocchi di mercato.
Tali attività devono attirare l’attenzione sulle specifiche caratteristiche o vantaggi dei prodotti interessati, in particolare sulla qualità, sugli specifici metodi di produzione, sugli elevati standard di benessere animale e sul rispetto dell’ambiente legati al sistema di qualità alimentare interessato, e possono comprendere la divulgazione di conoscenze scientifiche e tecnologiche relative a tali prodotti.
Non sono sovvenzionabili le attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale.



7 AMMONTARE DEGLI AIUTI
L’intensità dell’aiuto è pari al 70% del costo ammissibile dell’azione.
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