Elenco Numeri Regione Autonoma Valle d'Aosta

Speciale Informatore Agricolo

MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE - ASSE 2

di
MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE
ASSE 2



MISURA 211
Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore
degli agricoltori delle zone montane


1 OBIETTIVI DELLA MISURA
L’indennità prevista dalla presente misura si propone di compensare, almeno in parte, gli svantaggi naturali che ostacolano la produzione agricola in Valle d’Aosta allo scopo di mantenere l’esercizio dell’attività agricola nella regione.
E’ altresì fondamentale riconoscere e valorizzare il ruolo della secolare pratica dell’alpeggio estivo, che consiste nell’utilizzazione collettiva delle superfici a pascolo in quota (effettuata cioè da una pluralità di allevatori) e consente alle aziende zootecniche di fondovalle di beneficiare delle risorse foraggiere dei pascoli montani.



2 CAMPO DI APPLICAZIONE ED AZIONI
È prevista la corresponsione di un premio annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU). L’intensità e/o i massimali di premio sono differenziati a seconda si tratti:
di superfici foraggiere dell’azienda di alpeggio
di superfici agricole dell’azienda di fondovalle.
Le indennità compensative di cui possono fruire le aziende sono determinate per gruppi di colture (ettari di SAU) e per anno. Gli importi sono differenziati a seconda del tipo di svantaggio.



3 BENEFICIARI
Agricoltori, singoli o associati, le cui aziende sono situate totalmente o prevalentemente sul territorio valdostano.



4 AMMONTARE DEGLI AIUTI
AZIENDE DI ALPEGGIO

Nella determinazione della superficie effettivamente utilizzata dalla pluralità di allevatori durante la monticazione si ammettono a pagamento fino a 1,5 ettari (ha) per Unità Bovino Adulto (UBA) di bestiame produttivo e 0,5 ettari per quello improduttivo: in entrambi i casi è fatto salvo il carico animale massimo di 0,8 UBA/ha, e il limite massimo di superficie ammessa a premio è fissato a 160 ettari.



PREMIO AGGIUNTIVO PER GLI ALPEGGI NON RAGGIUNGIBILI
Si riconosce una maggiorazione del premio base per gli alpeggi non raggiungibili con vacche da latte: il premio aggiuntivo è determinato in base al grado di svantaggio (cioè la mancata accessibilità) dei singoli tramuti che compongono l’azienda d’alpeggio, nel limite massimo di 2.500 € per tramuto e per un massimo di due tramuti ammessi (ovvero 5.000 € per ogni alpeggio definito “non raggiungibile”).


AZIENDE DI FONDOVALLE
PREMI PER LE SUPERFICI FORAGGERE DELLE AZIENDE
ZOOTECNICHE
Sono considerate aziende zootecniche quelle il cui carico animale risulta superiore alle 0,5 UBA/ha di superficie prativa.
Le superfici a pascolo sono ammesse a premio sulla base del bestiame detenuto in azienda: per ogni UBA allevata sono ammessi a premio 0,5 ettari di pascolo.
Su entrambe le qualità colturali sotto indicate dev’essere comunque rispettato il carico animale massimo di 4 UBA/ha su tutte le superfici a premio.



PREMI PER LE SUPERFICI FORAGGIERE DELLE AZIENDE NON ZOOTECNICHE
Sono considerate aziende non zootecniche quelle il cui carico animale risulta inferiore alle 0,5 UBA/ha di superficie prativa: è fatto salvo il rispetto del carico animale massimo di 4 UBA/ha su tutte le superfici a premio.




PREMI PER ALTRE COLTURE


PREMIO AGGIUNTIVO PER SUPERFICI MOLTO ACCLIVI
Per le superfici a maggiore rischio di abbandono, per le quali sono necessarie operazioni colturali con piccole macchine agricole con conseguente aumento dei tempi di esecuzione e dei costi, è determinato un premio aggiuntivo di 100 €/ha, sul premio base, per le particelle con pendenza superiore al 30%.




MISURA 214
Pagamenti agroambientali


1 OBIETTIVI DELLA MISURA
I pagamenti agroambientali svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. L’obiettivo è di incoraggiare gli agricoltori ad introdurre o mantenere metodi di produzione agricola compatibili con la tutela ed il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio agrario e delle sue caratteristiche, del suolo, il mantenimento e lo sviluppo della biodiversità, promuovendo una gestione sostenibile dei terreni coltivati, in particolare salvaguardando le risorse acqua e suolo.

Pertanto, gli obiettivi specifici delle azioni proposte, che agiscono nell’ambito dei settori tradizionali e sono la prosecuzione delle misure della passata programmazione, sono i seguenti:
1. l’introduzione di metodi di produzione agricola a minore impatto ambientale, attraverso una riduzione dell’uso di:
prodotti chimici (trattamenti fitosanitari, diserbanti, disseccanti);
nitrati provenienti da reflui zootecniche o da concimi chimici, organici o chimico-organici;
2. l’aumento della biodiversità attraverso interventi mirati all’incremento della qualità floristica delle superfici foraggere;
3. il mantenimento dell’agricoltura biologica zootecnica e vegetale;
4. l’introduzione od il mantenimento di razze bovine ed ovicaprine valdostane autoctone (bovina castana valdostana, bovina pezzata nera valdostana, caprina valdostana, ovina rosset).



 
2 BENEFICIARI
Possono beneficiare dei premi gli agricoltori, singoli o associati, che rispettano i requisiti di accesso richiesti nella descrizione delle singole Azioni di seguito descritte.
Non possono partecipare alla presente Misura gli agricoltori che aderiscono ai premi previsti dall’art. 69 del reg. (CE) n. 1782/03 a favore del settore delle carni bovine e dell’agricoltura biologica.




3 DESCRIZIONE DELLE AZIONI E DEI RELATIVI
INTERVENTI AGROAMBIENTALI
Le azioni proposte sono le seguenti:
Azione 1: Foraggicoltura
Azione 2: Alpicoltura
Azione 3: Viticoltura e Frutticoltura
Azione 4: Salvaguardia razze in via d’estinzione
Azione 5: Agricoltura biologica (zootecnica e vegetale)
L’impegno per tutte le Azioni è quinquennale.
I premi previsti dalle cinque Azioni sono cumulabili fra loro sulla base delle scelte colturali dell’agricoltore (contemporanea presenza di colture diverse ammissibili ai premi).
Non sono cumulabili i premi dell’Azione 5
• (Agricoltura biologica zootecnica e vegetale)
con quelli dell’Azione 1
• (Foraggicoltura)
e dell’Azione 3
• (Viticoltura e Frutticoltura).


AZIONE 1.
FORAGGICOLTURA
CRITERI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
I pagamenti sono accordati ad agricoltori che coltivano una superficie minima di 2.000 metri quadrati di prato/pascolo.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi sono differenziati per aziende zootecniche e non zootecniche, come definite nell’ambito della misura 211 “Indennità compensativa per le zone montane”.

INTERVENTO:
riduzione del carico animale
(Aziende zootecniche)
L’intervento è volto alla riduzione del carico animale aziendale verso un carico agroambientale corretto, così da ridurre l’apporto di azoto complessivo (preservando la qualità della risorsa acqua) e favorire la varietà floristica dei prati polititi permanenti: gli obblighi per l’agricoltore sono l’eliminazione delle concimazioni chimiche e la riduzione del carico animale ad un carico massimo pari a 2,2 UBA/ha su base annua.
Il corretto carico animale può essere garantito anche attraverso un accordo fra aziende zootecniche e aziende foraggere quali ad esempio il “Contratto fieno-letame”.
Colture ammesse a pagamento: tutte le superfici foraggere di fondovalle e mayen (prati e pascoli).

La determinazione del premio viene effettuata esaminando la situazione di carico iniziale delle singole aziende richiedenti, grazie all’elaborazione dei dati costantemente aggiornati del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR); il premio è modulato in base all’effettiva riduzione del carico animale operato dall’azienda zootecnica, nei limiti del massimale previsto.

INTERVENTO:
gestione ambientale dei prati permanenti
(Aziende non zootecniche)
L’intervento è volto alla riduzione dell’azoto globale, all’apporto corretto di sostanza organica sulle superfici prative e al miglioramento della varietà floristica dei prati polifiti permanenti.
Gli obblighi per l’agricoltore sono l’eliminazione delle concimazioni chimiche previste dalla Buona Pratica Agricola normale (BPAn) (46 unità/ha di N) e letamazione con letame maturo per un massimo di 170 q/ha (pari a 68 kg/ha di N organico).
La letamazione può essere garantita anche attraverso un accordo fra aziende foraggere e aziende zootecniche, (es. “Contratto fieno-letame”). Il premio è differente a seconda che il letame provenga da un’azienda zootecnica che abbia sottoscritto l’impegno agroambientale “Riduzione del carico animale” (230 €/ha), oppure da un’azienda zootecnica che segue le norme di BPAn (180 €/ha).


INTENSITÀ DEGLI AIUTI





AZIONE 2.
ALPICOLTURA

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
I pagamenti sono accordati ad agricoltori che coltivano una superficie minima pari ad 1 ettaro di prato/pascolo.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
INTERVENTO:
gestione ambientale delle superfici foraggere di alpeggio
Obiettivo dell’intervento è la riduzione del carico animale verso un carico agroambientale corretto, che per gli alpeggi è fissato in 0,5 UBA/ha, valore che permette il mantenimento agronomico corretto dei pascoli e la riduzione dell’azoto totale; peraltro, il carico animale agroambientale permette comunque una buona produttività dei pascoli una gestione corretta dell’alpeggio, tale da preservare l’elevato grado di naturalità di queste superfici.
Gli obblighi per l’agricoltore sono:
• riduzione del carico animale da 0,8 UBA/ha della BPAn a 0,5 UBA/ha;
• il carico animale minimo non può essere inferiore a 0,10 UBA/ha;
• divieto di concimazione minerale;
• pascolamento razionale su tutta la superficie dichiarata;
• assicurare la custodia continua delle mandrie.
 
Colture ammesse a pagamento: tutte le superfici foraggere di alpeggio (prati e pascoli).
Data la pluralità di allevamenti che compongono l’alpeggio, per il calcolo della superficie agricola utilizzata e della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono calcolati secondo un coefficiente (rispettivamente 0,5 e 1 ettari per UBA al pascolo). Nel caso di pascoli sfruttati in comune da una pluralità di allevatori il meccanismo di conversione di cui sopra si applica in rapporto alle UBA al pascolo possedute da ciascuna azienda.
Pertanto, nella determinazione della superficie effettivamente utilizzata durante la monticazione si ammettono a pagamento 1,5 ha per UBA di bestiame produttivo e 0,5 ha per quello improduttivo (es. manzi): in entrambi i casi è fatto salvo il carico animale massimo (2,2 UBA/ha), e il limite massimo di superficie ammessa a premio è fissato a 160 ettari.





AZIONE 3.
VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
I pagamenti sono accordati ad agricoltori che coltivano una superficie minima viticola e/o frutticola pari ad almeno 1.000 metri quadrati.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
INTERVENTO:

riduzione degli input chimici in viticoltura e frutticoltura
L’intervento persegue tre finalità:
1. ridurre l’utilizzo di concimi chimici nel settore frutticolo e viticolo: l’intervento prevede la riduzione degli apporti azotati rispetto alle normali pratiche colturali e la sostituzione parziale della quota di fertilizzazione minerale con letame o concime organico;
2. ridurre l’impatto di taluni principi attivi contenuti nei trattamenti fitosanitari, promuovendo l’utilizzo di prodotti contenenti principi a bassa residualità;
3. ridurre l’impatto dei principi attivi contenuti nei trattamenti diserbanti normalmente previsti dalla BPAn, promuovendo l’utilizzo di prodotti contenenti principi a bassa residualità nel terreno.
 

Pertanto, gli obblighi per l’agricoltore sono:
in viticoltura, riduzione a 10 unità di N minerale/ha e letamazione integrativa pari a 80 q/ha;
in frutticoltura, riduzione a 20 unità di N minerale/ha e letamazione integrativa pari a 62 q/ha;
sia per la viticoltura che per la frutticoltura, le aziende aderenti devono adottare sull’intera superficie aziendale le disposizioni tecniche contenute dei Disciplinari di produzione integrata (norme generali e di coltivazione) delle diverse colture;
obbligo di detenzione delle fatture di acquisto dei concimi chimici.

Colture ammesse a pagamento: vigneti e frutteti.

INTENSITÀ DEGLI AIUTI


AZIONE 4.
SALVAGUARDIA RAZZE IN VIA DI ESTINZIONE

OBBLIGHI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Gli obblighi per gli allevatori sono:
• iscrizione nei libri genealogici/registri anagrafici delle rispettive razze;
• riproduzione in purezza di un numero di UBA almeno pari a quello per il quale è stato richiesto l’aiuto, lasciando comunque la possibilità di sostituire, nel corso dell’impegno, i capi allevati con altri aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica;
• rispetto del carico massimo di 4 UBA/ha;
• allevare almeno 1 UBA per le razze bovine e almeno 0,6 UBA per quelle ovi-caprine.

INTENSITÀ DEGLI AIUTI

 


AZIONE 5.
AGRICOLTURA BIOLOGICA


DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

I premi previsti dai seguenti Interventi si riferiscono al solo mantenimento dell’agricoltura biologica all’interno di aziende già certificate come “biologiche” dall’organismo di certificazione.
Per entrambi gli interventi di seguito descritti, l’agricoltore ha l’obbligo di coltivare una superficie minima di 2.000 metri quadrati di prato o 1.000 metri quadrati di frutteto e/o vigneto.

INTERVENTO:
agricoltura biologica zootecnica

Gli obiettivi dell’intervento sono:
• miglioramento quanti-qualitativo dei foraggi;
• miglioramento del benessere animale;
• riduzione ed eliminazione degli input chimici;
• eliminazione dei residui nei prodotti ottenuti;
• eliminazione di materie prime provenienti da OGM.
 

Possono accedere gli agricoltori gestori di allevamenti zootecnici inseriti nell’elenco regionale degli operatori biologici ai sensi del D. lgs. N.220/95, della Legge regionale 36/99 o, in mancanza di tale requisito, in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dall’Organismo di controllo competente.

Gli obblighi sono:
• rispettare integralmente i vincoli derivanti dall’applicazione del reg (CE) 1804/99, e della legge regionale 8/01;
• l’impegno deve interessare tutta la superficie agricola aziendale investita nelle qualità colturali prative;
• rispettare il carico massimo di 2 UBA/ha su base annua, come previsto dal reg. (CE) 1804/99 (pari a 170 kg/ha di azoto);
• tutti i capi di una stessa specie presenti in azienda devono essere allevati secondo le disposizioni del reg. (CEE) n. 2092/91 e del successivo reg. (CE) 834/07;
• i carichi UBA/ha massimi sono stabiliti dalla legge regionale 8/01 che stabilisce le produzioni bovine biologiche e foraggere, e per il loro calcolo del carico si utilizzano i parametri di calcolo relativi alle misure agroambientali.
 

Colture ammesse a pagamento: tutte le superfici prative di fondovalle e mayen.
I premi sono applicabili alle sole superfici foraggere.

INTERVENTO
agricoltura biologica vegetale
Gli obiettivi dell’intervento sono:
• favorire coltivazioni meno intensive ed eliminare l’uso di prodotti chimici di sintesi (fitofarmaci, concimi e diserbanti);
• tutelare l’ambiente, preservando le risorse naturali quali suolo, aria e acqua;
• tutelare la salute pubblica, quella dei produttori e dei consumatori.
 

L’intervento consiste nell’assunzione, da parte dell’imprenditore agricolo, dell’impegno ad adottare o mantenere i metodi di produzione definiti dal reg. (CEE)
n. 2092/91 e del successivo reg. (CE) 834/07; dal D.lgs.
n. 220/95 e dalle leggi regionali n. 36/99 e n. 8/01.
Possono accedere gli agricoltori iscritti all’Elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica o gli agricoltori che, all’atto della domanda, presentano l’attestato di conformità per l’anno in corso.

Altri obblighi:
• conservare la documentazione prescritta dal regolamento comunitario in materia di agricoltura biologica;
• in caso di controlli aziendali da parte dei funzionari regionali, fornire le informazioni e la documentazione (documenti contabili, fatture, verbali di ispezione, ecc.) necessari all’esecuzione dei controlli, nonché consentire il prelievo di campioni di terreno o di prodotti che potranno essere sottoposti ad analisi;
• l’impegno deve interessare tutta la superficie agricola utilizzata dell’unità aziendale investita in una determinata coltura.
 

Colture ammesse a pagamento: per ogni azione si faccia riferimento alle colture esplicitate nella tabella.




MISURA 215
Pagamenti per il benessere animale


1 OBIETTIVI DELLA MISURA
Con l’applicazione della misura si intende correggere alcuni aspetti dell’allevamento bovino tradizionale che possono non essere in sintonia con le moderne esigenze in materia di igiene e benessere degli animali.
In particolare, gli obiettivi della Misura sono il miglioramento delle condizioni di stabulazione (spazio, lettiera, luce naturale) e la prevenzione delle patologie determinate prevalentemente dalle pratiche d’allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali.



2 BENEFICIARI
Allevatori singoli o associati che si impegnino per cinque anni a rispettare volontariamente gli obblighi imposti dalla presente Misura.



3 DESCRIZIONE DELL’AZIONE “LETTIERA”
Obiettivo dell’Azione è di introdurre negli allevamenti i piani di gestione della lettiera caratterizzati da elevati turn-over della stessa con materiale asciutto, così da ridurre la possibilità dell’insorgenza di patologie podologiche e mammarie nei capi allevati.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
L’intervento consiste nel compensare i maggiori costi derivanti dalla corretta gestione/sostituzione della lettiera.
Si considera che per le stabulazioni fisse e per i piccoli allevamenti, tipici della realtà valdostana, è possibile intervenire apportando giornalmente una media di 2 kg/UBA di paglia, il che comporta circa 13 ore/UBA per anno di maggior lavoro per il mantenimento della lettiera.
La corretta gestione della lettiera ha come conseguenza una migliore qualità del letame prodotto e indubbi vantaggi di ordine ambientale e sul benessere animale, quali:
riduzione dell’umidità sulla posta;
• isolamento degli arti dalle basse temperature del calcestruzzo delle pavimentazioni delle stalle (cuscino termico);
• riduzione dei rischi di infezioni all’apparato locomotore dovute alla persistenza degli animali nello stesso ambiente nei mesi invernali;
• riduzione degli odori sgradevoli;
• riduzione dei rischi di percolamento dei reflui e conseguente riduzione dei pericoli di inquinamento delle acque di falda superficiali e profonde, anche in ragione del minore contenuto di nitrati e di urea nei letami di buona qualità;
• eliminazione della causticità dei liquami;
• spiccata azione inibente, in ragione del lungo periodo di maturazione del letame, sulla germinazione dei semi della flora infestante;
• elevato contenuto di sostanze umificate (elevato grado di umificazione della sostanza organica);
• riduzione della flora nitrofila e della conseguente banalizzazione delle associazioni floristiche.

 

4 CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ
I pagamenti sono accordati agli allevatori che rispettino le seguenti condizioni:
• detengono i capi oggetto dell’intervento;
• sono iscritti all’anagrafe delle aziende zootecniche;
• rispetto del carico animale stabilito per l’indennità compensativa;
• rispetto della condizionalità;
• quantitativo minimo di capi premiati pari ad 1 UBA;
• obbligo quinquennale di rabboccare giornalmente la lettiera con almeno 2 kg di paglia per ogni UBA per la produzione di letame paglioso e totale ricambio della lettiera ogni 4 settimane;
• immagazzinamento della paglia in luoghi coperti;
• sufficiente ventilazione della stalla al fine di non aumentare l’umidità della paglia.
 


5 AMMONTARE DELL’AIUTO

L’Azione prevede un premio unitario pari a 110 €/UBA.

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