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zootecnia

AUDIT NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI DA LATTE

L’audit è un’attività programmata, che permette di valutare la capacità di mantenere il rispetto dei requisiti nel tempo o la capacità di raggiungere determinati obiettivi prefissati

di Mauro Ruffier
(U.S.L. - U.B. Igiene degli allevamenti e delle produzioni alimentari)

Il Servizio Veterinario di Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta ha tra i suoi compiti principali il controllo ufficiale in vari settori produttivi, tra cui l’allevamento bovino da latte, con l’obiettivo della verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla vigente normativa relativi fondamentalmente al benessere animale, l’igiene della produzione, la farmacosorveglianza e l’alimentazione animale.

Ma che cos’è un controllo ufficiale? Il Controllo ufficiale è qualsiasi forma di controllo eseguita dall’autorità competente o dalla Comunità Europea (i servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’USL, Regione, Ministero, Commissione CE).

Recentemente il Regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, uno dei regolamenti del pacchetto igiene che ha stravolto la normativa in materia di sicurezza alimentare, che stabilisce la classificazione delle singole attività produttive sulla base dell’analisi del rischio e che individua le priorità di controllo in funzione del rischio, ha introdotto l’audit, quale innovazione metodologica di controllo rispetto a quanto avveniva in passato.

Infatti l’art. 10 del Regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che i compiti correlati ai controlli ufficiali siano eseguiti, in generale, usando metodi e tecniche di controllo appropriati quali monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezione, campionamento e analisi.

In pratica mentre nella precedente normativa il raggiungimento degli obiettivi, non dichiarati, era dato per scontato a fronte del rispetto dei requisiti, da cui il ruolo fondamentale dell’attività di “ispezione”, i nuovi regolamenti pongono l’accento sugli obiettivi che devono essere raggiunti dagli operatori del settore alimentare (cosiddetti OSA) e dei mangimi, compresi, quindi, la produzione primaria in allevamento da latte e da carne che non sia per autoconsumo, lasciando a loro stessi la scelta degli strumenti più idonei.

L’ispezione si differenzia dall’audit soprattutto in quanto consente di valutare la conformità ai parametri di legge solo nel preciso momento in cui viene eseguita.

L’audit invece permette di valutare la capacità di mantenere il rispetto dei requisiti nel tempo o la capacità di raggiungere determinati obiettivi prefissati.


ESEMPIO 
Ispezione: oggi 10/08/08 verifico che i locali siano effettivamente puliti (non verifico che lo fossero ieri né se lo saranno domani), mediante una serie di prove (es. muri, pavimenti e soffitti di diversi locali): conformità puntuale al requisito.

Audit: oggi 10/08/08 verifico che i locali siano effettivamente puliti, e che l’azienda programmi delle attività tali da garantire che i muri siano mantenuti puliti anche in futuro: conformità puntuale al requisito + adeguatezza per il raggiungimento di un obiettivo + confidenza nella capacità di garantire nel tempo la conformità al requisito

L’audit diviene quindi lo strumento privilegiato con il quale gli operatori del controllo ufficiale valutano il raggiungimento degli obiettivi partendo dalle scelte attuate dall’operatore economico stesso. La normativa europea in materia di sicurezza alimentare prevede, infatti, che gli operatori del settore pongano in atto sistemi di autocontrollo o misure volontarie di buone prassi operative ed igieniche nell’ambito della loro attività con l’obiettivo di fornire ai consumatori prodotti sicuri e sani.

L’audit è a tutti gli effetti un’attività di controllo per accertare se l’attività svolta ed i risultati conseguiti siano conformi alle disposizioni previste, se le stesse siano applicate in modo appropriato e se siano idonee a raggiungere gli obiettivi previsti.
Le disposizioni a cui deve attenersi il settore della produzione primaria derivano dalle seguenti normative:

Norme generali

  • regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR n 30 del 08/02/1954;
  • Regio Decreto 27 luglio 1934 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie).

Medicinali Veterinari

  • D.Lgs. 193 del 2006 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari;
  • D.Lgs. 158 del 2006 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;
  • DM 28/5/92 “approvazione del modello di dichiarazione di scorta per animali inviati ai macelli pubblici e privati”.

Anagrafe

  • DPR n. 317 del 30/04/1996 recante norme per l’attuazione della Direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali.


Sicurezza Alimentare

  • Reg CEE n 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare fissa e procedure nel campo della sicurezza alimentare;
  • Reg CEE n 852 del 28/04/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
  • Reg CEE n 853 del 29/04/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
  • Reg. CE 882/2004 relativo ai controlli ufficiali;
  • Regolamento CE 466/2001 che stabilisce per il latte un contenuto massimo ammesso di M1 di 0,05 p.p.b.;
  • Decreto Legislativo 10 maggio 2004, n.149 che stabilisce i limiti massimi di accettabilità per Aflatossina B1 nei mangimi;
  • Legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni; (G.U. n. 82 del 26/03/1963);
  • Reg CE n. 183/2005 del parlamento europeo e del consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi.

Benessere animale

  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
  • Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 “Attuazione della direttiva 91/629/cee che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli”;
  • Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 331 “Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli. Ecologia”;
  • D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 534 Norme minime protezione suini (Dir 91/630/CEE);
  • Decreto Lgs. 20 febbraio 2004, n. 53 attuazione della direttiva 2001/93/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
  • Regolamento CE N. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/9;
  • Legge 20 luglio 2004, n. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.



SVOLGIMENTO DELL’AUDIT

L’audit è una attività ispettiva che è programmata e di cui il titolare dell’allevamento dovrà essere avvisato in anticipo.

La tecnica di audit impone la comunicazione preventiva dell’area oggetto di audit (ad esempio farmaco veterinario) nonché dei requisiti di riferimento (Criteri dell’audit: norme, procedure) su cui l’audit si baserà e serve per valutare la necessità o meno di attuare progetti di miglioramento con la collaborazione tra coloro che eseguono l’audit e il titolare o suo delegato; viene svolto dal cosiddetto gruppo di audit, composto da due o più veterinari dirigenti, eventualmente supportati da personale tecnico, tra cui viene individuato un responsabile del gruppo di audit, che provvede a raccogliere ogni tipo di informazione verificabile (evidenze) che sia attinente l’oggetto ed i criteri dell’audit attraverso:

  1. osservazione degli ambienti e delle attività in svolgimento;
  2. osservazione degli impianti, delle attrezzature, del personale;
  3. interviste agli operatori;
  4. esame di documenti e registrazioni;
  5. contestuali campionamenti da destinare ad analisi ufficiali presso IZS o Laboratori di Sanità pubblica. 


Indagine in campo

(raccolta delle evidenze)

SEI PAROLE CHIAVE:
COME
DOVE
QUANDO
COSA
PERCHE’
CHI

Durante la verifica si può riscontrare la mancanza totale del requisito oppure una sua parziale carenza.
Pertanto le possibilità di non conformità (il mancato adempimento alla normativa in materia di mangimi o di alimenti o igienico-sanitaria o di tutela della salute e del benessere degli animali) che si generano durante un controllo ufficiale sono le seguenti:

- non conformità maggiore (NC):
in caso di assenza di un requisito;

- non conformità minore (nc):
in caso di presenza del requisito solo parziale.

L’audit si conclude con un rapporto finale, che viene discusso con il titolare e che, nel caso in cui le conclusioni evidenzino delle non conformità, genera delle azioni conseguenti cosiddette correttive con i relativi termini temporali entro cui il responsabile dell’azienda dovrà provvedere al ripristino delle condizioni di conformità e che sono riassunte nelle due tipologie seguenti:

S: non conformità che secondo la normativa vigente sono soggette a sanzione, compresi i casi in cui è prevista la segnalazione all’Autorità Giudiziaria e quelli in cui si propende per la sospensione dell’attività.

P: non conformità per le quali la normativa vigente non definisce una specifica provvedimento sanzionatorio ma che sono comunque passibili di prescrizioni ai fini di soddisfare il requisito applicativo contenuto nella norma.


Il Servizio Veterinario di igiene allevamenti e produzioni zootecniche per facilitare l’esecuzione dell’audit in allevamento bovino da latte ha approntato la lista di riscontro seguente (check-list), che è utile perché consente di gestire l’audit secondo una sequenza logica e rappresenta un promemoria per evitare di tralasciare elementi del sistema, ma anche un riassunto degli adempimenti previsti.

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