L’ufficio fabbricati rurali dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali ha sede in località Grande Charrière n. 66 a Saint-Christophe. L’orario di apertura al pubblico è previsto nelle giornate di martedì dalle 14.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 e di giovedì dalle 8.30 alle 12.30. Nei giorni rimanenti gli uffici sono a disposizione dell’utenza previo appuntamento.
Trai i compiti principali dell’ufficio vi sono il rilascio il rilascio del giudizio di razionalità, dell’attestazione di funzionalità e la gestione dei contributi nel settore dei fabbricati rurali.
RILASCIO DEL GIUDIZIO DI RAZIONALITÀ1
La legge regionale 11/19982 prevede che nelle zone territoriali di tipo E, ossia in quelle parti del territorio totalmente inedificate o debolmente edificate destinate esclusivamente ad usi agro-silvo-pastorali e ad altri usi compatibili, l’edificazione sia disciplinata da particolari condizioni. La legge demanda alla Giunta regionale la definizione degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi […] in relazione alle esigenze aziendali, alle dimensioni dell’azienda e al suo indirizzo produttivo prevalente e riparto colturale. La valutazione dei progetti, relativamente al rispetto degli standard così definiti, è effettuata, laddove prevista dai PRG, dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura. La Giunta con deliberazione n. 1544 del 26 maggio 2006 ha approvato il “manuale contenente gli standard costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” ed i relativi criteri applicativi generali disciplinanti i requisiti utili alla valutazione denominata “giudizio di razionalità”.
In sostanza, l’ottenimento di un titolo abilitativo (concessione edilizia o denuncia di inizio attività) riguardante interventi di nuova costruzione, di sistemazione, di recupero e di ristrutturazione di fabbricati rurali è subordinato al rilascio di una valutazione tecnica preliminare da parte dell’Assessorato all’Agricoltura e Risorse Naturali. Questa funzione, che si esplica attraverso il rilascio del giudizio di razionalità, è demandata all’ufficio fabbricati rurali.
Tale giudizio comprende tre ordini di valutazione a prescindere dall'eventuale successivo finanziamento. Il primo, di tipo progettuale, prende in considerazione il dimensionamento del fabbricato o del singolo intervento proposto in relazione alle esigenze aziendali e alla tipologia dell'intervento. L’istruttoria è effettuata verificando la corrispondenza dell’intervento proposto con il manuale degli standard. Il secondo ordine di valutazione è di tipo aziendale e riguarda la dimensione dell'azienda stessa, il suo indirizzo produttivo prevalente, il suo riparto colturale. L’ultima valutazione espressa riguarda infine l’ammissibilità o meno a contributo dell’intervento con riferimento ai requisiti previsti dalle singole azioni.
1 Il testo che segue riporta in sintesi le procedure. Per una lettura completa delle stesse si rimanda ai criteri applicativi (DGR 1544/2006) reperibili presso l’ufficio o scaricabili direttamente dal sito internet della regione all’indirizzo https://www.regione.vda.it/agricoltura.
2 Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”, articolo 22.
BENEFICIARI
Il giudizio di Razionalità è rilasciato a titolari o proprietari d’azienda singoli od associati. I proprietari non coltivatori possono ottenere tale giudizio per interventi relativi a strutture dimensionate in funzione delle esigenze del fondo di proprietà oppure per interventi, su fabbricati esistenti, giustificati dalle esigenze dei fondi coltivati da aziende intestate al coniuge ovvero a parenti sino al 3° grado, che sottoscrivano i vincoli aziendali di seguito indicati.
REQUISITI TECNICI ED AZIENDALI
Al fine dell’ottenimento del giudizio di razionalità favorevole i fabbricati oggetto di richiesta o il sedime della struttura rurale devono essere di proprietà del richiedente oppure questi deve poterne disporre in forza di altro diritto reale o scrittura privata ai sensi di legge. I terreni costituenti la superficie a servizio dell’azienda possono essere in proprietà o in affitto in virtù di contratti debitamente registrati. Per quanto riguarda i terreni in affitto, questi devono essere collocati nel comune oggetto di intervento o in quelli limitrofi; i terreni in proprietà del nucleo familiare, invece, possono motivatamente essere presi in considerazione indipendentemente dalla loro ubicazione.
Il rilascio del giudizio è subordinato, inoltre, all’accertamento dei seguenti requisiti:
1. l’esistenza di un’azienda agricola che possieda un minimo di organizzazione aziendale ed una sufficiente entità dei fattori produttivi organicamente combinati;
2. la rispondenza del fabbricato (superficie coperta, cubatura, destinazione d’uso dei singoli locali) alle esigenze dell’azienda al cui servizio è destinato, tenuto conto degli indirizzi produttivi, dell’entità della produzione annua, dei capi di bestiame mantenibili in rapporto alla produzione foraggiera aziendale, dell’estensione del fondo, del tipo di coltura in esso praticata, ecc.;
3. l’assenza in ambito famigliare di edifici rustici già esistenti al servizio dell’azienda idonei a svolgere i medesimi servizi;
4. la localizzazione del fabbricato nel centro aziendale ossia nel luogo dove si svolge in prevalenza il lavoro agricolo o comunque un luogo pertinente allo stesso, in relazione agli ordinamenti produttivi ed alle diverse tipologie di conduzione aziendale.
PROCEDURE
Le domande possono essere presentate, previa registrazione del richiedente presso l’albo delle aziende agricole, in qualunque periodo dell’anno, tramite l’ausilio dei fac-simili appositamente predisposti. Il termine di risposta all’istanza è di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. La validità del giudizio di razionalità, per gli usi consentiti, è di anni 2 dalla data di rilascio.
ATTIVITÀ SVOLTA
Nel corso del 2009 l’ufficio ha istruito 209 pratiche inerenti al rilascio del giudizio di razionalità, comprensive di nuove domande e richieste di riesame. Delle 94 nuove domande 60 hanno dato esito favorevole, mentre 19 sono state oggetto di parere negativo. Le 15 restanti sono in fase di istruttoria.
RILASCIO DELL’ATTESTATO DI FUNZIONALITÀ3
L’attestato di funzionalità viene rilasciato per l’ottenimento della concessione edilizia gratuita, secondo quanto previsto dalla legge regionale 11/19984. Nello specifico, l’articolo 68, comma 1, prevede che il contributo per il rilascio della concessione edilizia non è dovuto:
a) per gli edifici rustici da realizzare in funzione della conduzione di un fondo; gli edifici rustici sono funzionali alla conduzione del fondo in quanto necessari allo sviluppo e alla razionalizzazione dell'attività dell'azienda agricola, tenuto conto dell'estensione del fondo e del tipo di coltura in esso praticata; i terreni costituenti la superficie agraria utilizzata dall'azienda devono essere di proprietà del richiedente la concessione oppure questi deve poterne disporre in forza di altro diritto reale o personale di godimento;
b) per le residenze da realizzare in funzione delle esigenze di conduzione della struttura rurale asservita. Gli edifici con destinazione d'uso residenziale sono considerati funzionali alle esigenze dell'imprenditore agricolo, nel limite dei metri quadrati massimi stabiliti dalla Giunta regionale [...]. Qualora le previsioni progettuali eventualmente assentite dai PRG superino il limite anzidetto, il contributo è dovuto per la parte eccedente;
c) per le parti residenziali al servizio di alpeggi e mayen e per i dormitori del personale asserviti alle strutture di fondovalle. Tali edifici con destinazione d'uso residenziale sono funzionali alle esigenze di conduzione della struttura rurale annessa, nei limiti dei metri quadrati massimi stabiliti dalla Giunta regionale [...]. Qualora le previsioni progettuali eventualmente assentite dai PRG superino il limite anzidetto, il contributo è dovuto per la parte eccedente;
d) per gli edifici funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede che la funzionalità dei rustici in rapporto alla conduzione del fondo sia accertata dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura. Per disciplinare questa funzione, la Giunta regionale con deliberazione n. 419 del 17 febbraio 2006 ha approvato i criteri e le modalità di applicazione concernenti il rilascio di tale attestato.
3 Il testo che segue riporta in sintesi le procedure. Per una lettura completa delle stesse si rimanda ai criteri applicativi (DGR 419/2006) reperibili presso l’ufficio o scaricabili direttamente dal sito internet della regione all’indirizzo https://www.regione.vda.it/agricoltura.
4 Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”.
BENEFICIARI
L’attestazione di funzionalità può essere rilasciata a proprietari titolari d’azienda agricola, singoli od associati, che possiedano un minimo di organizzazione aziendale ed una sufficiente entità dei fattori produttivi organicamente combinati. I proprietari non coltivatori possono beneficiare dell’attestazione di funzionalità su strutture dimensionate in funzione delle esigenze del fondo di proprietà oppure per interventi, su fabbricati esistenti, giustificati dalle esigenze dei fondi coltivati da aziende singole o associate intestate al coniuge ovvero a parenti sino al 3° grado, che sottoscrivano i vincoli aziendali.
REQUISITI GENERALI
Anche per l’ottenimento dell’attestato di funzionalità, così come per la razionalità, i fabbricati oggetto di richiesta devono essere di proprietà del richiedente oppure questi deve poterne disporre in forza di altro diritto reale. I terreni costituenti la superficie a servizio dell’azienda possono essere, invece, in proprietà o in affitto in virtù di contratti debitamente registrati.
Gli elementi tecnici ed aziendali di riferimento ai fini del rilascio dell’attestato sono quelli previsti dal manuale degli standard costruttivi.
PROCEDURE
Le domande possono essere presentate, previa registrazione del richiedente presso l’anagrafe delle aziende agricole, in qualunque periodo dell’anno, tramite l’ausilio dei fac-simili appositamente predisposti. Si ricorda che sui modelli deve essere apposto il bollo previsto per legge, di valore pari a euro 14,62.
Il termine di risposta all’istanza è di 60 giorni dalla data di presentazione della stessa. Richiesta di riesame alla valutazione di funzionalità può essere inoltrata per varianti in corso d’opera che incidano sul dimensionamento e sulle destinazioni d’uso dei locali costituenti le strutture oggetto di intervento. La validità dell’attestazione di Funzionalità è di anni 1 dalla data di rilascio.
STRUTTURE CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA GRATUITA
La deliberazione n. 419 del 17 febbraio 2006 specifica nel dettaglio quali sono i fabbricati rurali e le tipologie di intervento per i quali può essere rilasciato l’attestato di funzionalità.
Se ne elencano a titolo esemplificativo alcuni:
a) strutture rurali quali stalle per bovini più annessi rurali, locali specifici per aziende viticole, frutticole, strutture per allevamenti ovini, caprini e altri allevamenti minori, strutture a servizio di mayen e alpeggi, punti vendita aziendali, ecc.;
b) fabbricati residenziali di conduzione per aziende di fondovalle, mayen e alpeggio, dormitori di conduzione per aziende di fondovalle;
c) fabbricati agrituristici.
ATTIVITÀ SVOLTA
Nel corso del 2009 l’ufficio ha istruito 45 pratiche inerenti al rilascio dell’attestato di funzionalità, comprensive di nuove domande e richieste di riesame. Delle 34 nuove domande 28 hanno dato esito favorevole, mentre 2 sono state oggetto di parere negativo. Le 4 restanti sono in fase di istruttoria.
GESTIONE DEI CONTRIBUTI NEL SETTORE DEI FABBRICATI RURALI
L’attività principale dell’ufficio fabbricati rurali resta tuttavia la gestione dei molteplici contributi che vanno dal recupero delle aziende di fondovalle, ai mayen, agli alpeggi, senza contare gli interventi a servizio dei villaggi rurali, con il recupero degli elementi tipici dell’architettura locale. La legge di riferimento per l’erogazione dei contributi citati è la legge regionale 32/20075 che contiene al suo interno una serie di articoli che prevedono, tra le altre tipologie di intervento, anche interventi su fabbricati rurali:
• articolo 50 - Investimenti nelle aziende agricole;
• articolo 51 - Conservazione di paesaggi e fabbricati rurali tradizionali;
• articolo 56 - Aiuti alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
• articolo 65 - Tutela e riqualificazione del territorio rurale.
Di seguito si proporrà una rapida carrellata delle tipologie di intervento che possono beneficiare degli aiuti e delle modalità principali di accesso agli aiuti. Per una lettura completa delle misure si rimanda ai criteri applicativi
6 reperibili presso l’ufficio o scaricabili direttamente dal sito internet della regione all’indirizzo
https://www.regione.vda.it/agricoltura.
5 Legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010). Modificazioni di leggi regionali.”
6 Delibera di Giunta regionale n. 869 del 28 marzo 2008
ARTICOLO 50 - INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE
Nell’ambito degli investimenti aziendali disciplinati dal presente articolo sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi:
A) razionalizzazione di strutture aziendali e mayen;
B) acquisto di fabbricati, che comprende a sua volta l’acquisto di strutture zootecniche razionali o razionalizzabili (intervento B1), l’acquisto di alpeggi (intervento B2) e l’acquisto di strutture a servizio di consorzi di miglioramento fondiario (intervento B3);
C) adeguamento igienico sanitario volto a superare i requisiti minimi comunitari e ambientali;
D) acquisto di attrezzatura zootecnica fissa al servizio di aziende di fondo valle, mayen e alpeggio;
E) adeguamento igienico sanitario volto ad uniformarsi a nuovi requisiti comunitari minimi.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D’AIUTO
Gli investimenti con aspettativa di spesa ammissibile inferiore o pari a 50.000 euro, quelli proposti dai giovani agricoltori e quelli inerenti all’acquisto alpeggi possono essere oggetto di domanda a sportello, nel limite massimo annuo di un progetto per beneficiario, e sono finanziati in base alle disponibilità di bilancio o del fondo di rotazione in riferimento alla data di assunzione al protocollo. Per gli altri investimenti il contributo potrà essere richiesto tramite presentazione della domanda nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno di ogni anno solare. Le domande sono ammesse a finanziamento previa collocazione in posizione utile in graduatoria e a seguito del loro completamento, entro giorni 60 dalla comunicazione, con copia della licenza edilizia o dichiarazione che l’intervento è autorizzabile mediante denuncia di inizio attività da presentarsi entro i termini di legge.
ARTICOLO 51 - CONSERVAZIONE DI PAESAGGI E FABBRICATI RURALI TRADIZIONALI
Tali interventi hanno il fine di “conservare la fruibilità del territorio di alta montagna, consentendone l'utilizzazione per lo svolgimento della tradizionale pratica della transumanza e garantendo, allo stesso tempo, la tutela e il miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene, di benessere degli animali e della qualità delle produzioni” e possono usufruire di agevolazioni per la realizzazione delle seguenti iniziative:
A) razionalizzazione di fabbricati d’alpe;
B) razionalizzazione degli alpeggi di proprietà comunale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D’AIUTO
Le domande inerenti ad investimenti con aspettativa di spesa ammissibile inferiore o pari a 50.000 euro possono essere presentate a sportello nel limite massimo annuo di un progetto per beneficiario e sono finanziati in base alle disponibilità di bilancio o del fondo di rotazione in riferimento alla data di assunzione al protocollo.
Gli altri investimenti inerenti ad alpeggi non comunali devono essere oggetto di domanda da presentarsi nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno di ogni anno solare. Le domande saranno ammesse a finanziamento previa collocazione in posizione utile in graduatoria e a seguito del loro completamento, entro giorni 60 dalla comunicazione, con copia della licenza edilizia o dichiarazione che l’intervento è autorizzabile mediante denuncia di inizio attività da presentarsi entro i termini di legge. Non può essere presentata, nell’ambito di un medesimo bando, domanda di aiuto da parte di uno stesso beneficiario per interventi globali riguardanti più di un tramuto asservito alla medesima linea di monticazione.
Per quanto riguarda, invece, gli interventi di importo superiore a 50.000 euro interessanti gli alpeggi di amministrazioni comunali, questi potranno essere ammessi a finanziamento esclusivamente a seguito di attivazione di specifiche manifestazioni di interesse. Al momento l’ufficio ha completato la graduatoria relativamente al bando scaduto in data 30 giugno 2008. Le pratiche collocate utilmente in graduatoria saranno oggetto di contributo a partire dal gennaio 2010.
ARTICOLO 56 - AIUTI ALLE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
Sono i contributi per gli interventi realizzati dalle aziende operanti nel settore della trasformazione8 e commercializzazione9 dei prodotti agricoli e più nello specifico:
A) gli interventi strutturali e gli acquisti di attrezzatura connessa inerenti ai locali per la lavorazione, conservazione e trasformazione di prodotti agricoli nel settore della produzione primaria;
B) la realizzazione di punti vendita aziendali, di locali di accoglienza e degustazione e l’acquisto di fabbricati.
Va detto che possono usufruire di questa misura esclusivamente i beneficiari operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli regionali ottenuti prevalentemente (in termini di fatturato o di tempo lavoro) dalla propria azienda.
7 Solo per le domande presentabili a sportello di importo inferiore a 50.000 euro.
8 Per trasformazione di prodotti agricoli si intende qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.
9 Per commercializzazione di prodotti agricoli si intende la vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per la prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerare commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D’AIUTO
Gli investimenti devono essere oggetto di domanda da presentarsi nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno di ogni anno solare. Le domande sono ammesse a finanziamento previa collocazione in posizione utile in graduatoria e a seguito del loro completamento, entro giorni 60 dalla comunicazione, con copia della licenza edilizia o dichiarazione che l’intervento è autorizzabile mediante denuncia di inizio attività da presentarsi entro i termini di legge. Non è, al momento, prevista la modalità di presentazione delle domande a sportello per gli interventi di modesta entità.
ARTICOLO 65 - TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO RURALE
Come cita l’articolo in questione, “al fine di tutelare il patrimonio rurale, anche in relazione allo sviluppo economico locale, possono essere concessi aiuti ad enti pubblici e a soggetti privati per la realizzazione delle seguenti iniziative”:
A) interventi di recupero e di riqualificazione degli elementi tipici dei paesaggi rurali (forni, mulini, torchi, ecc.);
B) conservazione di elementi non produttivi del patrimonio quali elementi di interesse archeologico o storico (grenier, rascards, ecc.);
C) recupero conservativo o ristrutturazione di fabbricati d’alpeggio, defunzionalizzati da uso agricolo, nei tramuti dotati di strutture idonee alla monticazione del bestiame, quali elementi di interesse storico ed architettonico.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D’AIUTO
Le modalità di intervento di queste misure prevedono la predisposizione di apposite manifestazione di interesse. Al momento è stato attivato esclusivamente il bando relativo agli interventi di recupero di forni, mulini e torchi. Tale bando è scaduto in data 30 giugno 2008. A breve sarà proposta alla Giunta regionale la delibera di impegno per gli otto interventi collocati utilmente in graduatoria.
GESTIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE NEL 2009 E ATTIVITA SVOLTE
Nella seguente tabella riepilogativa
10 sono state indicate le assegnazioni di bilancio, gli impegni effettuati, le rimanenze, le delibere di impegno approvate dalla giunta regionale ed il numero dei richiedenti che hanno beneficiato di agevolazioni nel corso del 2009.
Ulteriori risorse ammontanti a euro 1.200.000 sono state recentemente destinate al settore degli investimenti aziendali e consentiranno, a breve, di far fronte agli interventi riguardanti le aziende di fondovalle le cui domande sono state inoltrate in occasione del bando 1° aprile – 30 giugno 2009.
Tutte le risorse disponibili saranno comunque impegnate entro la conclusione dell’anno.
Un ultimo cenno, infine, va fatto agli stati di avanzamento lavori ed ai collaudi evasi che ammontano complessivamente a 269 per un erogazione di contributi pari a euro 4.796.508,00 (dato aggiornato al 31 ottobre 2009).
10 La tabella è aggiornata al 31 ottobre 2009.