3 - 2011

PRODUZIONI VEGETALI

Fernando CARCERERI
Ufficio servizi fitosanitari
Direzione produzioni
vegetali e servizi fitosanitari

LA VENDITA DIRETTA
DEI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITA

Nei tempi passati, i nostri avi non si preoccupavano della provenienza di ciò che mangiavano: coloro che vivevano in campagna coltivavano l’orto e i campi, mentre chi abitava in città attendeva il mercato settimanale per rifornirsi dal contadino di fiducia. A quel tempo non si sentiva parlare di mucca pazza o di aviaria, non esistevano pesticidi dal nome fantasioso e soprattutto nessuno osava desiderare albicocche o ciliegie a Natale.

Oggi la vita è cambiata, tutti vanno di corsa, pochi si impegnano come una volta nella cura del proprio orto e si calcola che spesso il cibo percorra anche più di duemila chilometri su un camion prima di essere consumato. Per ritrovare i sapori di una volta bisogna fare un percorso all’indietro riavvicinandosi alla natura, valutando la qualità e la provenienza dei prodotti che si consumano, preferendo gli acquisti direttamente nell’azienda produttrice o nei mercati organizzati direttamente dai contadini.
 


 

In quest’ottica esiste una norma che regolamenta la vendita diretta dei prodotti agricoli, che ha come obiettivo quello di creare un’opportunità sia per le imprese agricole che per i cittadini consumatori. La vendita diretta dei prodotti agricoli è interamente disciplinata dal d.l. 28 maggio 2001, n. 228, ed è consentita soltanto agli imprenditori agricoli. Vale la pena ricordare che è imprenditore agricolo colui che svolge prevalentemente attività agricola e trae da questa attività la prevalenza del proprio reddito. La nuova formulazione dell’art. 2135 del codice civile si ispira a un modello di impresa agricola capace di guardare anche al mercato, mirando a una diversificazione e alla ottimizzazione della produzione di alimenti, dando di fatto la possibilità di incrementare il proprio reddito vendendo direttamente i propri prodotti, anche trasformati. L’agricoltore diventa così protagonista unico e diretto di una filiera agroalimentare.



 

Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, con decreto del 20 novembre 2007, ha dato piena applicazione all’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Secondo tale normativa l’imprenditore che intende svolgere attività di vendita diretta deve darne comunicazione al sindaco del comune dove ha sede l’azienda, nel caso di vendita itinerante, o al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico. Non è richiesta alcuna comunicazione nel caso di vendita diretta esercitata anche all’aperto nelle aree private di cui l’imprenditore abbia la disponibilità. La normativa in vigore non permette la vendita tal quale (prodotti acquistati per essere rivenduti senza trasformazione) in quanto non ritenuta un’attività connessa. Non tutte le attività di trasformazione sono attività connesse, ma solo quelle comprese in un elenco fissato con cadenza biennale dal Ministero dell’Economia e che attualmente sono:
 
  • Produzione di carni e prodotti della loro macellazione;
  • Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, produzione di salsicce e salami;
  • Lavorazione e conservazione di patate, con esclusione di produzione di purè, snack e patate fritte;
  • Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, produzione di succhi di frutta e ortaggi;
  • Produzione di olio di oliva o di semi oleosi, compreso olio di mais;
  • Trattamento igienico del latte e produzione di derivati dal latte;
  • Lavorazione dei cereali, compresa la panificazione;
  • Disidratazione di erba medica;
  • Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele;
  • Produzione di vini, aceto, sidro e altre bevande fermentate.
     

    1) I mercati degli agricoltori devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento CE 852/2004 e di tutte le normative specifiche in vigore e osservare i vigenti regolamenti comunali di igiene.
    2) Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e a contatto con questi devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.
    3) Gli imprenditori agricoli devono provvedere agli adempimenti previsti dai regolamenti relativi alla rintracciabilità.


     

L’Associazione Agricoltori Coldiretti Valle d’Aosta promuove, dal 2002, il mercato degli agricoltori “Lo Tsaven-Campagna Amica”, dove vengono venduti i prodotti delle aziende agricole e degli artigiani del settore alimentare, che solitamente si svolge la seconda domenica di ogni mese sotto i portici di piazza Chanoux ad Aosta.
Nel 2009 si è costituita l’Associazione Agrimercato Aosta, che ha come obiettivo quello della promozione della vendita diretta e delle botteghe di Campagna Amica.
Nel 2011 Agrimercato, con “Lo Tsaven-Campagna Amica”, oltre a seguire il mercato sotto i portici (che può essere considerato la prima esperienza degli agricoltori con cadenza almeno mensile nella nostra regione) ha stipulato accordi con alcuni Comuni della Valle d’Aosta (Antey-Saint-André, Chamois, Saint-Vincent) per la realizzazione dei mercati contadini. Dal luglio scorso, a seguito di un accordo con il Comune di Aosta al fine di valorizzare i prodotti a Km zero, tutti i martedì quindici produttori sono presenti al primo piano del mercato coperto di Aosta.
Come si può notare dal crescente numero di iniziative, vi è un sempre maggior interesse da parte delle imprese agricole nel voler vendere direttamente le loro produzioni, interesse ricambiato dall’aumento dei consumatori valdostani e turisti alla ricerca di prodotti di qualità e con origine certa.
Le aziende agricole che volessero partecipare a tali iniziative possono rivolgersi alla Coldiretti Valle d’Aosta.
 

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